Proposta di legge regionale n. 615 presentata il 21 aprile 2009
Norme per l'introduzione di prodotti biologici e dell'opzione vegetariana nella ristorazione collettiva pubblica.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e dell'ambiente e di rispettare le scelte alimentari individuali, promuove ed incentiva l'introduzione di prodotti biologici e dell'opzione vegetariana nella ristorazione collettiva.
2. 
Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche di ogni ordine e grado, alle mense ospedaliere, a quelle delle case di riposo e alle mense destinate ai dipendenti di enti pubblici.
3. 
Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi ai Comuni, agli enti gestori degli asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado, Università, Aziende Ospedaliere, Aziende per i Servizi Sanitari.
Art. 2 
(Forniture e loro aggiudicazione)
1. 
Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1 gli enti interessati devono fornire i pasti delle proprie mense utilizzando almeno il 60 per cento di prodotti provenienti da coltivazioni, allevamenti e trasformazioni biologiche certificate ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2092/91 e del Regolamento (CE) 1804/99 e loro successive integrazioni e modifiche. Gli enti interessati devono inoltre garantire la disponibilità di menù completi vegetariani (senza carne, pesci, affettati, crostacei ) o vegani (senza prodotti di origine animale) per tutti coloro che desiderano avvalersene.
2. 
I contributi saranno erogati sulla base del consuntivo della gestione dell'anno precedente come rilevabile dai relativi contratti di fornitura.
Art. 3 
(Educazione alimentare)
1. 
Gli enti gestori delle mense potranno altresì chiedere contributi per la promozione di iniziative di educazione alimentare e di formazione e aggiornamento del personale addetto alle mense.
2. 
Le iniziative di cui al comma precedente potranno essere finanziate solo se attivate congiuntamente all'introduzione di prodotti biologici e dell'opzione vegetariana.
Art. 4 
(Contributi)
1. 
La Regione elargirà contributi fino alla totale copertura dell'incremento di spesa dovuto all'acquisto di prodotti biologici e di impegno del personale calcolato sulle spese alimentari dell'anno precedente con l'esclusione degli incrementi dovuti all'indice ISTAT d'inflazione e per la misura massima del 50 per cento per le iniziative di educazione alimentare e formazione del personale.
2. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge emana un Regolamento applicativo per la richiesta e la concessione dei contributi.
Art. 5 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2009-2011 la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro.
2. 
Per finanziare le mense delle pubbliche amministrazioni che utilizzano prodotti biologici e per sostenere le iniziative di educazione alimentare e di formazione e aggiornamento del personale, viene stanziata nell'UPB DB11021 (Agricoltura Tuteta qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prod. agricoli e zootecnici Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 la dotazione finanziaria pari a euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. 
Per il biennio 2010-2011, agli oneri per ciascun anno pari a 400.000,00, in termini di competenza, stanziati nell'UPB DB11021, si fa fronte con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).