Interventi a favore della pratica degli sport invernali olimpici e paralimpici.
Primo firmatario
Altri firmatari
BELLION MARCO CESARE BOETI ANTONINO CAVALLERA UGO LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEARDI LORENZO MANOLINO GIULIANO MONTEGGIA STEFANO NOVERO GIANFRANCO POZZI PAOLA TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attività giovanile.
Art. 2
(Destinatari)
1.
La Regione favorisce l'attività delle Federazioni, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.
2.
I soggetti di cui al comma precedente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
sede legale nel territorio piemontese;
b)
stabilità dell'organico tecnico, continuità negli anni delle attività sportive, dimostrata professionalità;
c)
comprovata valenza sportiva agonistica delle attività svolte;
d)
comprovata valenza della creazione di squadre o atleti under diciotto.
Art. 3
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:
a)
sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
b)
sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;
c)
sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;
d)
sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.
Art. 4
(Ambiti di intervento)
1.
La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per:
a)
l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
b)
l'avviamento e sostegno del settore agonistico under 18 per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
c)
il sostegno dell'attività agonistica over 18 per tutte le discipline invernali agonistiche, con l'esclusione dello sci alpino olimpico, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;
d)
organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.
2.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
Art. 5
(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)
1.
I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa sostenuta.
2.
La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione un Regolamento con il quale stabilisce:
a)
le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 4;
b)
le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c)
i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa.
3.
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione delle opere finanziate e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.
Art. 6
(Commissione tecnica)
1.
La Giunta regionale istituisce una Commissione tecnica così composta:
a)
n. 2 rappresentanti della Federazione Italiana Sport Invernali;
b)
n. 2 rappresentanti della Federazione Italiana Sport Disabili;
c)
n. 2 rappresentanti della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
d)
n. 1 rappresentante degli Enti di Promozione sportiva;
e)
n. 1 rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
f)
n. 2 rappresentanti nominato dal Consiglio regionale;
g)
n.1 rappresentante nominato dalla Giunta regionale.
2.
Alla Commissione tecnica compete un lavoro di monitoraggio e coordinamento delle attività sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, svolte dalle associazioni, cooperative o società sportive.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini della pratica sportiva degli sport invernali olimpici e paralimpici.
2.
A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a)
le finalità della legge programmate o perseguite;
b)
una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;
c)
il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;
d)
le criticità emerse nell'attuazione della legge.
3.
Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a)
il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
b)
l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c)
una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline invernali olimpiche e paralimpiche.
4.
Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva pari a 2.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, a favore di associazioni, cooperative o società sportive piemontesi.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 (Cultura Turismo e sport Sport Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3.
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente.