Disegno di legge regionale n. 627 presentato il 10 giugno 2009
Norme per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Piemonte.

Sommario:      

Capo I. 
PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito del riparto delle competenze previste dall' articolo 117 della Costituzioneed in coerenza con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale e le finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale:
a) 
concorre alla tutela delle cittadine e dei cittadini stranieri, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;
b) 
promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Piemonte condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;
c) 
contrasta ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, contribuendo a creare le condizioni di una maggiore coesione sociale in una società multiculturale;
d) 
promuove la partecipazione alla vita pubblica locale delle cittadine e dei cittadini stranieri e il loro coinvolgimento nella programmazione degli interventi a loro rivolti;
e) 
promuove l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;
f) 
garantisce pari opportunità di accesso ai servizi;
g) 
promuove i diritti e le pari opportunità delle donne straniere affinché sia loro facilitata l'integrazione nella vita economica, sociale e politica;
h) 
valorizza le identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
i) 
garantisce forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilità, con particolare riferimento ai minori, ai richiedenti asilo, ai rifugiati, ai titolari del permesso di protezione internazionale, alle persone in esecuzione penale, alle vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo, alle persone inespellibili per gravi motivi di salute;
l) 
indirizza l'azione amministrativa nel territorio della Regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti;
m) 
promuove la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadina o cittadino straniero;
n) 
riconosce che le condizioni socioeconomiche di una comunità sono fattore determinante dei flussi migratori e che occorre promuovere lo sviluppo dei paesi d'origine degli immigrati anche valorizzando il loro contributo nell'ambito di iniziative di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata;
o) 
adotta misure dedicate alle cittadine e ai cittadini stranieri mirate a colmare il divario che spesso sussiste nella fruizione dei servizi tra questi e i cittadini italiani con l'obiettivo di incentivare e facilitare la loro inclusione nei servizi generali destinati alla totalità della popolazione;
p) 
promuove un approccio multisettoriale degli interventi, che tenga conto delle diverse problematiche, attraverso un coordinamento tra le politiche sociali, sanitarie, dell'istruzione e della cultura, abitative, formative e del lavoro sul territorio regionale e le iniziative di relazioni internazionali con i territori d'origine;
q) 
assicura un efficace coordinamento degli interventi collaborando con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato, con le province, con i comuni e con il privato sociale;
r) 
riconosce la funzione sociale e culturale svolta nell'ambito dell'immigrazione da associazioni ed enti del privato sociale;
s) 
sostiene lo sviluppo dell'associazionismo promosso dalle cittadine e dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di inclusione sociale.
2. 
La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri perseguendo le seguenti finalità:
a) 
accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio;
b) 
promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di attuare pienamente forme di reciproca conoscenza culturale e sostenere iniziative volte a conservare i legami delle cittadine e dei cittadini stranieri con le culture d'origine;
c) 
promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono, garantendo anche condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
d) 
promuovere iniziative volte a sostenere l'accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed all'istruzione - formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sociali e sanitarie delle cittadine e dei cittadini stranieri, utilizzando a tal fine anche attività di mediazione interculturale;
e) 
sostenere percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
f) 
promuovere misure di tutela e di integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei rifugiati politici, dei titolari del permesso di protezione internazionale e degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;
g) 
promuovere la realizzazione di interventi rivolti alle cittadine e ai cittadini stranieri in esecuzione penale finalizzati a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
h) 
promuovere interventi di cooperazione internazionale nei paesi d'origine, nel rispetto della normativa statale in materia, anche valorizzando il contributo delle cittadine e dei cittadini stranieri presenti sul territorio e il loro legame con gli enti locali piemontesi.
Art. 2 
(Destinatari)
1. 
Fatte salve le competenze dello Stato, sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i rifugiati, i richiedenti asilo e i titolari del permesso di protezione internazionale, regolarmente presenti sul territorio regionale, di seguito indicati come cittadine e cittadini stranieri.
2. 
Sono altresì destinatari della presente legge i cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.
3. 
Fatte salve le competenze dello Stato, alle cittadine e cittadini stranieri, comunque presenti sul territorio regionale, sono sempre riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
Capo II. 
FUNZIONI
Art. 3 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) 
predispone ed attua il piano regionale integrato per l'immigrazione mirato all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 7;
b) 
predispone specifici atti di indirizzo e coordinamento, assicurando la correlazione degli interventi in collaborazione con le competenti autorità centrali e periferiche dello Stato, con le province, con i comuni e con il privato sociale;
c) 
promuove e realizza iniziative di interesse regionale, anche sperimentali e innovative, e concorre a realizzare iniziative promosse da altri enti territoriali e da altri soggetti a livello nazionale, europeo e internazionale;
d) 
promuove la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla presenza e alla condizione delle cittadine e dei cittadini stranieri presenti sul territorio regionale e dei servizi attivati a loro favore.
2. 
La Regione, inoltre:
a) 
svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi;
b) 
realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati in attuazione della presente legge.
Art. 4 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali:
a) 
concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi in materia di immigrazione quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata;
b) 
promuovono e attuano interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone straniere presenti sul loro territorio, e in particolare per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno godimento dei diritti e degli interessi a loro riconosciuti;
c) 
predispongono, al fine di orientare gli interventi volti all'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri, un proprio piano annuale o pluriennale dell'immigrazione;
d) 
utilizzano i fondi assegnati dalla Regione per l'attuazione diretta di interventi mirati all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri anche attraverso l'assegnazione di contributi a enti locali ed enti del privato sociale;
e) 
promuovono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici delle cittadine e dei cittadini stranieri.
Art. 5 
(Funzioni dei comuni, delle comunità montane e delle comunità collinari)
1. 
I comuni, singoli o associati, le comunità montane e le comunità collinari, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono interventi a favore della popolazione straniera presente sul proprio territorio, anche con le risorse finanziarie destinate per l'attuazione della programmazione provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 6 
(Privato sociale)
1. 
La Regione riconosce la rilevanza e la funzione delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati operanti con continuità e specificità a favore delle cittadine e dei cittadini stranieri e delle loro famiglie e sostiene le attività sociali e culturali da questi svolte.
2. 
A tal fine viene istituito presso la struttura regionale competente un registro in cui sono iscritte, su apposita domanda, associazioni, fondazioni, enti ed organismi senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed enti riconosciuti delle confessioni religiose, che hanno una sede permanente nel territorio regionale ed operano localmente con continuità a favore degli immigrati da almeno un anno.
3. 
Il registro di cui al comma 2 è suddiviso in due sezioni:
a) 
nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro nazionale delle associazioni che si occupano di immigrazione di cui all' articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione;
b) 
nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui all' articolo 42, comma 2, del d.lgs. 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.
4. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro previsto nel comma 2.
5. 
L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per l'accesso alle misure di sostegno previste dalla presente legge.
Capo III. 
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO REGIONALI
Art. 7 
(Piano regionale integrato per l'immigrazione)
1. 
La Regione definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri mediante l'adozione del piano regionale integrato per l'immigrazione, che orienta la programmazione regionale nei singoli settori attraverso il coordinamento tra le politiche sociali, sanitarie, dell'istruzione e della cultura, abitative, formative e del lavoro sul territorio regionale e le iniziative di cooperazione internazionale nei paesi d'origine e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali.
2. 
Il piano regionale integrato per l'immigrazione è predisposto, ogni tre anni, dalla Giunta regionale con il concorso delle province e sentiti i comuni capoluogo, gli altri enti locali rappresentati nella Conferenza Permanente Regione e Autonomie locali, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali previsti nella legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), le aziende sanitarie regionali e i consigli territoriali per l'immigrazione.
3. 
Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica, su proposta della Giunta regionale, approva il piano regionale integrato per l'immigrazione, mirato all'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.
4. 
Il piano è predisposto, inoltre, sulla base della valutazione degli interventi attuati in precedenza e delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri prevista nell'articolo 11, dalla Conferenza Permanente Regione e Autonomie locali prevista nell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalla Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa prevista dall' articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Art. 8 
(Atti di indirizzo)
1. 
La Giunta regionale, con il concorso delle province, emana con proprio provvedimento annuale, sulla base del piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'articolo 7 e con riferimento ai diversi campi di intervento, gli atti di indirizzo per la programmazione e realizzazione degli interventi, che contengono:
a) 
le priorità di intervento da perseguire;
b) 
le risorse da assegnare alle province e alle iniziative di diretta attuazione regionale per il perseguimento degli obiettivi individuati nel piano regionale di cui all'articolo 7 ed in coerenza con i criteri previsti dal medesimo.
2. 
Sulla base degli atti di indirizzo regionale le province, sentiti gli enti locali nei limiti della loro specifica competenza, le associazioni di stranieri, i soggetti del terzo settore e le rappresentanze delle forze economiche e sociali, approvano il piano annuale o pluriennale dell'immigrazione, che è predisposto in coerenza con i piani di zona, disciplinati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 1/2004 e attraverso la concertazione con i consigli territoriali per l'immigrazione, per quanto riguarda le loro specifiche competenze.
Art. 9 
(Attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio)
1. 
L'attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio ha la funzione di informare e supportare la Regione e le province nella predisposizione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale e degli interventi ad esse connessi.
2. 
La predetta attività è volta a:
a) 
raccogliere ed elaborare dati e informazioni sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri, e analizzare l'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale;
b) 
procedere al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, raccogliendo periodicamente dagli enti che li realizzano, dati ed informazioni relativi ai servizi attivati e ai progetti attuati;
c) 
realizzare approfondimenti, studi e ricerche su tematiche di particolare interesse;
d) 
curare la diffusione e la comunicazione periodica, anche attraverso strumenti telematici, dei dati e delle informazioni raccolte in un rapporto annuale;
e) 
fornire, sentite le parti sociali e gli enti locali, l'indicazione annuale delle quote d'ingresso dei cittadini stranieri necessarie al proprio territorio anche al fine della definizione del rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale previsto dall' articolo 21, comma 4 ter del d.lgs. 286/1998.
3. 
L'attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio è realizzata e gestita direttamente dalla struttura regionale competente o affidata ad altro soggetto di comprovata esperienza in materia.
4. 
La struttura regionale o l'ente al quale è stata affidata la gestione dell'attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio può avvalersi di collaborazioni con Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.
5. 
Gli enti locali:
a) 
forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul proprio territorio;
b) 
collaborano con le amministrazioni regionali interessate per quanto attiene ai dati in proprio possesso e agli interventi di competenza in materia di immigrazione.
6. 
L'Amministrazione regionale, o il soggetto da essa incaricato, garantisce ampia diffusione dei risultati dell'attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio anche mediante la pubblicazione di un rapporto periodico.
Capo IV. 
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 10 
(Partecipazione e rappresentanza a livello locale)
1. 
La Regione:
a) 
promuove percorsi di rappresentanza e di partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri alla vita pubblica degli enti locali nel territorio in cui sono domiciliati;
b) 
promuove l'istituzione di consulte locali per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri, favorendone la partecipazione alle procedure di programmazione e pianificazione delle politiche locali e regionali.
Art. 11 
(Consulta regionale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)
1. 
La Regione, per programmare e coordinare gli interventi in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, istituisce la Consulta regionale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, di seguito denominata Consulta.
2. 
La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, che la presiede;
b) 
il Direttore regionale competente in materia di immigrazione;
c) 
due rappresentanti delle cittadine e dei cittadini stranieri per ogni provincia, facenti parte delle associazioni iscritte alla seconda sezione del registro di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), designati dalla provincia stessa;
d) 
quattro rappresentanti designati dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione sul territorio regionale;
e) 
tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) 
tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;
g) 
un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
h) 
un rappresentante dei comuni designato congiuntamente dalle associazioni che rappresentano i comuni nell'ambito della Conferenza Permanente Regione e Autonomie locali.
3. 
La Consulta ha il compito di:
a) 
formulare proposte alla Giunta regionale per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze e ai bisogni delle cittadine e dei cittadini stranieri;
b) 
formulare proposte sul piano regionale integrato per l'immigrazione, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) 
esprimere osservazioni e proposte sulle iniziative che interessano l'immigrazione;
d) 
formulare proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
e) 
formulare alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento e il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge;
f) 
esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
4. 
La Consulta è costituita entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica 4 anni. Al termine di ogni quadriennio, nelle more dell'insediamento successivo, protrae la propria attività per un tempo massimo di 120 giorni.
5. 
La Consulta adotta, entro 60 giorni dalla propria costituzione, un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.
6. 
La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
Capo V. 
INTERVENTI SETTORIALI
Art. 12 
(Politiche sociali)
1. 
La Regione garantisce alle cittadine e ai cittadini stranieri gli interventi sociali previsti dalla normativa vigente in condizioni di parità con i cittadini italiani e promuove attività volte a facilitarne l'accesso ai servizi sociali.
2. 
La Regione, nel predisporre il piano degli interventi e dei servizi sociali, di cui all' articolo 16 della l.r. 1/2004, tiene conto della composizione e dei bisogni specifici della popolazione straniera presente sul suo territorio.
3. 
I comuni, singoli o associati, titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali, per garantire la convergenza e la coerenza della programmazione, definiscono la parte dei piani di zona relativa agli interventi rivolti alla popolazione straniera, attraverso il coordinamento con le province, tenendo conto dei piani provinciali per l'immigrazione previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera c).
Art. 13 
(Promozione della salute)
1. 
La Regione garantisce alle cittadine e ai cittadini stranieri, comunque presenti sul territorio regionale, i servizi socio-sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto alle cittadine e ai cittadini italiani, in attuazione degli articoli 34 e 35 del d.lgs. 286/1998.
2. 
La Regione promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili in ogni ente del Servizio sanitario regionale (SSR) tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri presenti sul territorio regionale, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e pertanto non iscrivibili al SSR.
3. 
Alle cittadine e ai cittadini stranieri non iscrivibili al SSR sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure urgenti o comunque essenziali, anche continuative, per malattia od infortunio e più in particolare:
a) 
l'assistenza sanitaria di base presso i Centri informazione salute immigrati (Centri ISI), attivi in tutte le aziende sanitarie locali (ASL), da intendere come presidi per l'accoglienza, l'informazione, la presa in carico medica;
b) 
le attività di prevenzione e gli interventi di cura correlati, e precisamente:
1) 
tutela della gravidanza e della maternità;
2) 
tutela della salute del minore, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
3) 
vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva attivati dalla Regione;
4) 
interventi di profilassi internazionale;
5) 
profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica dei relativi focolai;
c) 
le cure specialistiche ambulatoriali e ospedaliere (DH e degenza ordinaria);
d) 
le attività diagnostiche strumentali (ematologiche e diagnostica per immagini);
e) 
l'assistenza farmaceutica ed integrativa;
f) 
gli interventi di riabilitazione e l'assistenza protesica;
g) 
gli interventi di riduzione e prevenzione del danno rispetto alle dipendenze da sostanze compreso l'accesso ai servizi per le tossicodipendenze (SERT) e la piena applicazione degli istituti e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) come da ultimo modificato con legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi);
h) 
gli interventi di tutela della salute mentale attivati dai dipartimenti di salute mentale sia in ambito distrettuale che ospedaliero.
4. 
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 36 del d.lgs. 286/1998, la Regione finanzia gli enti del SSN per l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri, con particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria. Le prestazioni di alta specializzazione sono erogate dagli enti del SSR previa autorizzazione, valutata individualmente per ogni singolo caso, rilasciata dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'erogazione di dette prestazioni è da intendersi autorizzata. Ai soggetti fruitori di dette prestazioni ed agli eventuali accompagnatori vengono assicurate, ove necessario, le prestazioni previste nel comma 2 previa registrazione presso il Centro ISI di riferimento.
5. 
In ogni ente del SSR, e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri, sono previsti servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.
6. 
La Regione promuove, infine, l'attuazione di interventi di formazione, informazione e aggiornamento degli operatori sanitari per un approccio multiculturale e pluridisciplinare e interventi informativi rivolti alle cittadine e ai cittadini stranieri finalizzati a facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali.
Art. 14 
(Promozione delle relazioni multiculturali)
1. 
La Regione promuove l'inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri e lo sviluppo delle relazioni multiculturali anche attraverso:
a) 
la valorizzazione delle diverse culture di cui le cittadine e i cittadini stranieri sono portatori, nonché della formazione alla cittadinanza e dell'insegnamento della lingua italiana, della storia e delle culture locali;
b) 
il sostegno all'attività dei centri interculturali intesi come il luogo di incontro e di scambio tra culture.
Art. 15 
(Istruzione)
1. 
La Regione promuove l'inserimento scolastico delle cittadine e dei cittadini stranieri, minori e non, sostenendo gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative promossi e coordinati dagli enti locali volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi stranieri sul proprio territorio così come previsto dall' articolo 17 della l.r. 28/ 2007.
2. 
In materia di istruzione universitaria la Regione assicura, negli interventi per il diritto allo studio previsti a favore degli studenti iscritti agli atenei piemontesi in attuazione della normativa vigente, la parità di trattamento tra le cittadine e i cittadini italiani e stranieri e favorisce, quando ne sussistano le condizioni, la sottoscrizione di accordi interuniversitari volti al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
3. 
La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo, promuove specifici protocolli interistituzionali.
Art. 16 
(Formazione professionale)
1. 
Le cittadine e i cittadini stranieri, compresi i richiedenti asilo e i titolari del permesso di protezione internazionale, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità con gli altri cittadini.
2. 
La Regione promuove, nel rispetto delle finalità e dei principi generali definiti dalla legislazione regionale in materia di istruzione ed istruzione e formazione professionale, la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza e all'inserimento scolastico, formativo e lavorativo delle persone straniere. In particolare sostiene le azioni realizzate dal sistema formativo complessivamente inteso, finalizzate alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale e i percorsi formativi e di riqualificazione per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
3. 
La Regione agevola le iniziative poste in essere dalle istituzioni scolastiche e formative volte a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, le azioni atte a consentire a mantenere e a valorizzare la lingua e la cultura di origine, nonché a facilitare le relazioni con le famiglie, anche attraverso l'intervento di mediatori linguistici e culturali.
4. 
La Regione favorisce l'accesso delle persone straniere al complesso degli interventi assicurati dal sistema educativo e formativo regionale in termini di istruzione e formazione professionale iniziale, formazione superiore e alta formazione, formazione lungo tutto l'arco della vita inclusa la formazione continua, secondo le modalità specificate per ciascuna linea di azione e nel rispetto delle competenze rispettivamente attribuite alla Regione stessa, alle Province, e alle autonomie locali.
5. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 23 del d.lgs. 286/1998, concorre alla realizzazione di programmi formativi finalizzati al trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani nel paese d'origine e allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi d'origine.
6. 
La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle professionalità acquisite nei paesi d'origine.
Art. 17 
(Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali)
1. 
La Regione, nell'ambito degli interventi di politica del lavoro, favorisce, a condizioni di pari opportunità, l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini e delle cittadine straniere regolarmente presenti sul territorio regionale in forma di lavoro dipendente, nonché di lavoro autonomo anche in forma imprenditoriale.
2. 
La Regione, al fine di realizzare l'obiettivo previsto nel comma 1, promuove, nell'ambito del quadro regionale delle competenze degli operatori pubblici competenti in materia di politiche del lavoro e dei soggetti privati che svolgono attività nel mercato del lavoro piemontese, la qualificazione della rete dei soggetti che svolgono servizi per il lavoro.
3. 
La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione regionale in materia di lavoro, favorisce nei confronti delle persone di cui al comma 1 le attività formative mirate alla conoscenza della lingua italiana e della legislazione sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
4. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 21, comma 4 ter del d.lgs. 286/1998, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre di ogni anno, il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari sul territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. Il rapporto viene redatto anche tenendo conto del rapporto periodico previsto dall'articolo 9, comma 6.
Art. 18 
(Politiche abitative)
1. 
La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge, dall'articolo 10 dello Statuto Regionale e dall' articolo 31 della legge 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea riveduta con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996) ed in coerenza con le norme in materia di edilizia residenziale pubblica adotta politiche abitative e territoriali atte a riconoscere e promuovere il diritto all'abitazione delle cittadine e dei cittadini stranieri, allo scopo di favorirne l'inclusione sociale e di soddisfarne i fabbisogni alloggiativi.
2. 
Per il perseguimento delle finalità previste nel comma 1 e nel rispetto delle proprie competenze, la Regione utilizza i seguenti strumenti:
a) 
tiene conto, nell'ambito dell'attività di programmazione, delle esigenze abitative delle cittadine e dei cittadini stranieri;
b) 
monitora, attraverso l'attività dell' osservatorio regionale sulla condizione abitativa, la domanda di assegnazione di alloggi di edilizia popolare proveniente dai cittadini stranieri presenti nella Regione e il relativo soddisfacimento;
c) 
disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata anche in considerazione dei risultati dell'attività dell' osservatorio regionale sulla condizione abitativa di cui alla lettera b);
d) 
garantisce l'accesso a forme di sostegno al pagamento dei canoni di locazione degli alloggi, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata a parità di condizioni con i cittadini italiani.
Art. 19 
(Relazioni internazionali con i paesi d'origine)
1. 
La Regione riconosce e promuove una visione integrata e coerente tra politiche sull'immigrazione e iniziative di cooperazione allo sviluppo.
2. 
La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia, il partenariato con i territori d'origine dei migranti, nella prospettiva di:
a) 
promuovere lo sviluppo locale e regionale dei territori d'origine, valorizzando il contributo dei migranti;
b) 
cooperare per una gestione dei flussi migratori;
c) 
favorire l'instaurarsi della reciproca conoscenza e scambio.
3. 
La Regione, inoltre, promuove:
a) 
la sensibilizzazione e la formazione alla multiculturalità per approfondire la conoscenza del fenomeno migratorio con riferimento alle sue cause e ai problemi dei paesi di origine, instaurando rapporti con associazioni e istituzioni dei paesi di origine per scambi culturali;
b) 
programmi per la integrazione economica e finanziaria attraverso le capacità e le risorse dei migranti, anche attraverso progetti di microcredito a livello locale, con particolare attenzione alla creazione di sistemi agevolati per l'invio delle rimesse nei paesi d'origine;
c) 
programmi formativi volti a migliorare la gestione dei flussi migratori;
d) 
programmi di assistenza sanitaria alle cittadine e ai cittadini stranieri trasferiti in Italia nell'ambito di programmi umanitari delle Regioni ed interventi in ambito sanitario nei Paesi di origine;
e) 
programmi di cooperazione economica ed umanitaria per il rientro e reinserimento qualificato delle cittadine e dei cittadini stranieri nei paesi d'origine.
Capo VI. 
INTERVENTI A FAVORE DI PARTICOLARI FASCE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
Art. 20 
(Minori stranieri)
1. 
La Regione promuove azioni rivolte alla tutela e all'inclusione sociale dei minori stranieri, con particolare riguardo alle problematiche relative alle seconde generazioni di migranti, alla dispersione scolastica, al rapporto tra la famiglia e la scuola e all'insegnamento della lingua italiana.
2. 
La Regione tutela, in particolare, i minori non accompagnati, i minori vittime di sfruttamento e i minori sottoposti a procedimento penale, sostenendo interventi di accoglienza, percorsi di studio, di formazione e di inserimento lavorativo nonché i programmi di integrazione sociale e civile previsti nell' articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 289/1998 e i programmi di assistenza e integrazione previsti nell' articolo 18, comma 6, del d.lgs. 289/1998. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di inclusione sociale, gli interventi avviati durante la minore età possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.
3. 
In esecuzione delle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/1991, i minori stranieri accompagnati o non accompagnati, presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di soggiorno o della posizione di soggiorno dei genitori o degli esercenti la potestà, hanno diritto alla protezione, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sociale e sanitaria, inclusa l'iscrizione al SSR, a condizione di parità rispetto ai cittadini italiani. La Regione promuove interventi volti a garantire il pieno ed effettivo esercizio di tali diritti.
Art. 21 
(Rifugiati, richiedenti asilo e beneficiari di altre forme di protezione internazionale)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, collaborando anche con gli uffici territoriali per il Governo, concorre alla tutela del diritto d'asilo, promuovendo interventi specifici per l'accoglienza, la consulenza legale e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.
2. 
Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione umanitaria posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, finalizzati sia a fronteggiare situazioni emergenziali sia a consolidare percorsi di inserimenti abitativo, lavorativo e sociale dei destinatari.
3. 
La Regione promuove la partecipazione delle province e dei comuni al sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati ai sensi dell' articolo 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Art. 22 
(Vittime di tratta e traffico degli esseri umani e riduzione in schiavitù)
1. 
La Regione, nel suo impegno contro il traffico degli esseri umani e per il recupero e il reinserimento delle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento sessuale e lavorativo, con particolare attenzione alle donne e ai minori:
a) 
promuove la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale;
b) 
incentiva la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
c) 
realizza azioni di sostegno della rete territoriale di enti locali e delle associazioni che si occupano di questa tematica, anche attraverso il loro coordinamento formale;
d) 
stimola la nascita di nuove realtà di accoglienza;
e) 
incentiva la formazione permanente degli operatori.
Art. 23 
(Persone straniere in stato di esecuzione penale)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie politiche di prevenzione della devianza, di sostegno alle persone in stato di esecuzione penale, sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari, e di reinserimento sociale e lavorativo al termine del percorso penale, pone particolare rilievo agli specifici bisogni delle persone straniere. In particolare sostiene attività di informazione, istruzione e formazione e mediazione interculturale.
2. 
La Regione sostiene progetti che favoriscano l'applicazione alle cittadine e ai cittadini stranieri degli istituti previsti dall'ordinamento penale in alternativa o in sostituzione della pena detentiva.
3. 
Nell'ambito degli interventi previsti nei commi 1 e 2 è data particolare attenzione ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.
Art. 24 
(Misure contro la discriminazione)
1. 
Sulla base di quanto previsto dall' articolo 44, comma 12 del d.lgs. 286/98 ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) la Regione, avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo e degli enti e degli altri organismi del privato sociale, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. 
I servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni, dalle scuole, dalle strutture socio-assistenziali garantiscono lo stesso trattamento, rispettando le specifiche identità culturali e religiose, salvo le limitazioni espressamente previste dalla legislazione statale vigente.
3. 
La Regione, inoltre, promuove, anche mediante l'attivazione del Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti previsto nell'articolo 26, azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
Art. 25 
(Misure straordinarie di accoglienza in occasione di eventi eccezionali)
1. 
La Giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, quando si verificano flussi migratori di eccezionale intensità in occasione di disastri naturali, conflitti interni o internazionali, o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per esigenze umanitarie.
2. 
Il piano straordinario è finalizzato alla prima accoglienza di stranieri immigrati destinatari delle misure di protezione temporanea, adottate, ai sensi dell' articolo 20 del d.lgs. 286/1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 26 
(Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti)
1. 
È istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale l'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti, di seguito denominato Ufficio del Garante.
2. 
L'Ufficio del Garante è un organismo indipendente, composto da cinque esperti nelle tematiche dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:
a) 
uno su designazione della Giunta regionale, sulla base della presentazione di specifici curricula;
b) 
due su designazione della Consulta regionale prevista nell'articolo 11;
c) 
due su designazione del Consiglio regionale.
3. 
Gli esperti di cui al comma 2 non possono essere nominati o eletti tra i componenti della Giunta e il Consiglio Regionale, tra coloro i quali abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nei tre anni precedenti l'elezione o la nomina e tra i dipendenti della Regione e degli enti locali.
4. 
I componenti l'Ufficio del Garante regionale eleggono al loro interno un Presidente e un vice Presidente.
5. 
L'Ufficio del Garante regionale acquisisce i dati derivanti dall'attività regionale di osservazione e analisi del fenomeno migratorio, cura i rapporti con le istituzioni pubbliche competenti in materia di immigrazione, proponendo e concordando con tali istituzioni buone prassi, in particolare tese alla migliore gestione delle pratiche relative ai cittadini e alle cittadine migranti, e tiene rapporti con le rappresentanze dei paesi di origine dei migranti presenti nella Regione, al fine di consentire una migliore tutela dei medesimi.
6. 
L'Ufficio del Garante regionale può ricevere segnalazioni su violazioni dei diritti delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti, ovvero su forme di discriminazione o sfruttamento delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, dalla Consulta, dal Difensore civico di cui all'articolo 90 dello Statuto, da associazioni ed enti del privato sociale attive nella tutela dei migranti presenti sul territorio regionale e da privati e può proporre gli opportuni provvedimenti e prassi da adottare per la gestione e soluzione delle problematiche segnalate.
7. 
L'Ufficio del Garante regionale può promuovere azioni anche giudiziarie nei casi di discriminazione e sfruttamento di cittadine e cittadini stranieri immigrati, e può costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali sia parte lesa di reati determinati dalla discriminazione o dall'odio razziale una cittadina o un cittadino straniero migrante. Ai fini del presente comma l'Ufficio del Garante regionale può avvalersi dell'opera dell'Avvocatura regionale o di professionisti appositamente nominati.
8. 
L'Ufficio del Garante regionale conclude accordi con le amministrazioni interessate ai fini della miglior tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini migranti, con particolare riferimento ai diritti delle cittadine e dei cittadini migranti privati della libertà personale presso istituti di reclusione o di cura, ovvero presso i centri di identificazione ed espulsione previsti dall' articolo 9 della legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), presenti nella Regione. A tal fine l'Ufficio del Garante regionale può concordare con le amministrazioni interessate visite presso tali luoghi.
9. 
L'Ufficio del Garante regionale può concordare con il Difensore civico di cui all'articolo 90 dello Statuto le azioni opportune per la miglior tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini stranieri migranti.
10. 
I componenti l'ufficio restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Al termine di ogni triennio, nelle more dell'insediamento successivo, protraggono la propria attività per un tempo massimo di 120 giorni.
11. 
Per la partecipazione dei componenti alle sedute è previsto un gettone di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Capo VII. 
NORME FINALI
Art. 27 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione informativa sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri sotto il profilo del contrasto alla discriminazione e allo sfruttamento, dell'accesso ai servizi e agli alloggi, dell'inserimento lavorativo, dei rapporti tra le diverse comunità, dell'informazione e partecipazione alla vita pubblica locale e dell'efficacia delle azioni finalizzate al processo di integrazione linguistica e culturale nelle comunità di accoglimento.
2. 
In particolare, la relazione informativa, redatta anche avvalendosi dei dati delle attività di osservazione e analisi del fenomeno migratorio previste all'articolo 9, fornisce i seguenti elementi:
a) 
numero e tipologia dei progetti di integrazione sociale finanziati;
b) 
entità delle misure stanziate e tipologia dei beneficiari;
c) 
attività e numero delle sedute della Consulta regionale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri;
d) 
numero delle pratiche ricevute ed evase dall'Ufficio del Garante regionale per i diritti dei migranti;
e) 
numero e tipologia degli interventi realizzati trasversalmente tra due o più direzioni regionali.
Art. 28 
(Norma transitoria)
1. 
La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extra-comunitari e delle loro famiglie, istituita dall' articolo 4 della l.r. 64/1989, prosegue la propria attività fino all'insediamento della Consulta regionale per l'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri disciplinata dall'articolo 11.
Art. 29 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziate nella UPB DA1900 (Politiche sociali e Politiche per la famiglia) che vengono determinate per l'anno 2009 in 4.000.000,00 di euro.
2. 
Alla spesa riguardante gli anni successivi si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi settoriali previsti dal Capo V della presente legge si fa fronte mediante le risorse stanziate nelle UPB degli assessorati rispettivamente competenti, secondo le indicazioni del piano regionale integrato per l'Immigrazione previsto nell'articolo 7.
4. 
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi anche di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonché di contributi o finanziamenti statali e provenienti da fondazioni o altri organismi privati.
Art. 30 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 8 novembre 1989, n. 64 (Interventi a favore di immigrati extracomunitari residenti in Piemonte) è abrogata, fatta salva la norma prevista nell'articolo 28.