Integrazione alla
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Primo firmatario
Art. 1
(Integrazione alla
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11")
1.
Dopo il
Capo VI della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:
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Capo VI bis. Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 15 bis. (Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)
1. L'avvio dell'attività di vendita al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici è soggetto ad apposita comunicazione al comune competente per territorio, ai sensi dell'
articolo 17, comma 1 del d.lgs 114/1998.
2. Le attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari successive all'avvio dell'attività di cui al comma 1 sono comunicate con cadenza semestrale alla ASL territorialmente competente in relazione ai comuni nei quali hanno luogo, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della comunicazione relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.
3. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita, ai sensi dell'
articolo 17, comma 4 del d.lgs 114/1998.
Art. 15 ter. (Sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 15 bis, comma 1, relative ad attività di vendita al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 15 bis, comma 2 relative ad attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari per mezzo di apparecchi automatici sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'
articolo 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).