Disegno di legge regionale n. 610 presentato il 25 marzo 2009
Disciplina delle attività sanitarie di trasporto ordinario in convenzione di infermi e di soccorso di emergenza a mezzo autoveicoli ed aeromobili.

Titolo I. 
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti tipologie di attività sanitarie di trasporto:
a) 
ordinario in convenzione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliero universitarie (AOU);
b) 
ordinario di infermi;
c) 
di soccorso sanitario di emergenza.
2. 
Le tipologie di attività sanitarie di cui al comma 1 sono effettuate a mezzo di autoveicoli ed aeromobili da tutti i soggetti, sia pubblici sia privati, che svolgono tali attività nell'ambito della Regione Piemonte.
3. 
La legge disciplina l'autorizzazione per le attività sanitarie di trasporto di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. 
La legge disciplina le modalità e le procedure relative sia al riconoscimento dell'equipollenza delle autorizzazioni già rilasciate da soggetti pubblici in altre regioni italiane per le attività sanitarie di trasporto di cui al comma 1, lettere a) e b) sia al riconoscimento delle attività sanitarie di trasporto per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.
5. 
Le tipologie di trasporto sanitario di cui al comma 1, lettere a) e b) sono autorizzate in forma separata e distinta a seconda della richiesta e dei requisiti in possesso previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di cui all'articolo 7.
6. 
L'attività sanitaria di trasporto di cui al comma 1, lettera c), svolta direttamente dal Servizio sanitario regionale (SSR) o attraverso le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2, è soggetta al solo possesso dell'autorizzazione o dell'equipollenza all'attività di trasporto di cui al comma 1, lettera b) e alla specifica formazione del personale addetto all'attività di soccorso in base alla normativa vigente.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) 
autorizzazione delle attività sanitarie di trasporto: provvedimento amministrativo rilasciato dalla struttura regionale competente, che autorizza l'espletamento della attività delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a ) e b ) o ne riconosce l'equipollenza ai soggetti richiedenti già autorizzati in altre regioni italiane da parte dei soggetti pubblici preposti;
b) 
trasporto sanitario: attività di trasferimento di persone impedite fisicamente che devono essere trasportate per eseguire trattamenti sanitari;
c) 
trasporto ordinario in convenzione con le ASL, le AO e le AOU: attività di trasferimento sanitario di persone da un luogo ad un altro, effettuato con autoveicoli così denominati, ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):
1) 
autovetture aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
2) 
autoveicoli per trasporti specifici, destinati al trasporto di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
3) 
autoveicoli per uso speciale, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, con relativo equipaggio.
d) 
trasporto ordinario di infermi: attività di trasferimento di persone inferme da un luogo ad un altro, effettuato con autoveicoli denominati "autoambulanza" con relativo equipaggio;
e) 
soccorso sanitario di emergenza: attività di emergenza sanitaria con o senza il trasporto di persone effettuato con autoveicoli denominati "autoambulanza", "autoveicolo di soccorso avanzato" (automedica) ed aeromobili, gestita dalle Centrali Operative 118 provinciali;
f) 
equipaggio: insieme di un numero variabile di operatori, operatori di ambulanza, soccorritori e sanitari, a seconda della tipologia del mezzo utilizzato, in possesso dei titoli previsti, in regola con i percorsi formativi individuati dalla normativa regionale vigente;
g) 
persona trasportata: soggetto le cui condizioni richiedono un trasporto sanitario non barellato;
h) 
infermo trasportato: soggetto le cui condizioni richiedono un trasporto sanitario barellato, con assistenza effettuata da personale formato secondo i percorsi formativi disciplinati dalla Regione Piemonte;
i) 
équipe sanitaria: insieme di personale sanitario infermieristico o medico in possesso dei titoli previsti, in regola con i percorsi formativi individuati dalla normativa regionale vigente;
l) 
operatore: abilitato all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a );
m) 
operatore di ambulanza: abilitato all'esercizio di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a ) e b );
n) 
soccorritore: abilitato all'esercizio di tutte le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a ), b ) e c );
o) 
sede operativa: luogo ove avviene l'attività di servizio con stazionamento di personale, ricezione e smistamento delle chiamate, origine e termine degli interventi, sosta degli autoveicoli;
p) 
postazione: luogo ove avviene lo stazionamento di personale e di mezzi per il soccorso, ricezione delle chiamate, origine e termine degli interventi;
q) 
parere igienico sanitario: esito del sopralluogo effettuato da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL, il quale verifica i requisiti tecnici delle sedi operative e delle postazioni;
r) 
certificazione di idoneità sanitaria dell'autoambulanza, dell'automedica e dell'aeromobile dei soggetti in possesso di autorizzazione o equipollenza o riconoscimento: documento rilasciato a seguito dell'esito positivo di verifica annuale, della dotazione strumentale e delle condizioni strutturali e igieniche da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL, all'interno del territorio della Regione Piemonte, dove gli autoveicoli ed aeromobili prestano servizio;
s) 
autoambulanza: autoveicolo classificato secondo quanto indicato nei decreti del Ministero dei Trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553 e del 20 novembre 1997, n. 487 e dal combinato disposto di cui agli articoli 54, 82, 85, 91 e 93 del d. lgs. 285/1992, nonché dagli articoli 203 e 204 del regolamento di esecuzione e, relativamente all'Associazione Italiana della Croce Rossa, secondo quanto previsto dalla Normativa Amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione dei veicoli, per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e gestione dei veicoli targati CRI., denominata "Testo Unico", approvata con ordinanza commissariale n. 261/05 del 17 maggio 2005;
t) 
autoambulanza operativa: autoambulanza, di cui al punto s), fornita di equipaggio, che staziona in qualsiasi luogo o percorra qualsiasi strada del territorio regionale, anche senza infermi a bordo, in grado di poter svolgere in qualsiasi momento l'attività di cui alla presente legge;
u) 
automedica: autoveicolo classificato, secondo quanto indicato nel decreto del Ministero dei Trasporti del 5 novembre 1996, quale autoveicolo di soccorso avanzato e, relativamente all'Associazione Italiana della Croce Rossa, secondo quanto previsto dalla normativa amministrativa e tecnica per l'immatricolazione dei veicoli, per il rilascio delle patenti CRI e per la conduzione e gestione dei veicoli targati CRI, denominata "Testo Unico", approvata con ordinanza commissariale n. 261/05 del 17 maggio 2005, utilizzata esclusivamente per le attività di cui al numero e );
v) 
automedica operativa: automedica, di cui al numero u ), fornita di equipaggio, che staziona in qualsiasi luogo o percorra qualsiasi strada del territorio regionale, in grado di poter svolgere in qualsiasi momento l'attività di cui alla presente legge;
z) 
aeromobile: elicottero impiegato con relativo equipaggio per l'attività di soccorso sanitario di emergenza classificato a livello internazionale in HEMS (Helicopter Emergency Medical Service ) e HSR (Helicopter Search and Rescue ).
Art. 3 
(Disposizioni di carattere generale)
1. 
Le attività oggetto della presente legge sono compito istituzionale del Servizio sanitario regionale (SSR), che può esercitarle in forma diretta o con il concorso di enti ed organizzazioni pubbliche e private.
2. 
Gli enti, le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, che concorrono con il SSR all'esercizio delle attività di trasporto di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) o che svolgono direttamente le attività di trasporto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), devono ottenere una specifica autorizzazione regionale o l'equipollenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività già rilasciata in altra regione italiana o, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, il riconoscimento dell'esercizio delle attività.
3. 
Gli enti, le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, di cui al comma 2, devono disporre di una sede operativa principale, che può coincidere con la sede legale, e possono disporre altresì di sedi operative secondarie. Agli effetti della presente legge non vi è differenza tra sede operativa principale e sede secondaria per le attività esercitate.
4. 
Le sedi operative, di cui al comma 3, sono soggette, da parte del SISP dell'ASL territorialmente competente, a parere igienico sanitario obbligatorio e vincolante, il suddetto parere è preliminare all'ottenimento dell'autorizzazione, equipollenza o riconoscimento delle attività di cui alla presente legge, ivi compreso il trasferimento della sede operativa. Sono, inoltre, sottoposte a sopralluogo, almeno biennale, da parte del SISP dell'ASL territorialmente competente, il quale, se ne ravvede la necessità, può avvalersi delle competenze tecniche di altri servizi o strutture delle aziende sanitarie regionali.
5. 
Per le attività di trasporto sanitario e soccorso, ad eccezione di quelle effettuate con aeromobile, si applicano ai soli fini fiscali le disposizioni del combinato disposto del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale) in riferimento a ciascuna delle sedi operative in cui l'attività è esercitata e per le quali è stata rilasciata idonea autorizzazione regionale. Sono esentate dal pagamento della tassa di cui sopra: le strutture del SSR, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, gli enti e le organizzazioni, che hanno scopo di beneficenza ed assistenza sociale, gli enti pubblici di assistenza e le ONLUS.
6. 
Gli autoveicoli di proprietà dei soggetti diversi dalle strutture del SSR, enti ed organizzazioni di volontariato ed enti pubblici sono soggetti al regime del noleggio con conducente. Le autorizzazioni di noleggio con conducente ad uso autoambulanza sono rilasciate dai comuni eccettuate quelle previste nei piani provinciali e comunali di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
7. 
L'attività è svolta sotto la direzione di un medico responsabile, che non deve presentare incompatibilità con altre attività e cariche svolte in base alla normativa vigente ed a cui compete:
a) 
la verifica della formazione e dello stato di decoro del personale in servizio;
b) 
la corretta applicazione dei protocolli operativi;
c) 
la verifica della rispondenza degli autoveicoli ed aeromobili ai requisiti igienico sanitari previsti;
d) 
l'impiego delle modalità di corretta conservazione degli strumenti e delle dotazioni;
e) 
la responsabilità della tenuta e della corretta compilazione del registro di disinfezione degli autoveicoli;
f) 
la predisposizione e l'invio, entro il 31 marzo di ogni anno al SISP dell'ASL territorialmente competente, di una relazione illustrativa, conforme al modello previsto nel regolamento di cui all'articolo 7, delle attività svolte nell'anno precedente contenente i dati sugli autoveicoli ed aeromobili in dotazione e sul personale in servizio a qualsiasi titolo, nonché ogni ulteriore informazione richiesta in merito.
Titolo II. 
Art. 4 
(Campo di applicazione)
1. 
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) è rilasciata dalla competente struttura regionale, con le modalità previste dall'articolo 5 e dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. 
Tutti gli enti, le imprese e le organizzazioni pubbliche e private già autorizzati in altre regioni italiane all'esercizio delle attività di trasporto, oggetto della presente legge, prima di esercitare le predette attività nella Regione Piemonte, devono possedere il titolo di equipollenza dell'autorizzazione in possesso e richiedere, altresì, l'equipollenza formativa per gli operatori già in possesso di titoli equivalenti ottenuti in altre regioni.
3. 
Tutte le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, che svolgono le attività di trasporto, oggetto della presente legge, nella Regione Piemonte, devono essere riconosciute per l'espletamento delle attività ed hanno l'obbligo di richiedere l'equipollenza formativa per gli operatori già in possesso di titoli equivalenti ottenuti in altre regioni.
4. 
Non sono subordinati all'autorizzazione di cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) 
i Corpi dello Stato, quali Forze Armate, Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Penitenziaria nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
b) 
le ASL, le AO e le AOU, i Presidi sanitari e le Case di Cura accreditate con il SSR, che svolgono l'attività di trasporto o soccorso a mezzo autoambulanza in proprio, limitatamente alla loro attività o in accordo con le Centrali Operative 118 provinciali;
c) 
tutte le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, avente quest'ultima personalità giuridica di diritto pubblico, sono esentate dal presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di trasporto e soccorso;
d) 
coloro che effettuano in proprio l'attività di trasporto a mezzo autoambulanza, ai fini della loro attività, e che devono ottemperare alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro o di sanità aerea o marittima;
e) 
coloro che effettuano le attività sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, esclusivamente in transito, provenienti da altre regioni.
5. 
I soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e d) sono comunque obbligati ad osservare le disposizioni della presente legge relativamente alla formazione del personale ed alle caratteristiche tecniche degli autoveicoli, ivi compreso il certificato di idoneità sanitaria e registro di disinfezione
6. 
Sono fatte salve le competenze istituzionali della CRI non afferenti al trasporto ordinario di infermi e soccorso sanitario svolto a mezzo autoambulanza.
Art. 5 
(Autorizzazioni, equipollenza e riconoscimento)
1. 
Le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione, dell'equipollenza o del riconoscimento all'esercizio delle attività di trasporto di cui all'articolo 3, comma 2, alle procedure amministrative di variazione concernenti l'autorizzazione, l'equipollenza o il riconoscimento nonché quelle concernenti i procedimenti di richiesta e ottenimento del titolo di equipollenza della formazione del personale di cui alla presente legge sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. 
È istituito ai fini di una maggior trasparenza amministrativa e di pubblica consultazione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, equipollenti o riconosciuti, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all' articolo 7.
Art. 6 
(Pubblicità)
1. 
Gli autoveicoli dei soggetti autorizzati, equipollenti o riconosciuti devono riportare su ogni fiancata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione del soggetto stesso (proprietario dell'autoveicolo a titolo di proprietà piena, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio), secondo quanto stabilito dagli articoli 91 e 93 del d. lgs. 285/1992.
2. 
Gli autoveicoli dei soggetti autorizzati, equipollenti o riconosciuti, ad eccezione di quelli rientranti nell'articolo 4, commi 2, 3, 4, e 5 e di quelli adibiti all'attività di soccorso, devono, inoltre, riportare su ogni fiancata il numero di telefono della sede operativa autorizzata.
3. 
Ulteriori indicazioni sull'applicazione di scritte o simboli sugli autoveicoli sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 7 
(Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è autorizzata ad adottare uno specifico regolamento di attuazione, nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
tutela della salute del cittadino;
b) 
trasparenza, efficienza e qualità dei servizi svolti;
c) 
sussidiarietà e omogeneità dell'attività sanitaria sul territorio;
d) 
garanzia della salvaguardia dell'equipollenza e del riconoscimento.
2. 
Il regolamento, di cui al comma 1, disciplina gli aspetti procedurali, tecnici ed operativi relativi a:
a) 
procedure per l'autorizzazione, per l'ottenimento dell'equipollenza all'autorizzazione e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, per il riconoscimento alle attività sanitarie di trasporto;
b) 
procedure per la diffida, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione o dell'equipollenza all'attività in conformità con quanto stabilito all'articolo 9;
c) 
procedure per la diffida o la sospensione all'attività per i soggetti riconosciuti;
d) 
procedure ed organizzazione del registro regionale dei soggetti autorizzati, equipollenti o riconosciuti;
e) 
attività di formazione e di equipollenza della formazione dei soggetti abilitati all'attività sanitarie di trasporto;
f) 
scritte, loghi, simboli, pubblicità e relativi aspetti legati alla vigilanza;
g) 
caratteristiche e requisiti tecnici degli autoveicoli ed aeromobili e relativa dotazione strumentale;
h) 
requisiti tecnici delle sedi operative e delle postazioni;
i) 
procedure e organizzazione per le pubbliche manifestazioni;
l) 
modulistica.
Art. 8 
(Vigilanza)
1. 
Il SISP dell'ASL territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione e delle competenze tecniche di altri servizi o strutture del SSR o di altri enti pubblici, esercita su tutti i soggetti autorizzati, equipollenti o riconosciuti le seguenti funzioni di vigilanza:
a) 
verifica con cadenza almeno biennale del sussistere dei requisiti igienico-sanitari, riguardanti la sede operativa e le postazioni, previsti dal regolamento di cui all'articolo 7;
b) 
verifica con cadenza almeno annuale del sussistere dei requisiti sanitari riguardanti gli autoveicoli e aeromobili, previsti dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. 
Gli organi di Polizia, di cui all' articolo 12, comma 1 del d. lgs 285/1992, provvedono a segnalare al SISP dell'ASL, ove ha la sede operativa il soggetto autorizzato, equipollente o riconosciuto, l'assenza o il mancato rinnovo a bordo del mezzo della certificazione di idoneità sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r);
3. 
Le ASL, le AO e le AOU, che non svolgono in proprio le attività di cui alla presente legge, verificano preventivamente il possesso dell'autorizzazione in corso di validità, l'equipollenza o il riconoscimento, dei soggetti a cui vengono affidate a qualsiasi titolo le attività stesse.
Art. 9 
(Diffida, sospensione e revoca)
1. 
Nel caso di accertate violazioni di quanto contenuto nella presente legge, la struttura regionale competente attiva le procedure idonee ad eliminare le situazioni oggetto di violazione.
2. 
Le procedure di cui al comma 1 consistono, a seconda della violazione accertata e del grado di illecito riscontrato, in:
a) 
sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 10, erogate direttamente dall'ente accertatore, che trasmette, entro 15 giorni dall'accertamento, apposita relazione alla struttura regionale competente, proponendo il termine da concedere al soggetto autorizzato per la regolarizzazione;
b) 
diffida, sospensione temporanea o revoca dell'autorizzazione, dell'equipollenza o del riconoscimento, disposte dalla competente struttura regionale secondo quanto previsto all'articolo 10.
3. 
Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, di cui al comma 2, lettera a ), sono delegate ai SISP delle ASL ai sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia ).
4. 
Le violazioni alla presente legge accertate da altri soggetti competenti alla vigilanza sono inoltrate al SISP dell'ASL competente per territorio per l'applicazione delle relative sanzioni.
5. 
Le modalità e l'esercizio delle funzioni relative alle procedure di cui al comma 2, lettera b), sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 10 
(Sanzioni)
1. 
Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali, per le violazioni delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
l'esercizio delle attività di trasporto senza autorizzazione comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo di euro 9.000,00;
b) 
l'esercizio delle attività di trasporto senza titolo di equipollenza o riconoscimento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo di euro 9.000,00;
c) 
la mancata compilazione dei registri di disinfezione e di servizio, nonché l'omesso invio della relazione di cui all'articolo 3 comma 7, lettera f), comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 900,00;
d) 
l'incompleta dotazione della attrezzatura e strumentazione, o l'inefficienza della stessa, a bordo degli autoveicoli e aeromobili comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 900,00, nonché eventuale provvedimento di diffida;
e) 
la mancanza di requisiti igienico sanitari delle sedi operative e postazioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 150,00 ed un massimo di euro 900,00, nonché eventuale provvedimento di diffida;
f) 
lo svolgimento dell'attività in mancanza del certificato di idoneità sanitaria o suo mancato rinnovo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00, nonché eventuale provvedimento di diffida;
g) 
lo svolgimento dell'attività in assenza del certificato di idoneità sanitaria a bordo dell'autoambulanza, dell'automedica o dell'aeromobile comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00, nonché eventuale provvedimento di diffida;
h) 
la mancata comunicazione della variazione del legale rappresentante, della sede legale o del medico responsabile comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 250,00 ed un massimo di euro 1.500,00, nonché la diffida dell'autorizzazione o dell'equipollenza;
i) 
l'apertura o il trasferimento di sedi operative non effettuati secondo le procedure previste dalla presente legge comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo di euro 9.000,00, nonché la sospensione dell'autorizzazione o dell'equipollenza e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, la sospensione dell'attività;
l) 
l'utilizzo nell'attività a bordo delle autoambulanze, delle automediche o degli aeromobili di personale non formato comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 6.000,00 per ogni operatore addetto al trasporto, nonché la sospensione dell'autorizzazione o dell'equipollenza e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, la sospensione dell'attività;
m) 
l'utilizzo nell'attività a bordo delle autoambulanze, delle automediche o degli aeromobili di personale formato in altre regioni, per il quale non è stata ottenuta l'equipollenza comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 6.000,00 per ogni operatore addetto al trasporto, nonché la sospensione dell'autorizzazione o dell'equipollenza e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, la sospensione dell'attività;
n) 
l'esercizio dell'attività senza la direzione del medico responsabile comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 6.000,00 nonché la sospensione dell'autorizzazione o dell'equipollenza e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, la sospensione dell'attività.
2. 
Copia di ogni contestazione di illecito amministrativo da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica deve essere tempestivamente trasmessa alla competente struttura regionale.
3. 
Il raggiungimento di cinque contestazioni di illecito amministrativo, anche di diversa tipologia, nell'arco di tempo di anni due, da parte del soggetto autorizzato, o che abbia ottenuto l'equipollenza, comporta: la sospensione dell'autorizzazione all'attività per un periodo minimo di 30 giorni da parte del competente Settore della Regione Piemonte; la sospensione dell'attività per un periodo minimo di 30 giorni per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
4. 
Anche fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 la competente struttura regionale, quando ne ravvisi gli estremi, può comminare la diffida o la sospensione o la revoca dell'autorizzazione o dell'equipollenza e, per le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, la diffida o la sospensione dell'attività, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7.
5. 
Nei casi previsti dall'articolo 16, la competente struttura regionale, quando ne ravvisi gli estremi, può comminare la diffida o la sospensione dell'attività, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7.
6. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme ed i principi contenuti al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 11 
(Modalità per l'esercizio delle attività di trasporto e soccorso)
1. 
Le ASL, le AO e le AOU, che esercitano totalmente od in parte l'attività di trasporto e soccorso in modo diretto, si dotano di personale, autoveicoli e strutture con i requisiti di cui alla presente legge in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione servita.
2. 
Le ASL, le AO e le AOU, che affidano l'attività di trasporto o soccorso in parte o totalmente a soggetti terzi, possono:
a) 
stipulare convenzioni con l'Associazione Italiana della Croce Rossa, con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezioni provinciali - ai sensi delle normative regionali in materia e delle disposizioni regionali attuative, e con gli enti pubblici, purché autorizzati, equipollenti o riconosciuti all'esercizio dell'attività oggetto della presente legge;
b) 
in subordine, nel caso di indisponibilità a stipulare convenzioni da parte dei soggetti di cui alla lettera a), procedere all'affidamento dell'attività ad altri soggetti purché anch'essi autorizzati o equipollenti all'esercizio dell'attività oggetto della presente legge, attivando le procedure previste per la ricerca del contraente.
3. 
Nei casi di cui al comma 2 le ASL sono tenute a effettuare le verifiche inerenti il possesso dell'autorizzazione, dell'equipollenza o del riconoscimento all'esercizio delle attività affidate.
4. 
Le convenzioni di cui al comma 2, lettera a) sono stipulate sul principio dei rimborsi dei soli costi sostenuti e documentati ed in ogni caso sulla base delle indicazioni degli specifici accordi sottoscritti a livello regionale con l'Associazione Italiana della Croce Rossa, con l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), con i Coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato iscritti alle rispettive sezioni del registro regionale.
Art. 12 
(Licenza comunale noleggio con conducente)
1. 
La licenza comunale di noleggio con conducente è rilasciata dal comune ove sono ubicate le sedi operative dell'impresa o società autorizzata o equipollente ai sensi della presente legge.
2. 
Le licenze di cui al comma 1 non sono soggette al contingentamento provinciale e comunale, ma devono comunque essere rispettate le disposizioni nazionali e regionali in materia di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 15 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ed alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
3. 
La licenza comunale di noleggio con conducente effettuato a mezzo autoambulanza è rilasciata alle imprese o società che possano disporre delle autoambulanze a titolo di proprietà piena, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo quanto stabilito dagli articolo 91 e 93 del d. lgs. 285/1992.
4. 
Non è consentito il noleggio senza conducente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente legge, nonché il comodato d'uso.
5. 
Il comune, che ha rilasciato la licenza di noleggio con conducente per le attività di cui alla presente legge ad un soggetto autorizzato o equipollente, comunica qualsiasi provvedimento inerente la licenza alla competente struttura regionale per i provvedimenti di competenza.
6. 
In caso di sospensione o revoca della licenza di noleggio con conducente per le attività di cui alla presente legge da parte del comune competente, la suddetta struttura regionale adotta analogo provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione o equipollenza.
Titolo III. 
Art. 13 
(Attività di emergenza sanitaria)
1. 
Il sistema di emergenza sanitaria territoriale, costituito da una struttura organizzativa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, è finalizzato ad attuare interventi al verificarsi di urgenze-emergenze sanitarie.
2. 
Il sistema urgenza-emergenza territoriale, organizzato in Centrali Operative 118 provinciali e postazioni territoriale, svolge, nella fase extraospedaliera, funzioni di soccorso sul territorio caratterizzate dalla gestione dell'urgenza-emergenza sanitaria attraverso le seguenti fasi di intervento:
a) 
accesso al sistema attraverso la Centrale Operativa 118 provinciale;
b) 
soccorso urgente a domicilio e sul territorio;
c) 
trasporto del paziente ed interventi in itinere;
d) 
avvio alle strutture ospedaliere articolate per risorse e per competenza territoriale;
e) 
collegamento regionale delle Centrali Operative 118 e dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA);
f) 
raccordo con la Protezione Civile per interventi di maxiemergenza.
Art. 14 
(Attività di emergenza territoriale)
1. 
La Giunta regionale definisce la distribuzione dei mezzi di soccorso, secondo criteri di densità abitativa, distanze e caratteristiche territoriali. Il numero totale delle postazioni di mezzi di soccorso previsti deve essere assegnato alle ASL sede di Centrale Operativa 118, fatti salvi i principi di interscambiabilità anche del personale infermieristico e medico dei servizi di emergenza territoriale e ospedaliera, secondo protocolli operativi condivisi tra i responsabili dei servizi interessati e la Regione Piemonte.
2. 
Le caratteristiche dei mezzi di soccorso e del personale ad esso dedicato sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 15 
(Gli incidenti maggiori, la maxiemergenza, il Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico e le pubbliche manifestazioni)
1. 
In caso di funzioni complesse quali la gestione degli incidenti maggiori o delle maxiemergenze, quando sia necessaria un'integrazione organizzativa e operativa con altri enti, anche su base nazionale o internazionale, è prevista l'individuazione di una Centrale operativa regionale, in connessione con tutte le centrali, sanitarie e non, dedicate all'emergenza, che assuma il ruolo di coordinamento operativo dei soccorsi sanitari.
2. 
L'organizzazione di risposta alle maxiemergenze è affidata al Sistema 118, comprese le emergenze non convenzionali e le attività di decontaminazione.
3. 
Ai fini della tutela della pubblica salute, lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni che prevedono la presenza di oltre 5 mila spettatori o di quelle con afflusso inferiore, ma che per la specifica tipologia sono ritenute di grado di rischio elevato o perché ritenuto comunque necessario dalla Commissione di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come sostituiti dall' articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, è subordinato alla predisposizione di un Piano di Assistenza da sottoporre alla Centrale Operativa 118 per l'espressione di un parere obbligatorio.
4. 
Il dirigente medico dell'ASL competente, quale componente le Commissioni provinciali e comunali, previste dall' articolo 4, comma 1, lettera b) del d.p.r. 311/2001, nel caso debba esprimere parere su progetti di assistenza sanitaria da garantire durante le manifestazioni che prevedono la presenza di oltre 5 mila spettatori o di quelle con afflusso inferiore, ma che per la specifica tipologia sono ritenute di grado di rischio elevato o perché ritenuto comunque necessario dalla Commissione di Pubblico spettacolo ai fini della tutela della pubblica salute, sottopone preventivamente il piano particolareggiato di assistenza della Centrale Operativa 118 di competenza per il relativo parere. I piani di cui sopra sono validati dal medico componente della Commissione suddetta.
5. 
Le modalità organizzative e di coordinamento con il Sistema 118 per le manifestazioni pubbliche sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7.
Titolo IV. 
Art. 16 
(Norme transitorie)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che svolgono attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla data dell'approvazione della presente legge presentano alla competente struttura regionale idonea autocertificazione, per il riconoscimento alle attività previste dalla presente legge.
2. 
Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, le Unità dell'Associazione Italiana della Croce Rossa che svolgono attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla data dell'approvazione della presente legge devono essere in possesso del riconoscimento delle attività previste dalla presente legge.
3. 
Gli enti e le organizzazioni pubbliche e private, già autorizzati secondo la previgente normativa o dichiarati equipollenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), verificano la rispondenza ai requisiti prescritti dal regolamento di cui all'articolo 7 e si adeguano, se necessario, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
4. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, gli enti e le organizzazioni pubbliche e private, che svolgono l'attività di trasporto in convenzione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con le ASL, presentano alla competente struttura regionale la richiesta di autorizzazione per l'espletamento delle attività della presente legge.
5. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, gli enti e le organizzazioni pubbliche e private, che svolgono l'attività di trasporto in convenzione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con le ASL, devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.
6. 
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, gli operatori socio sanitari (OSS) e operatori tecnici dell'assistenza (OTA), iscritti nell'apposita banca dati regionale delle persone abilitate all'attività di trasporto infermi, che svolgono attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza, devono conseguire l'attestato di frequenza e superamento del corso denominato: "Trasporto ordinario in convenzione con le ASL".
Art. 17 
(Abrogazioni)
1. 
È abrogata la legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 (Disciplina di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private).
2. 
All'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 non trovano più applicazione le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 e 9 giugno 2008, n. 8-8927.