Disegno di legge regionale n. 599 presentato il 23 febbraio 2009
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009.

Sommario:            

Titolo I. 
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 1 
(Adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell' articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare e del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione, trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande.
2. 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le prerogative della formazione e dell'aggiornamento del personale di cui al comma 1, in particolare:
a) 
le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto a tale obbligo;
b) 
i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione e dell'aggiornamento;
c) 
i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento;
d) 
i soggetti esentati dalla formazione perché in possesso di specifico titolo di studio.
3. 
Per il mancato adempimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento previsto al comma 1 si applica, per ciascun addetto, all'operatore del settore alimentare, come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
Art. 2 
(Soppressione passaggi a livello nel comune di Predosa)
1. 
La Regione cofinanzia l'eliminazione, con realizzazione di opere sostitutive, di 3 passaggi a livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di migliorare la viabilità e l'assetto urbano complessivo della zona.
2. 
Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
3. 
All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in 3 milioni di euro per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità della UPB DB09012 (Risorse finanziarie - Bilancio - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 3 
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1. 
Gli alloggi destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi per l'edilizia agevolata ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), nonché gli alloggi realizzati con contributi regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (F.I.P.) possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in particolare:
a) 
le condizioni e gli adempimenti per la cessione in proprietà degli alloggi;
b) 
l'ammontare dei contributi da restituire e le relative modalità.
Art. 4 
(Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)
1. 
Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture, la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:
a) 
fondi immobiliari di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) 
fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008;
c) 
fondi immobiliari promossi dalle Fondazioni ex bancarie piemontesi;
d) 
fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.
2. 
In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:
a) 
il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
b) 
il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;
c) 
il minore impegno della Regione in termini finanziari;
d) 
la permanente verifica degli interventi in itinere;
e) 
la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.
3. 
È espressamente esclusa la partecipazione della Regione Piemonte a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse, destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012, allocate nella UPB DB08032 (Progr. strategica, politiche territ. ed edilizia - programm. ed attuazione interventi di edilizia soc- Titolo II Spese in conto capitale) del bilancio di previsione 2009.
Art. 5 
(Finanziamento di progetti di servizio civile)
1. 
La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata della patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all'avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all'albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale.
2. 
I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio nazionale per il servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale.
3. 
Per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all'UPB DB19041 (Politiche sociali e politiche per la famiglia- Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato- Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
4. 
Per l'anno finanziario 2009 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell'UPB DB19021 (Politiche sociali e politiche per la famiglia - Progr. socio-ass, integ soc-san rapp enti gest istit - Titolo I spese correnti) del medesimo bilancio.
5. 
Alla copertura degli oneri per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6 
(Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane)
1. 
A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente la Regione Piemonte adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.
2. 
Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie in servizio a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esenzione entro la data annuale che verrà stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
3. 
Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
4. 
I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione regionale.
5. 
Con propri atti organizzativi l'Amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008. Per i dipendenti esentati dal servizio ai sensi del presente articolo il contratto di lavoro si risolve automaticamente al compimento dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni o al compimento di sessantacinque anni di età, se precedente.
6. 
Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esenzione gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall'amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità.
7. 
L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.
Art. 7 
(Pracatinat s.c.p.a.)
1. 
Al fine di dare impulso a strategie ed iniziative nel campo dell'educazione, della sensibilizzazione, dell'informazione e della formazione in materia ambientale, la Regione partecipa, con la sottoscrizione di una quota azionaria pari a Eur 750.000,00, alla società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica Pracatinat s.c.p.a.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari e connessi all'acquisizione della partecipazione.
3. 
Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui al comma 1 è stanziata, all'interno dell'UPB SB01042 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 la somma di euro 750.000,00 in termini di competenza e di cassa.
4. 
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 2009, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
5. 
Al finanziamento delle spese relative al versamento dei contributi consortili, qualora previsti, si provvede, a partire dall'esercizio nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB10011 (Ambiente - Sostenibilità, salvaguardia ed educazione ambientale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.
Art. 8 
(Partecipazione della Regione Piemonte al CSP - Innovazione nelle ICT)
1. 
Al fine di potenziare la propria azione nel campo dell'innovazione tecnologica quale strumento essenziale dello sviluppo economico-sociale, la Regione Piemonte assume una partecipazione nella Società consortile a responsabilità limitata CSP - Innovazione nelle ICT ("CSP scarl"), con sede in Torino, operante con alta specializzazione nell'attività di ricerca applicata, prioritariamente nei campi dell'informatica e della telematica.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto di una quota di partecipazione al capitale del "CSP scarl" pari al valore nominale di euro 250.000,00.
3. 
Per l'acquisto delle quote della società di cui al comma 1 è stanziata, all'interno dell'UPB SB01042 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Rapporti con Società a partecipazione regionale - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 la somma di euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa.
4. 
Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 2009, riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione UPB SB01002 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Struttura SB01 - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
Art. 9 
(Esigenze post-olimpiche)
1. 
Per gli impianti di cui all' articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2008/2009, le azioni necessarie per garantire il regolare funzionamento in attività ed il mantenimento in efficienza e sicurezza.
2. 
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della "Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico).
3. 
La copertura degli oneri necessari per le attività di cui ai commi 1 e 2, stimati nell'esercizio finanziario 2009, in termini di competenza e di cassa - in euro 3.500.000,00 - è assicurata mediante l'iscrizione di una somma di pari importo nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18091 (Cultura Turismo e Sport - Off turistica - int. Comunitari materia turistica - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
Art. 10 
(Cessione diritti nuda proprietà ASL, AO, AOU)
1. 
Le ASL, AO, AOU della Regione Piemonte, previa autorizzazione della Giunta regionale, cedono in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già concesse in diritto di superficie ai sensi dell' articolo 35, quarto comma, della l. 865/1971.
2. 
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte delle ASL, AO, AOU e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell' articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
Art. 11 
(IRAP)
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è abrogato.
2. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale), come sostituita dall' articolo 28 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), è sostituita dalla seguente:
" d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009;"
.
Art. 12 
(Provvedimenti a sostegno del consumo)
1. 
La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali in collaborazione con le imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi di intervento a beneficio delle fasce deboli della popolazione, secondo criteri e modalità di attuazione previsti dalla Giunta regionale.
2. 
I benefici di cui agli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti sotto forma di contributi ad enti locali o loro forme associative, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. 
La Giunta regionale è tenuta a presentare alla competente commissione consiliare una relazione annuale sugli interventi svolti.
4. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella UPB DB17021 (Commercio, sicurezza e polizia locale - Sviluppo ed incentivazione del commercio - Titolo I Spese correnti) - del bilancio 2009.
5. 
Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della l.r. 7/2001e dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 13 
(Capitalizzazione straordinaria del CSI-Piemonte)
1. 
Al fine di consentire la realizzazione di un programma di ammodernamento e di razionalizzazione finanziaria, è autorizzato l'intervento di capitalizzazione straordinaria del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (C.S.I. Piemonte) per complessivi 9,6 milioni di euro da erogare in tre quote costanti entro il primo quadrimestre di ciascun anno del triennio 2009-2011.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria della UPB DB13022 (Innovazione, ricerca ed università - Sistemi inf e tecnologie della comun - Titolo II - Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011.
Titolo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14 
(Autorizzazione utilizzo disponibilità fondi regionali presso l'ARPEA per fronteggiare temporanee carenze di cassa)
1. 
Per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato o dalla RegionePiemonte la Giunta regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare ARPEA ad utilizzare le disponibilità delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa.
Art. 15 
(Finanziamento del Programma FEP 2007-2013)
1. 
È adottato il Piano Finanziario del FEP (Fondo Europeo per la Pesca) periodo di programmazione 2007-2013, di cui al regolamento (CE) 1198/2006, come da tabella riportata nell'allegato A della presente legge.
2. 
Il cofinanziamento della quota regionale è definita per il periodo di programmazione 2007-2013 in euro 119.524,20, come indicato nell'allegato A della presente legge.
Art. 16 
1. 
Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è sostituito dal seguente:
" 4) da un rappresentante per ciascuna provincia;"
.
2. 
Il numero 6) del secondo comma dell'articolo 22 della l.r 63/1978, è abrogato.
3. 
Il numero 14) del secondo comma dell'articolo 22 della l.r. 63/1978, è sostituito dal seguente:
" 14) da tre rappresentanti dei Consorzi Volontari di tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine);"
.
4. 
Il numero 18) del secondo comma dell'articolo 22 della l.r. 63/1978, è abrogato.
5. 
Il terzo comma dell'articolo 22 della l.r. 63/1978, è sostituito dal seguente:
" Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei soggetti di cui al secondo comma e dura in carica tre anni; esso svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato."
.
7. 
Il nono comma dell'articolo 22 della l.r.63/1978, è sostituito dal seguente:
" La partecipazione al Comitato da parte di tutti i componenti è a titolo gratuito"
.
8. 
Dopo il nono comma dell'articolo 22 della l.r.63/1978, è aggiunto, infine, il seguente:
" Il Comitato attualmente in carica è rinnovato nella composizione e secondo le procedure di cui ai commi secondo e terzo come modificati dal presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge"
.
Art. 17 
(Modifiche alla l.r. 70/1996)
1. 
Dopo l' articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 4 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è inserito il seguente:
"
Art. 22 bis.( Commercio di fauna selvatica)
1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale.
2. Il commercio di fauna selvatica morta provenienti dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 1.
"
2. 
Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996, le parole: "o morti" sono soppresse.
Art. 18 
(Modifiche alla l.r. 11/2001)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 11, è aggiunto, infine, il seguente:
" 1 bis. Qualora il consorzio organizzi lo smaltimento dei capi morti in azienda esclusivamente attraverso lo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorziarsi di cui all'articolo 2, comma 2."
.
Art. 19 
(Modifiche alla l.r. 21/1999)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto, infine, il seguente:
" 2 bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all' articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell' articolo 44 la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dall'articolo 52, comma 1, lettera a) per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue."
.
Capo II. 
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008
Art. 20 
(Ambito di applicazione)
1. 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed altresì al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le relative disposizioni di applicazione, la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relativi agli impianti abusivi dei vigneti.
2. 
Il presente capo non si applica alle superfici abusivamente vitate già regolarizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
3. 
Ai fini del presente capo per superfici vitate impiantate abusivamente si intendono le superfici impiantate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
Art. 21 
(Superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31 agosto 1998)
1. 
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008, il produttore ha l'obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate, abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto.
2. 
Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, per gli impianti abusivi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva.
3. 
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 fino a che il produttore non provveda all'obbligo di estirpazione.
Art. 22 
(Superfici vitate impiantate abusivamente fino al 31 agosto 1998)
1. 
Le superfici vitate, impiantate abusivamente, sino al 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1493/1999, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 479/2008. La regolarizzazione non genera i corrispondenti diritti di impianto.
2. 
Il produttore regolarizza la superficie vitata, previa richiesta alla provincia competente per territorio, mediante il versamento di una somma pari a 10.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva.
3. 
Il produttore iscrive le superfici vitate regolarizzate nello schedario viticolo, di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, che è inserito nell'anagrafe agricola del Piemonte, istituita dall' articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (legge finanziaria per l'anno 2006).
4. 
Ai sensi dell'articolo 55, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:
a) 
l'obbligo del produttore di estirpare le superfici vitate abusive a sue spese;
b) 
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. La sanzione è applicata ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione a decorrere dal 1° luglio 2010.
Art. 23 
(Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve)
1. 
Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 479/2008, nelle more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 21, comma 1 ed all'articolo 22, comma 4, o nelle more della regolarizzazione di cui all'articolo 22, comma 2, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono essere destinati:
a) 
alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 a spese del produttore;
b) 
al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro;
c) 
alla messa in circolazione, solo a fini di distillazione a spese del produttore.
2. 
Il produttore comunica ogni anno alla provincia competente territorialmente l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 24.
3. 
Trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola, il produttore soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva, qualora non provveda ai seguenti adempimenti:
a) 
non presenta il contratto di distillazione alla provincia competente per territorio o se il contratto non copre l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;
b) 
non comunica alla provincia competente per territorio l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, oppure non esegue la vendemmia verde in maniera completa ovvero non riduce a zero la resa della relativa superficie.
Art. 24 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione individua:
a) 
le modalità procedurali di attuazione dell'articolo 21;
b) 
i termini e modalità per la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 22;
c) 
i termini e modalità delle comunicazioni, di cui all'articolo 23, comma 2, da parte del produttore.
Art. 25 
(Funzioni delle province)
1. 
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono accertate dalle province territorialmente competenti che provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Titolo III. 
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Art. 26 
(Modifiche alla l.r. 22/2006)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituito dal seguente:
" 1. La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza."
.
Art. 27 
(Modifiche alla l.r. 54/1978)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente:
" a) un'area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato;"
.
2. 
La porzione dell'area C di cui all'allegato cartografico 3V2 del vigente Piano d'Area del Parco regionale La Mandria, come delimitata nella planimetria di cui all'allegato B alla presente legge e nella stessa denominata C1, è classificata Zona di pre-Parco.
3. 
L' articolo 4 della l.r. 54/1978 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Finalità)
1. Le finalità dell'istituzione del Parco Regionale La Mandria sono:
a) tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico connesso all'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e degli annessi Quadrati, dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex-riserva reale di caccia, nonché dai singoli beni immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale;
b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio considerato;
c) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici;
d) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;
e) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in raccordo con il Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale, costituito tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte ed il Comune di Venaria Reale, tramite la stipula di apposito accordo per la disciplina dei reciproci rapporti e delle attività di comune interesse.
3. Al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo debbono essere uniformate le iniziative e gli interventi promossi sui beni immobili e mobili del Parco dai soggetti proprietari delle singole parti componenti.
"
4. 
Al fine di garantire gli obiettivi di salvaguardia e tutela, nonché di valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e culturale ricompreso nel Parco Regionale La Mandria e dei complessi immobiliari regionali che vi insistono, la Giunta regionale promuove la stipula di specifici atti convenzionali volti ad affidare al Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà regionale insistenti nel territorio del Parco regionale della Mandria e affidati alla data di entrata in vigore della presente legge all'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo per effetto degli atti attuativi della legge regionale 7 giugno 1993 n. 24 (Trasformazione dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani in Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo).".
Art. 28 
(Sostituzione dell' articolo 24 della l.r. 63/1995)
1. 
L' articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è sostituito dal seguente:
"
Art. 24. (Commissioni esaminatrici, prove finali, attestati di qualifica)
1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.
2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e sentita la competente Commissione consiliare, disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da attribuire ai componenti delle commissioni esaminatrici.
3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) con i relativi effetti e costituisce comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato è rilasciato dalle province secondo quanto stabilito dall' articolo 77, comma 1, lettera c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), salvo che per le attività formative di competenza regionale.
4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla regione, sono così composte:
a) il Presidente designato dalla provincia o dalla regione;
b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
5. Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.
6. Le commissioni esaminatrici si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti previsti tra cui necessariamente il Presidente.
"
Art. 29 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008, è aggiunto, infine, il seguente:
" 4 bis. A fini di contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche in favore degli enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni che determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari."
.
Art. 30 
(Modifiche alla l.r. 10/1998)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari), sono aggiunti, infine, i seguenti:
"
4 bis. L'Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell'Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
4 ter. Sulla base di quanto previsto al comma 4 bis non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 9, 10 e 11 dello statuto dell'Agenzia.
"
2. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, è sostituito dal seguente:
" 1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico della Regione. Il personale in servizio presso l'Agenzia , con cinque anni di attività lavorativa prestata in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l'inquadramento in Agenzia ovvero a rientrare nell'ente di appartenenza."
.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l'Agenzia, a richiesta della stessa, può esprimere opzione. Sui restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.
1 ter. Non trovano più applicazione per l'Agenzia le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dello statuto, fatti salvi i casi di particolare e comprovata necessità.
1 quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, la proposta di statuto con definizione della nuova dotazione organica.
"
Art. 31 
(Sostituzione dell' articolo 12 della l.r. 23/2007)
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), è sostituito dal seguente:
"
Art. 12. (Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo e della criminalità)
1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, o che prestino effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite nel corso dell'espletamento di un servizio ordinario o straordinario nel territorio nazionale o all'estero.
2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito, altresì, a favore dei civili nati o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento a causa di atti terroristici compiuti nel territorio italiano o all'estero.
3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o residenti nei comuni del Piemonte, vittime o rese invalide all'ottanta per cento, nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati nel territorio italiano o all'estero.
4. Le elargizioni del Fondo di solidarietà, di cui al presente articolo, non sono cumulabili con i benefici economici previsti per altre tipologie di vittime di reati e trattati in analoghe normative regionali.
5. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 può disporre di stanziamenti determinati annualmente dalla legge di bilancio.
6. Le modalità di gestione sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.
"
Art. 32 
(Modifiche alla l.r. 55/1987)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2, è inserito il seguente:
" 1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo laboratorio risultante dall'aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all'atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L'eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell' articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)."
.
2. 
I commi 2, 3 e 4 dell' articolo 18 della l.r. 55/1987 sono abrogati.
Art. 33 
(Modifiche alla l.r. 16/1992)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), è aggiunto, infine, il seguente:
" 6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite dall'Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo."
.
2. 
Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:
" 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati."
.
Art. 34 
(Sostituzione dell' articolo 9 della l.r. 50/1992)
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
"
Art. 9. (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)
1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'Albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra regione o provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli Albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, lo comunicano preventivamente al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/Ce che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, richiedono preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'Albo professionale della Regione Piemonte.
7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.
"
Art. 35 
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 75/1996)
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
Art. 5. (Rilevazione e analisi dei dati e sviluppo del prodotto).
1. A supporto della programmazione regionale nel settore del turismo, la Giunta regionale procede alla rilevazione e analisi dei dati del fenomeno turistico allo scopo di consolidare una profonda conoscenza del sistema e del fenomeno turistico a livello nazionale ed internazionale.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 sono attribuite alla Giunta regionale le seguenti funzioni:
a) la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati ed informazioni quantitativi e qualitativi, al fine di predisporre una fonte di informazioni utili per la promozione del territorio come destinazione turistica;
b) il monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
c) la diffusione presso gli operatori turistici del territorio dei risultati delle elaborazioni statistiche dei dati, degli studi e delle ricerche sviluppate;
d) il coordinamento dei sistemi turistici;
e) le attività relative alla creazione, al miglioramento e allo sviluppo di prodotti turistici competitivi;
f) ogni altra attività utile al raggiungimento delle suddette finalità.
"
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla liquidazione della Società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte turismo, costituita ai sensi dell' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n, 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
3. 
A tale scopo la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore il quale entro 180 giorni dalla nomina , sulla base del programma temporale stabilito dalla Giunta, provvede a:
a) 
effettuare una ricognizione delle funzioni svolte da Sviluppo Piemonte turismo;
b) 
effettuare una ricognizione della consistenza patrimoniale di Sviluppo Piemonte turismo;
c) 
effettuare una ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio presso Sviluppo Piemonte turismo;
d) 
redigere il conto consuntivo e ogni altro atto che risulti necessario.
4. 
Conclusa l'attività del Commissario liquidatore la Giunta regionale procede allo scioglimento della Società a responsabilità limitata Sviluppo Piemonte Turismo e le relative funzioni sono assunte dalla Regione con contestuale subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società.
5. 
Entro il termine di 180 giorni previsto dal comma 2 sono avviate procedure selettive per l'inquadramento nel ruolo della Giunta regionale del personale operante con contratto a tempo indeterminato presso la Società Sviluppo Piemonte turismo, secondo le modalità di reclutamento applicate dalla Regione Piemonte per l'assunzione di personale.".
Art. 36 
(Modifiche alla l.r. 19/2007)
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte), è sostituita dalla seguente:
" a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse; nonché, previa espressa autorizzazione della Giunta regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;"
.
Art. 37 
(Modifiche alla l.r. 34/2008)
1. 
Al comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "alla fine del cantiere", sono inserite, infine, le seguenti: "e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse il 31 dicembre 2005".
2. 
Il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
" 7. La Giunta regionale dispone il trasferimento, delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1, alle province che provvedono nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati dal comma 1."
.
3. 
Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008, dopo la parola:"eroga", è inserita la seguente: "anche".
4. 
Al comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 34/2008, le parole: "non si applicano", sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 34/2008, le parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 29".
Art. 38 
(Modifiche alla l.r. 9/2007)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) dopo le parole: "strutture residenziali per anziani" sono inserite le seguenti: "e per minori".
Art. 39 
(Modifiche alla l.r. 18/1994)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come sostituito dall'articolo1 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76, è aggiunto, infine, il seguente:
" 3 bis. La Regione concede finanziamenti alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo, derivanti da fatture dalle stesse emesse e non ancora regolate, nei confronti delle ASL e delle ASO del Piemonte. I criteri e le modalità per le anticipazioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 21."
.
2. 
L' articolo 17 della l.r. n. 18/1994, come sostituito dall' articolo 2 della l.r. 76/1996, è sostituito dal seguente:
"
Art. 17. (Costituzione di un fondo di rotazione)
1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti e per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.
"
Art. 40 
(Modifiche alla l.r. 13/2007)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:
" 2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, può avvalersi delle camere di commercio piemontesi."
.
2. 
I commi 12 e 13 dell' articolo 20 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.
"
3. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 21 della l.r. 13/2007, sono sostituiti dai seguenti:
"
2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si applicano dopo diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
"
Art. 41 
1. 
Dopo la lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come inserita dall' articolo 15 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela ambientale), è aggiunta, infine, la seguente:
" b quater) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell' articolo 61 del d.p.r. 380/2001."
.
Art. 42 
(Modifiche alla l.r. 15/1988)
1. 
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina dell'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituita dalla seguente:
" b) le nuove agenzie di viaggio non devono adottare denominazioni che possano generare confusione nel consumatore né nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane in conformità con le disposizioni previste da successiva deliberazione della giunta regionale."
.

Allegato A. 
OMISSIS