Norme a sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà .
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM D'AMBROSIO ANTONIO
Art. 1
(Principi)
1.
La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
Art. 2
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dell'articolo 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.
2.
In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.
Art. 3
(Interventi regionali)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 2, la Regione svolge le seguenti azioni:
a)
promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante nella tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b)
promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 4.
Art. 4
(Centri di Assistenza e Mediazione familiare)
1.
La Regione promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.
2.
I Centri di Assistenza e Mediazione Familiare possono essere costituiti da associazioni iscritte all'albo del volontariato, da organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore, anche in convenzione con Enti locali singoli o associati.
3.
Tra le attività garantite dai Centri di cui al comma 1 devono essere previsti servizi di ascolto e di sostegno ai coniugi separati in situazione di difficoltà ed in particolare:
a)
colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;
b)
colloqui informativi ed affiancamento di carattere legale;
c)
supporto psicologico tramite percorsi personalizzati di uscita dal disagio e di recupero della propria autonomia;
d)
servizi informativi e di consulenza legale volti ad assicurare la piena conoscenza dei diritti riconosciuti al coniuge separato dal diritto di famiglia in caso di separazione.
Art. 5
(Programmi di Assistenza e Mediazione familiare)
1.
La Regione per le finalità di cui all'articolo 2, favorisce programmi di Assistenza e Mediazione Familiare presentati:
a)
da enti locali singoli o associati;
b)
da Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.
2.
I programmi possono prevedere:
a)
soluzioni abitative, anche temporanee, nelle quali viene ospitato a tariffa agevolata il coniuge separato che si trova in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare venga assegnata all'altro coniuge;
b)
percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
3.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo il Regolamento che disciplina le procedure ed i termini per accedere alle strutture di cui al comma 2 lettera a).
4.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 6
(Interventi a sostegno dei coniugi separati)
1.
La Regione Piemonte eroga i seguenti incentivi a favore del coniuge separato che si ritrova in gravi difficoltà economica:
a)
euro 5.000,00 a favore del coniuge separato, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 26.000,00;
b)
euro 4.000,00 a favore del coniuge separato, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE superiore a euro 26.000,00 e fino a euro 30.000,00;
c)
euro 3.000,00 a favore del coniuge separato, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE superiore a euro 30.000,00 e fino a euro 35.000,00.
2.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
3.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 7
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1.
I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1.
La Regione svolge un'azione di monitoraggio dell'impiego delle risorse per verificare l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e di Mediazione Familiare e dell'assegnazione delle strutture abitative, nonché dell'efficacia dei programmi finanziati.
2.
La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge riferita all'anno precedente.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1.
Per l'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva pari a 15.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ricompresa nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers. socio-ass. Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla cui copertura si provvede con le disponibilità finanziarie della medesima unità e dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2.
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 10
(Disposizioni transitorie)
1.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti.