Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1 (Istituzione del Parco Naturale di Stupinigi).
Art. 1
(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 1)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1992 n. 1 (Istituzione del Parco naturale di Stupinigi) è sostituito dal seguente:
.
" 2. L'area individuata a tratteggio nella planimetria allegata é classificata ''zona di salvaguardia ''; sull'area medesima si applicano le vigenti norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio."
Art. 2
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 1/1992)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/1992, è aggiunto, infine, il seguente:
.
" 1. bis. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può affidare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale insistenti nel territorio del Parco naturale di Stupinigi all'ente strumentale di cui all'articolo 4."
Art. 3
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 1/1992)
1.
L'
articolo 4 della l.r. 1/1992 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 4. (Gestione)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate da apposito ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione é definita ai sensi
del Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), tenuto conto della natura giuridica della Fondazione Ordine Mauriziano.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale di Stupinigi è così composto:
a) tre componenti nominati dal Consiglio regionale, garantendo la partecipazione delle minoranze;
b) un componente nominato dalla Provincia di Torino;
c) due componenti nominati dalla Fondazione Ordine Mauriziano;
d) tre componenti nominati dalla Comunità del Parco, garantendo la presenza di un rappresentante indicato dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative in sede locale e riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), un rappresentante indicato dalle associazioni agricole di categoria e un rappresentante indicato dalle associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato e del turismo.
4. Alle riunioni degli organi dell'Ente partecipano, con funzioni consultive, il Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano, il Soprintendente per i Beni ambientali e architettonici del Piemonte e l'Assessore regionale ai Parchi naturali o loro delegati.
5. La Fondazione Ordine Mauriziano conserva la propria autonomia in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di interesse storico-culturale di sua proprietà incluso nell'area naturale protetta.
6. Al fine di assicurare la partecipazione dei comuni interessati alla gestione del Parco, l'Ente provvede alla loro consultazione in merito al programma annuale di interventi.
Art. 4
(Modifiche all' articolo 5 della l.r. 1/1992)
1.
Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 1/1992 le parole: ''É fatto salvo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 4, sono soppresse ''.
Art. 5
(Modifiche all' articolo 8 della l.r. 1/1992)
1.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/1992 è sostituita dalla seguente:
.
" c) al personale della Fondazione Ordine Mauriziano avente compiti di vigilanza e controllo, limitatamente alle proprietà dell'Ordine."
Art. 6
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 1/1992)
1.
L'
articolo 9 della l.r. 1/1992 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 9. (Piano di area)
1. Il Piano di area del Parco naturale di Stupinigi è redatto, adottato e approvato secondo le procedure e con le valenze di cui all'
articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dalla
legge regionale 21 luglio 1992, 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394), tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Il Piano di area è predisposto d'intesa con la Fondazione Ordine Mauriziano ed è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le osservazioni sul Piano sono presentate all'ente di gestione del parco entro novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della notizia dell'avvenuta adozione e sono esaminate entro i successivi novanta giorni dal predetto ente ai fini della predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo.