Interventi a favore della figura dell'assistente familiare ed a sostegno degli anziani ultrasettantenni e delle famiglie con anziani a carico.
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO CASONI WILLIAM GIOVINE MICHELE
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte promuove le politiche sociali a favore degli anziani ultrasettantenni ed a sostegno delle famiglie con a carico anziani ultrasettantenni.
2.
La Regione, per sostenere le finalità di cui al comma 1, attua interventi finalizzati a valorizzare il profilo professionale e formativo della figura dell'assistente familiare.
Art. 2
(Definizione)
1.
Ai fini dell'articolo 1 comma 2, è definito assistente familiare la persona la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane, che riversano in situazioni di non autosufficienza fisica o di grave difficoltà sociale, favorendone il benessere e l'autonomia all'interno del clima domestico-familiare.
2.
Il ruolo dell'assistente familiare, così come definito al comma precedente, consiste:
a)
nel facilitare o sostituirsi nelle attività di pulizia, cura ed igiene della persona e dell'ambiente domestico, acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia, spesa e commissioni;
b)
nel supportare l'assistito nelle attività quotidiane che si svolgono all'esterno del proprio domicilio, nel disbrigo di pratiche amministrative, nel relazionare con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati.
Art. 3
(Ambito di intervento)
1.
Per attuare le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale sostiene le seguenti azioni:
a)
erogazione di contributi per la formazione della figura dell'assistente familiare;
b)
erogazione di incentivi economici a favore degli anziani ultrasettantenni ovvero a favore delle famiglie che, avendo a carico almeno un anziano ultrasettantenne, si avvalgono della collaborazione di un assistente familiare.
Art. 4
(Formazione dell'assistente familiare)
1.
La Regione Piemonte eroga contributi ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che organizzano corsi di formazione gratuiti per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e individua i sistemi di certificazione dei corsi di formazione.
2.
I corsi di formazione, di cui al comma precedente, devono seguire un modello di almeno cento ore di formazione, così articolate:
a)
lingua italiana;
b)
assistenza alla persona;
c)
assistenza al malato;
d)
legislazione;
e)
contesto socio istituzionale;
f)
alimentazione;
g)
igiene degli ambienti;
h)
comunicazione.
3.
È facoltà del soggetto organizzatore integrare il piano formativo ed il relativo monte ore, di cui al comma precedente.
4.
È obbligo del candidato frequentare almeno l'80 per cento delle ore complessive del corso base ed effettuare un periodo di tirocinio di almeno trenta ore.
5.
Al termine del corso il soggetto organizzatore rilascia un attestato di partecipazione al candidato, previo superamento della prova finale di valutazione.
Art. 5
(Requisiti)
1.
I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione di cui agli articoli 4 devono:
a)
essere maggiorenni;
b)
nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c)
avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
d)
non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.
2.
I soggetti che intendono prestare la propria collaborazione devono:
a)
aver partecipato ai corsi di formazione di cui all'articolo 4 ed essere in possesso di una certificazione professionale, rilasciata da strutture socio assistenziali pubbliche o private senza scopo di lucro;
b)
in alternativa al punto a), aver effettuato assistenza ad anziani ultrasettantenni per almeno centottanta ore nell'ultimo anno dalla entrata in vigore della presente norma ed aver frequentato un corso di aggiornamento di almeno quaranta ore in materia di assistenza all'anziano promosso da agenzie formative pubbliche o private, i cui corsi siano stati riconosciuti dalla Regione o dalle Province.
3.
I soggetti di cui al comma precedente devono prestare la propria collaborazione in via continuativa e, qualora, non fosse possibile, devono aver partecipato negli ultimi due anni ad almeno un corso di aggiornamento di assistenza all'anziano di durata non inferiore a quaranta ore.
Art. 6
(Interventi a sostegno delle famiglie)
1.
La Regione Piemonte, nell'attuare gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), eroga i seguenti incentivi a favore delle famiglie che, avendo a carico almeno un anziano ultrasettantenne, si avvalgono della collaborazione di un assistente familiare:
a)
euro 5 mila per ciascun anziano ultrasettantenne a carico di una famiglia piemontese, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 26 mila;
b)
euro 4 mila per ciascun anziano ultrasettantenne a carico di una famiglia piemontese, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE superiore a euro 26 mila e fino a euro 30 mila;
c)
euro 3 mila per ciascun anziano ultrasettantenne a carico di una famiglia piemontese, regolarmente residente sul territorio regionale, con indicatore ISEE superiore a euro 30 mila e fino a euro 35 mila.
2.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
3.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 7
(Cumulabilità dei finanziamenti)
1.
I finanziamenti concessi con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per l'anno finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva pari a 48.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartita in 3 milioni di euro per la formazione degli assistenti familiari, e in 45 milioni di euro a favore di interventi per gli anziani ultrasettantenni o delle famiglie con a carico anziani ultrasettantenni.
2.
Agli oneri di cui al comma 1, ricompresi nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DB19011 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Svil. politiche fam. Pers. e form. del pers. socio-ass. Tit.I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si provvede con le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
3.
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti.