Proposta di legge regionale n. 626 presentata il 05 giugno 2009
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia E l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo della fonti di energia rinnovabile.
2. 
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.
Art. 2 
(Interventi edilizi)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. 
Qualora gli strumenti urbanistici già prevedano la possibilità di ampliamento del 20 per cento per motivi igienici e funzionali, e l'ampliamento sia già stato realizzato, è possibile realizzare in deroga un ulteriore ampliamento del 20 per cento della volumetria esistente.
3. 
L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
4. 
In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.
5. 
Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, degli edifici interessati, purché nel rispetto delle normative di settore, dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 3 
(Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente)
1. 
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi architettonici, funzionali, energetici, tecnologici e di sicurezza.
2. 
Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e integrale ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 30 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso. Tali interventi possono essere attuati anche mediante una ricomposizione plano volumetrica, con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, comportanti la modifica dell'area di sedime, nonché della sagoma degli edifici originari; tali interventi sono consentiti all'interno del lotto su cui insiste l'originario edificio, oppure su area diversa, purché avente congrua destinazione urbanistica.
3. 
La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 40 per cento in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia, dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e di interventi che rispettino le norme vigenti in materia di risparmio energetico.
4. 
Nel caso di ricostruzione dell'edificio su area diversa ai sensi del comma 2, l'utilizzo futuro dell'area originariamente occupata dal fabbricato demolito sarà oggetto di apposita convenzione con il comune.
5. 
Gli interventi di cui al presente articolo possono essere accompagnati anche dal mutamento della destinazione d'uso, totale o parziale, degli edifici interessati, purché nel rispetto delle normative di settore, dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 4 
(Interventi per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. 
Non concorrono ai fini del rispetto dei parametri edilizi dettati dagli strumenti urbanistici le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
2. 
Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.
Art. 5 
(Titolo edilizio e oneri)
1. 
l. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni.
2. 
Per gli interventi di cui all'articolo 2, il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
3. 
Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita ed è comunque ulteriormente ridotto del 50 per cento in caso di edificio o unità destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
4. 
I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione o incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
Art. 6 
(Elenchi)
1. 
I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3.
Art. 7 
(Ambito di applicazione)
1. 
I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia. Decorso inutilmente tale termine, è da intendersi che non vi siano ambiti o immobili da escludere.
2. 
Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.
3. 
Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati, anche parzialmente, abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo.
4. 
Gli interventi degli articoli 2, 3 e 4 non possono essere realizzati nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa secondo le indicazioni della Circolare 7/LAP/1996 e s.m.i., e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).
5. 
Gli interventi degli articoli 2, 3 e 4, dove autorizzabili, devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quanto definito dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; devono inoltre acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari prima del rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, prima della presentazione della denuncia d'inizio attività.
6. 
Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono ammessi nelle aree protette nazionali e in quelle istituite con legge regionale, fatto salvo l'ottenimento della preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Piemonte.