Proposta di legge regionale n. 61 presentata il 23 giugno 2005
Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.
Art. 2 
(Censimento)
1. 
La Regione, con il concorso dei comuni, effettua il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed assicura il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.
2. 
La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità del censimento con il regolamento di cui all'articolo 6 tenendo conto delle raccolte di dati già esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.
3. 
Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall' articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
Art. 3 
(Sostegno alle attività di ricerca e formazione)
1. 
La Regione promuove lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attività di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.
2. 
I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con il Politecnico di Torino e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l'assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6.
3. 
L'attività di formazione è promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonché attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.
Art. 4 
(Interventi di recupero)
1. 
Sono ammessi a finanziamento ai sensi della presente legge gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che il recupero avvenga con l'utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all'articolo 2 o risulti, comunque, censibile.
2. 
La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12 mila euro per singolo intervento.
3. 
I lavori relativi agli interventi indicati al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro tre anni da tale data. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi i cui lavori risultino ultimati in data antecedente alla presentazione della domanda.
4. 
Le costruzioni in terra cruda oggetto di finanziamento non possono essere alienate né può essere modificata la destinazione d'uso per almeno un quinquennio dalla data del provvedimento di concessione del contributo, salvo autorizzazione della Regione qualora ricorrano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
5. 
Il contributo è revocato ed è disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti a decorrere dal provvedimento regionale di erogazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Art. 5 
(Procedure)
1. 
Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.
2. 
Possono presentare domanda di contributo i proprietari o aventi titolo, pubblici o privati, delle costruzioni in terra cruda.
3. 
La Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico.
4. 
Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 6 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento definisce in particolare:
a) 
le procedure e le modalità del censimento attraverso la predisposizione di apposito applicativo informatico da mettere a disposizione dei comuni;
b) 
i criteri per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 3, comma 2;
c) 
le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda e quella necessaria per l'erogazione in acconto o a saldo del contributo concesso;
d) 
gli adempimenti istruttori;
e) 
gli ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all'articolo 5, comma 3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi;
f) 
le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi;
g) 
le procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa complessiva di 2 milioni di euro, ripartita in 1 milione 500 mila euro per spesa di investimento e in 500 mila euro per spesa corrente.
2. 
Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, stimati, in termini di competenza e di cassa, in 1 milione 500 mila euro per l'anno 2005 e imputati all'unità previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento).
3. 
Agli oneri derivanti dalla realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale, quantificati, in termini di competenza e di cassa, in 300 mila euro per l'anno 2005 e agli oneri relativi alle assegnazioni di borse di studio agli studenti, quantificati, in termini di competenza e di cassa, in euro 200 mila per l'anno 2005 e imputati all'unità previsionale di base 19011 (Pianificazione Gestione urbanistica Pianificazione territoriale regionale Tit. I spesa corrente) del bilancio di previsione per l'anno 2005, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri di cui ai commi 2 e 3, quantificati e imputati come nel 2005, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.