Istituzione del Comune di Mappano.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Istituzione del Comune di Mappano)
1.
È istituito il comune di Mappano, nell'ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegato A alla presente legge.
Art. 2
(Compiti della Provincia)
1.
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei criteri generali di cui all'
articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).