Proposta di legge regionale n. 611 presentata il 25 marzo 2009
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Piemonte (CORECOM) è istituito al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
2. 
Il CORECOM è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ed è, altresì, organo regionale che svolge funzioni di consulenza e di supporto della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale in materia di comunicazioni.
Art. 2 
(Composizione e durata)
1. 
Il CORECOM è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.
2. 
Il Presidente è eletto dall'Assemblea regionale su indicazione del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea.
3. 
I quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea regionale con voto limitato a due, con garanzia del ruolo delle minoranze.
4. 
Il Presidente ed i Consiglieri sono scelti fra esperti in possesso di requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati, pubblici e appositamente valutati dalla competente Commissione consiliare.
5. 
Il CORECOM resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Alle procedure di rinnovo si provvede entro sessanta giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del Comitato in carica.
6. 
In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del CORECOM, l'Assemblea regionale procede, con la modalità di cui al comma 3, all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato.
Art. 3 
(Incompatibilità)
1. 
Il Presidente ed i Consiglieri devono dare garanzia di assoluta indipendenza e sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) 
essere membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali;
b) 
ricoprire incarichi di direzione o di rappresentanza nei partiti politici;
c) 
essere presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l'incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
d) 
essere amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;
e) 
essere dipendente della Regione Piemonte.
2. 
Il Presidente ed i Consiglieri all'atto della nomina si impegnano a non intrattenere, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni nella Regione Piemonte che sono oggetto di vigilanza e controllo da parte del CORECOM.
Art. 4 
(Disposizioni sulla decadenza)
1. 
I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. 
Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
3. 
I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e non provvedano a determinarne la cessazione.
4. 
La causa di incompatibilità è contestata per iscritto all'interessato dal Presidente dell'Assemblea regionale, con l'invito a presentare entro dieci giorni proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
5. 
Il Presidente dell'Assemblea regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
6. 
Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente dell'Assemblea regionale:
a) 
provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) 
propone l'adozione del provvedimento di decadenza all'Assemblea regionale negli altri casi.
7. 
Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'AGCOM.
8. 
Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM.
Art. 5 
(Dimissioni)
1. 
Le dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente dell'Assemblea regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente dell'Assemblea regionale.
2. 
Il Presidente dell'Assemblea regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'AGCOM delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. 
I componenti restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.
Art. 6 
(Funzioni del Presidente)
1. 
Il Presidente del CORECOM:
a) 
rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) 
convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni adottate;
c) 
cura i rapporti con gli organi regionali e con l'AGCOM.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.
Art. 7 
(Regolamento interno)
1. 
Il CORECOM adotta entro centoventi giorni, col voto di tre quarti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) 
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
b) 
le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. 
Il CORECOM approva altresì un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e di eventuali consulenti.
Art. 8 
(Indennità)
1. 
Al Presidente viene attribuita un'indennità di funzione mensile lorda, per dodici mensilità, commisurata al quaranta per cento di quella del Consigliere regionale.
2. 
Ai quattro Consiglieri viene attribuita un'indennità di funzione mensile lorda, per dodici mensilità, commisurata al venti per cento di quella del Consigliere regionale.
3. 
Ai componenti del CORECOM che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
4. 
Ai componenti del CORECOM, che per ragioni attinenti al loro ufficio e diverse dalla partecipazione alle sedute del CORECOM medesimo, si recano su mandato del Comitato in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.
Art. 9 
(Funzioni)
1. 
Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Art. 10 
(Funzioni proprie)
1. 
Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) 
funzioni di consulenza per la Giunta regionale e l'Assemblea regionale:
1) 
predispone, su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materie rientranti, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
2) 
formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
3) 
propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sulla informazione e la comunicazione;
4) 
cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;
5) 
attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Piemonte, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il sistema delle istituzioni scolastiche piemontesi, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
b) 
funzioni gestionali:
1) 
cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2) 
regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
c) 
funzioni di controllo:
1) 
collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, insieme con l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
Art. 11 
(Funzioni delegate)
1. 
Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall'AGCOM ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997.
2. 
Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonché da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni.
3. 
Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente dell'Assemblea regionale e dal Presidente del CORECOM.
Art. 12 
(Modalità di esercizio della delega)
1. 
Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'AGCOM, al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati dalla l. 249/1997.
Art. 13 
(Programmazione dell'attività)
1. 
Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all'AGCOM, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta agli Organi della Regione, per la relativa approvazione, ed all'AGCOM, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
a) 
una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) 
il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate, che viene allegato al rendiconto annuale dell'Assemblea regionale.
3. 
Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 14 
(Sede e dotazione organica)
1. 
Il CORECOM ha sede presso l'Assemblea regionale.
2. 
Il CORECOM, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura dell'Assemblea regionale individuata ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
3. 
La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM è determinata, su proposta del Presidente del Comitato medesimo, dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale ed è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.
4. 
Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7, ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso degli organi dell'Assemblea regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della collaborazione temporanea di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle previste dal comma 3.
5. 
Nell'esplicazione delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 13, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni proprie, il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio dell'Assemblea regionale.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'AGCOM e con gli altri soggetti di cui all'articolo 11 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'AGCOM e dagli altri soggetti di cui all'articolo 11 sono iscritte nel bilancio regionale.
Art. 16 
(Gestione economica e finanziaria)
1. 
Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 13 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilità.
2. 
Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma di attività di cui al comma 1 dell'articolo 13 sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.
Art. 17 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione, e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).
Art. 18 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale e l'Assemblea regionale procedono agli adempimenti di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato attualmente in carica.
2. 
Le indennità di funzione attualmente in vigore per i componenti del Comitato in carica, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino alla scadenza dell'attuale Comitato, sono portate al quaranta per cento dell'indennità del Consigliere regionale nel caso del Presidente, al trenta per cento nel caso del Vicepresidente ed al venti per cento nel caso degli altri componenti.