Proposta di legge regionale n. 604 presentata il 16 marzo 2009
Diritto di reddito sociale.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Art. 1 
(Finalità e principi)
1. 
La Regione Piemonte istituisce ed avvia su tutto il territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone.
2. 
Il reddito sociale consiste in un'erogazione monetaria ed in una serie di interventi di integrazione sociale.
3. 
La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
4. 
Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali.
Art. 2 
(Beneficiari e requisiti)
1. 
Destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge sono tutte le persone maggiorenni residenti in Piemonte che percepiscono un reddito individuale imponibile netto annuo non superiore ad euro 7.500,00 e che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 3.
2. 
Possono accedere ai benefici coloro che si trovano in una delle seguenti fattispecie:
a) 
soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, a tempo determinato o indeterminato, o rapporto di lavoro previsto dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
b) 
soggetti disoccupati;
c) 
studenti universitari che risiedono separatamente dai propri genitori.
3. 
Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell'astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità, una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale annuo non superiore ad euro 7.500,00.
4. 
Gli aventi diritto presentano alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 2, anche per il tramite del comune di residenza, la richiesta di usufruire del reddito sociale, allegando le dichiarazioni e le documentazioni specificate nel regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 3 
(Erogazione monetaria)
1. 
La Regione eroga ai soggetti di cui all'articolo 2, un contributo monetario mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo pari ad euro 7.500,00.
2. 
La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui all'articolo 2 una quota, d'importo pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica di cui al comma 1, da versare in apposito Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui all'articolo 7. L'interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti, per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all'articolo 2, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
Art. 4 
(Agevolazioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi culturali)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.
2. 
La Regione adotta altresì tutte le misure idonee a perseguire le finalità di cui all'articolo 1. In particolare promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire, previa corresponsione di adeguati finanziamenti, l'accesso e la riduzione del 75 per cento delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi di trasporto pubblico, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. 
La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione del 30per cento dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici.
4. 
Le misure previste dai commi 2 e 3 sono definite ed articolate nel regolamento di cui all'articolo 7 e sono preferibilmente attuate e concordate con gli enti locali per quanto di competenza.
Art. 5 
(Agevolazioni finanziarie)
1. 
La Regione stipula convenzioni con istituti bancari per garantire ai soggetti di cui all'articolo 2:
a) 
erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
b) 
fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali;
c) 
prestiti sull'onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le necessità della vita.
2. 
Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 titolari di contratto di locazione, la Regione eroga contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito.
Art. 6 
(Convenzione)
1. 
Oltre a quanto previsto dall'articolo 8 (Norma finanziaria), la Regione promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all' articolo 12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:
a) 
un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti in Piemonte;
b) 
le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Piemonte che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell'occupazione e della prestazione lavorativa.
Art. 7 
(Disposizioni e modalità procedurali - rinvio)
1. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni procedurali e le modalità per l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge.
2. 
A seguito dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce apposita struttura competente a valutare e ad accogliere le richieste per l'accesso ai benefici, con compiti di coordinamento dell'attività degli enti locali eventualmente coinvolti.
Art. 8 
(Norma finanaziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009, uno stanziamento di trenta milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione DB19 Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3. 
Per gli anni 2010 e 2011, alla spesa pari a 30 milioni di euro annui, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).