Istituzione del fascicolo del fabbricato.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO PLACIDO ROBERTO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
I comuni del Piemonte hanno la facoltà, nell'ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, così come previsto al comma 2.
2.
Con la presente legge, la Regione, considerata la necessità di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere alla individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di ristrutturazione e di manutenzione degli stessi, onde prevenire rischi di eventi calamitosi, istituisce il fascicolo del fabbricato per ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata che pubblica, nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione funzionale.
3.
Il fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Per fabbricati, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per fabbricati esistenti si intendono i fabbricati ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Per proprietari si intendono:
a)
nel caso di fabbricati di nuova costruzione, i soggetti che si identificano con le stazioni appaltanti;
b)
nel caso di fabbricati esistenti o il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni del fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se costituito.
3.
Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari, per legge ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo a costruire.
Art. 3
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che fissa:
a)
lo schema del fascicolo del fabbricato;
b)
i termini di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato nelle aree di particolare rischio;
c)
le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il relativo aggiornamento;
d)
l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche;
e)
le modalità ed i principi delle convenzioni che i comuni stipulano con gli ordini ed i collegi professionali;
f)
le modalità di individuazione delle zone a rischio, per le quali è necessario ed indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato. Dette zone a rischio sono classificate a cura dei comuni, in base ad un indagine tecnica che tiene conto delle caratteristiche sismiche, geologiche e idreologiche del suolo e del sottosuolo, nonchè della situazione della rete fognaria e degli impianti comunali, del livello delle falde freatiche, della presenza di insediamenti periferici, di centri storici e di abusivismo edilizio.
Art. 4
(Fascicolo del fabbricato e scheda di sintesi)
1.
Nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 1 i proprietari devono affidare a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente normativa, l'incarico di predisporre il fascicolo del fabbricato, che deve contenere, di norma, per il fabbricato e le pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa, con tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Una sintesi che evidenzi in particolare se il fabbricato è in zona a rischio e le principali modifiche strutturali delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata in una scheda informatizzabile. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono definiti i modelli di riferimento e sono fornite le disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.
2.
In caso di necessità e sulla base di adeguate motivazioni il professionista incaricato propone una seconda fase di approfondimento conoscitivo per effettuare ulteriori specifici controlli specialistici ed eventualmente, a seguito dei conseguenti risultati, per eseguire interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato. Inoltre il professionista può proporre un piano di corretta gestione del fabbricato per migliorarne il livello qualitativo e di sicurezza.
3.
Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
4
In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori sono tenuti a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda di sintesi.
Art. 5
(Aggiornamenti)
1.
Il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti sul fabbricato e sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi, quali, tra gli altri, energia elettrica, acqua, gas, telefono. L'aggiornamento deve essere completato entra trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.
2.
Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 1, i proprietari devono assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e della relativa scheda di sintesi nel rispetto dei termini di scadenza che sono fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3, sulla base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci anni.
3.
La scheda di sintesi di cui all'articolo 4, comma 1, nonchè gli aggiornamenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'ente preposto ai sensi dell'articolo 6, comma 1 entro trenta giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo del fabbricato.
Art. 6
(Compiti dei comuni)
1.
I comuni del Piemonte sono individuati come enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge.
2.
I comuni devono:
a)
raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede del fascicolo del fabbricato secondo le specifiche riportate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3;
b)
trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti pubblici che ne facciano richiesta;
c)
intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati;
d)
utilizzare la banca dati dei fascicoli del fabbricato per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio.
Art. 7
(Oneri e contributi)
1.
Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari.
2.
La Regione trasferisce risorse specifiche ai comuni per l'attuazione della presente legge ed in particolare per eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.
3.
Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 sono indicate le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al comma 2.
4.
Il comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Art. 8
(Disposizione finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2003 e 2004 la spesa relativa di euro 100.000,00.
2.
Per il finanziamento previsto all'articolo 7, comma 2, (Contributi di parte corrente ai Comuni per istituire il fascicolo del fabbricato, pubblico e privato) è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per gli anni 2003 e 2004, nell'UPB 18021 (Edilizia Attuazione degli interventi di edilizia Tit. I spese correnti) la rispettiva somma di euro 100.000,00, in termini di competenza.
3.
Alla copertura della spesa prevista al comma 2 per gli anni 2003 e 2004, pari irspettivamente a euro 100.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria prevista alla UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.