Disegno di legge regionale n. 597 presentato il 30 gennaio 2009
Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici.

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici.
2. 
La Regione tutela e valorizza i beni di uso civico e le terre di proprietà collettiva, garantendo la salvaguardia ambientale e culturale, la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale.
3. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 118 della Costituzionee dell'articolo 3 dello Statuto, trasferisce alle province ed ai comuni le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
alienazione: procedimento attraverso il quale il comune vende un terreno o un bene di uso civico, previa declassificazione;
b) 
aree compromesse dal punto di vista ambientale: terreni di uso civico nel possesso comunale, di superficie non superiore a cinquemila metri quadrati, che hanno perso la loro vocazione agro-silvo-pastorale in quanto intercluse tra altre che hanno già ottenuto un'autorizzazione di tipo urbanistico inerente una diversa destinazione d'uso;
c) 
beni di proprietà collettiva: terre appartenenti all'originario demanio collettivo, nonché quelle successivamente acquisite a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti ad una determinata comunità, anche privata, a frazioni, comuni censuari, o partecipanze, destinate al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato, o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, purché non rientrino nelle categorie disciplinate dal libro III, titolo I, capo II, del codice civile;
d) 
beni gravati da uso civico a favore di una comunità: beni immobili e terreni di antica origine comune, nonché quelli successivamente acquisiti a seguito di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, lasciti e permute, appartenenti a soggetti pubblici o privati, sui quali tutti i cittadini facenti parte della stessa comunità, possono ritrarre particolari utilità, a condizione che tale diritto non sia stato liquidato;
e) 
declassificazione: provvedimento che sottraendo dal regime giuridico proprio del demanio collettivo il bene oggetto del procedimento, elimina da questo i vincoli dell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e della destinazione perpetua a favore di collettività che su di esso esercitano diritti di godimento sotto varie forme;
f) 
incolato: obbligo di residenza per aver diritto alla divisione periodica dei terreni o dei capi di bestiame;
g) 
legittimazione: procedimento di regolarizzazione dell'occupazione di terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751). La legittimazione costituisce titolo di legittimo possesso, nonché presupposto per l'affrancazione;
h) 
liquidazione: procedimento volto all'eliminazione dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale su terreni che, all'atto dell'accertamento demaniale, risultavano di proprietà privata;
i) 
mutamento di destinazione d'uso: variazione dell'originaria destinazione agro-silvo-pastorale di un bene sottoposto a vincolo di uso civico;
l) 
quotizzazione: ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agraria, attribuiti con un contratto di tipo enfiteutico, detto livello, in seguito al quale il bene assegnato mantiene il carattere demaniale fino all'affrancazione, che può essere effettuata solo dopo l'accertamento dei miglioramenti e delle altre condizioni determinate dal piano di ripartizione;
m) 
reintegrazione: procedimento volto al recupero, a favore della collettività, del bene oggetto di uso civico sottratto all'occupazione abusiva;
n) 
reliquati: aree di uso civico nel possesso comunale, di estensione non superiore a mille metri quadrati che, per effetto di alienazioni, liquidazioni, affrancazioni dei terreni confinanti, o a seguito di reintegre, per la loro modesta entità non si prestano all'uso collettivo a fini agro-silvo-pastorali;
o) 
sospensione temporanea dell'esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni vincolati: provvedimento che informa gli aventi diritto, dell'impossibilità di fruire di determinati beni civici per una durata temporale predefinita e limitata;
p) 
verifica demaniale: procedimento di ricognizione delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione agraria, volto ad accertare l'esercizio o meno, sulle stesse, di diritti di uso civico o l'eventuale appartenenza al demanio collettivo nonché, nel caso di terreni risultati ancora soggetti al vincolo ma non più nel possesso dell'ente deputato alla gestione, di individuazione del titolo di occupazione da parte di singoli.
Art. 3 
(Regime giuridico)
1. 
Gli usi civici costituiscono diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali.
2. 
I beni di uso civico e i demani collettivi non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia.
3. 
I diritti di uso civico permangono anche a seguito di modifiche territoriali che interessano comuni e frazioni.
4. 
I terreni gravati da usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
5. 
Le partecipanze vengono disciplinate con apposite leggi regionali.
Capo II. 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 4 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) 
rilascio, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), dell'autorizzazione all'alienazione, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 lettera b);
b) 
rilascio, entro centoventi giorni dalla richiesta, delle autorizzazioni preliminari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale o regionale da effettuarsi su beni di uso civico, acquisito il parere dei comuni interessati dall'intervento entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
c) 
definizione delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse di terreni gravati da uso civico senza titolo o in assenza di valido titolo;
d) 
definizione degli standard per i corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. 
Competono inoltre alla Regione:
a) 
l'accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;
b) 
la raccolta degli atti in materia di usi civici allo scopo di aggiornare l'Archivio di cui all'articolo 15;
c) 
la gestione e l'aggiornamento del Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico di cui all'articolo 15;
d) 
la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14;
e) 
la redazione e l'aggiornamento della Carta regionale degli usi civici anche mediante supporto informatico;
f) 
la promozione della costituzione delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico (ASBUC) frazionali nei casi di cui all'articolo 7, comma 3.
Art. 5 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province, in caso di uso civico di pesca, rilasciano un parere di conformità dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 9, alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca).
2. 
Le province provvedono all'organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti di cui all'articolo 14.
3. 
Le province garantiscono, nell'ambito della loro attività istituzionale, l'assistenza tecnico-amministrativa ai piccoli comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6. Di tale attività si tiene conto ai fini del riparto dei fondi di cui all' articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi).
Art. 6 
(Funzioni dei comuni)
1. 
Salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7, sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative in materia di usi civici sentite, ove costituite, le ASBUC titolari dei beni.
2. 
Nel caso di comuni aderenti ad unioni o comunità montane per la gestione associata di funzioni, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è trasferito alla comunità montana o, in via residuale, all'unione.
3. 
In particolare sono trasferite:
a) 
il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di concessione. Nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, la Regione formula al comune un parere obbligatorio e vincolante, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera e). Decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere;
b) 
il rilascio, entro novanta giorni dalla richiesta, dei provvedimenti di alienazione e relativa declassificazione per i reliquati o aree già gravemente compromesse dal punto di vista ambientale;
c) 
la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile;
d) 
la redazione di progetti di affrancazione ed il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 11, relativi alle enfiteusi imposte a seguito dei decreti commissariali di quotizzazione o ripartizione.
4. 
Competono, inoltre, ai comuni:
a) 
la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di usi civici, entro novanta giorni dalla richiesta, della documentazione relativa alle occupazioni oggetto di tentativo di conciliazione stragiudiziale di cui all'articolo 10;
b) 
la trascrizione e registrazione presso le Conservatorie dei registri immobiliari e le Agenzie del territorio, degli atti approvati e di quelli di competenza della Regione;
c) 
la pubblicizzazione dei dati riguardanti gli accertamenti demaniali di cui all'articolo 14 attraverso affissione nell'albo pretorio, o mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nonché la loro indicazione nei Piani regolatori generali comunali (PRGC);
d) 
l'indizione dei comizi elettorali relativi alla costituzione o al rinnovo delle ASBUC frazionali di cui all'articolo 7 e relative procedure;
e) 
il miglioramento, il mantenimento fondiario e la realizzazione di piste forestali, tagliafuoco, nonché le opere connesse alla sicurezza delle persone e dei luoghi.
5. 
I comuni trasmettono alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Art. 7 
(Amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale - ASBUC frazionali)
1. 
I terreni di originario demanio collettivo, o ad esso pervenuti in virtù di liquidazione di usi civici o spostamenti di vincolo, appartenenti a frazioni o comuni censuari, destinati al godimento da parte dei residenti con vincolo di incolato, o discendenti degli originari componenti della stessa comunità, possono essere gestiti separatamente dagli altri, attraverso Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico frazionali, in seguito denominate ASBUC frazionali.
2. 
Le ASBUC frazionali sono costituite o rinnovate dai comuni secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d).
3. 
Quando sussistono contrasti tra il comune ed i frazionisti in ordine alla gestione ed all'utilizzo dei beni frazionali, la Regione promuove nei confronti del comune la costituzione delle ASBUC frazionali e verifica la puntuale attivazione, da parte del comune medesimo, delle relative procedure di convocazione elettorale.
4. 
Le ASBUC frazionali sono rette da un comitato eletto dai cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il numero dei membri del comitato, nonché le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 8 sulla base del principio di proporzionalità tra membri eletti e abitanti della frazione.
5. 
I comitati durano in carica quattro anni.
6. 
Il regolamento di cui all'articolo 8 disciplina l'elezione del Presidente del comitato da parte dei suoi membri, sulla base del principio di segretezza del voto.
7. 
Ai comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionale (ASBUC), competono:
a) 
la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, anche attraverso il rilascio di concessioni amministrative, di durata non superiore a dieci anni, per l'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali;
b) 
in rapporto alla disponibilità dei propri bilanci, il miglioramento ed il mantenimento fondiario, la realizzazione di piste forestali e tagliafuoco, nonché la partecipazione economica per la realizzazione di opere, da effettuarsi su beni frazionali, connesse con la sicurezza delle persone e dei luoghi;
c) 
la redazione del regolamento per la fruizione dei beni civici frazionali di cui all'articolo 9 e dello statuto relativo al funzionamento del comitato.
8. 
Le ASBUC frazionali trasmettono al comune ed alla struttura regionale competente in materia di usi civici copia dei relativi provvedimenti entro trenta giorni dalla loro approvazione.
Capo III. 
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 8 
(Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione della presente legge, tenendo conto dei seguenti principi:
a) 
semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei medesimi;
b) 
trasparenza, al fine di rendere conoscibile, con certezza, la consistenza e la localizzazione degli usi civici sul territorio piemontese, incrementando l'accessibilità ai dati anche attraverso l'uso di strumenti informatici;
c) 
adeguatezza, nell'imputazione di compiti e ruoli agli enti locali, in relazione all'impatto sul territorio dei singoli interventi.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 definisce:
a) 
le modalità di accertamento dell'esistenza di diritti di uso civico;
b) 
la procedura di pubblicazione dei provvedimenti regionali sul Pubblico Registro di cui all'articolo 15 e relativo aggiornamento;
c) 
la gestione e l'aggiornamento dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 14, nonché la determinazione del loro compenso;
d) 
le modalità procedurali relative alle conciliazioni stragiudiziali di cui all'articolo 10;
e) 
la documentazione necessaria al rilascio dei provvedimenti di alienazione e concessione di cui agli articoli 4 e 6;
f) 
il numero dei membri del comitato di gestione delle ASBUC frazionali, le modalità operative e procedurali relative alla sua elezione nonché a quelle del suo presidente.
3. 
Il regolamento di cui al comma 2 individua la documentazione che i comuni e le ASBUC trasmettono alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Archivio storico regionale e del Pubblico Registro di cui all'articolo 15.
Art. 9 
(Regolamenti locali)
1. 
I comuni ed i comitati frazionali (ASBUC) di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) nella cui circoscrizione esistono terreni e acque di uso civico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, adottano un regolamento per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7, ovvero adeguano quello vigente.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a) 
l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;
b) 
le modalità, le forme e le condizioni ai fini del rilascio delle concessioni per uso esclusivo delle terre civiche, anche per l'esercizio dell'attività estrattiva;
c) 
le modalità con le quali avviene la reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale;
d) 
le modalità di emissione e riscossione dei ruoli relativi ai canoni enfiteutici derivanti da quotizzazioni.
Capo IV. 
DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI E DEGLI STRUMENTI OPERATIVI
Art. 10 
(Conciliazioni stragiudiziali)
1. 
Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia.", qualora venga accertata l'occupazione abusiva di beni del demanio civico e nei casi previsti dall'articolo 11 comma 3, è possibile sanare l'illegittimità mediante un tentativo di conciliazione stragiudiziale, da esperire, a cura del comune, presso la struttura regionale competente in materia di usi civici secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 8.
2. 
Il tentativo di conciliazione si basa sui seguenti parametri economici:
a) 
la determinazione del valore venale del bene oggetto del procedimento, tiene conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione e valorizzazione turistica, nel caso in cui il bene non abbia subito mutamenti di destinazione d'uso che ne abbiano già incrementato il valore rispetto all'uso originario agro-silvo-pastorale;
b) 
la determinazione di una somma relativa all'indennizzo per il non uso del bene da parte della collettività locale, per l'occupazione pregressa, non autorizzata, è calcolata in base ad un tasso di interesse indicizzato, moltiplicato per il numero degli anni di occupazione; nell'impossibilità di una determinazione certa del periodo di occupazione pregressa, la stessa potrà essere determinata considerando, quale data di riferimento, eventuali autorizzazioni, permessi edilizi o fonti documentali diverse, comunque probatorie;
c) 
la detrazione, nel caso di beni oggetto di affitto, dei canoni versati e rivalutati secondo l'indice ISTAT, se inferiori alla somma dovuta di cui alla lettera b). Nel caso in cui, quanto già versato e rivalutato, risulti superiore a quanto dovuto, non è prevista alcuna restituzione;
d) 
l'abbattimento dell'ottanta per cento della somma dovuta, risultante dal calcolo di cui alle lettere b) e c) per occupazioni o alienazioni avvenute entro il 31 dicembre 2006;
e) 
la deduzione, dalla somma di cui al comma 3, del prezzo versato al comune per l'alienazione risultata nulla, aggiornato secondo l'indice ISTAT; possono, inoltre, essere dedotte le somme, aggiornate secondo l'indice ISTAT, relative a migliorie apportate al fondo e alle spese sostenute per realizzare opere di urbanizzazione primaria;
f) 
l'abbattimento del 65 per cento sulla somma dovuta, risultante dalla lettera e), per i soli beni occupati senza valido titolo al 31 dicembre 2006.
3. 
La concessione conseguente ad un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.
4. 
L'eventuale alienazione, successiva ad una conciliazione stragiudiziale avviene sulla base del valore di mercato del bene, tenuto conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione e valorizzazione turistica.
5. 
Condizione per perfezionare la conciliazione stragiudiziale è la rinuncia o l'assenza di contenzioso pendente avanti ad ogni autorità giurisdizionale, inerente i beni oggetto di accordo.
Art. 11 
(Affrancazione)
1. 
L'affrancazione del fondo enfiteutico dai canoni imposti a seguito dei decreti commissariali di quotizzazione o ripartizione, avviene su richiesta dell'enfiteuta, ed è rilasciata dal comune interessato, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) 
siano trascorsi almeno venti anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone;
b) 
l'enfiteuta abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo, forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
c) 
il fondo sia razionalmente coltivato;
d) 
la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
a) 
gli indicatori per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1;
b) 
la determinazione dei canoni enfiteutici e l'aggiornamento dei medesimi;
c) 
la determinazione dei canoni di affrancazione.
3. 
La qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non rurali fanno decadere il diritto all'affrancazione, salvi i rimedi previsti dall'articolo 10.
Art. 12 
(Dismissione definitiva del bene e clausola di inefficacia dell'alienazione)
1. 
Salvi i casi di cui all'articolo 6, l'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso. Tale clausola è inserita nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.
2. 
In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario per effetto della retrocessione, gli stessi tornano al regime giuridico originario.
Art. 13 
(Reintegrazione)
1. 
La reintegrazione dei beni di uso civico nel possesso comunale avviene quando si verificano le seguenti condizioni:
a) 
rinuncia, da parte del privato, al mantenimento dello stato di livellario nel caso di enfiteusi conseguente a quotizzazione o ripartizione;
b) 
mancato pagamento dei canoni enfiteutici dovuti, entro un anno dalla richiesta effettuata dai comuni attraverso l'emissione dei ruoli per la riscossione;
c) 
inadempimento delle condizioni contrattuali per le quali la concessione amministrativa preveda espressamente la reintegrazione;
d) 
occupazione abusiva dei beni di uso civico, successiva alla pubblicizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c);
e) 
provvedimento di reintegrazione conseguente a conciliazione stragiudiziale.
2. 
La struttura regionale competente in materia di usi civici dispone, con apposito provvedimento, la reintegrazione nel possesso comunale nei casi di cui al comma 1, lettera e).
3. 
Il comune provvede direttamente all'emissione del provvedimento di reintegrazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), ed entro trenta giorni dalla notifica da parte della struttura regionale competente in materia di usi civici nel caso di cui al comma 2.
Art. 14 
(Accertamenti demaniali ed elenco degli esperti in materia di usi civici)
1. 
La struttura regionale competente in materia di usi civici, mediante un piano straordinario di accertamento demaniale, provvede alla ricognizione generale degli usi civici esistenti sul territorio regionale, nonché alla individuazione su cartografia attuale, di dati relativi ad accertamenti già esistenti riportati su cartografie antiche.
2. 
Per le operazioni di accertamento, verifica e sistemazione dei beni civici la struttura regionale competente si avvale di esperti. A tal fine è istituito, presso la medesima struttura, apposito elenco di esperti, aggiornato annualmente.
3. 
I requisiti per l'inserimento dei nominativi nell'elenco sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 8, tenendo conto delle competenze di tipo storico, tecnico e giuridico inerenti ad accertamento e verifica dello stato possessorio delle aree soggette ad uso civico. Tali competenze, documentate da apposito curriculum, sono conseguite sulla base delle esperienze maturate nel settore o in seguito alla partecipazione ai corsi di formazione di cui all'articolo 5.
4. 
Il regolamento di cui all'articolo 8 stabilisce il compenso da corrispondere agli esperti.
5. 
I comuni e le ASBUC frazionali collaborano con gli esperti incaricati dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, per gli accertamenti demaniali e le trasposizioni cartografiche.
6. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7, gli enti possono avvalersi degli esperti di cui al comma 2.
7. 
Le contestazioni in merito agli accertamenti demaniali su beni di uso civico sono di competenza del Commissario usi civici.
Art. 15 
(Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico e Archivio storico)
1. 
È istituito il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico, con efficacia costitutiva che decorre dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali.
2. 
L'Archivio storico regionale degli usi civici costituisce la base documentale del Pubblico Registro di cui al comma 1.
Art. 16 
(Proventi)
1. 
I proventi derivanti a qualsiasi titolo dall'utilizzo di beni di uso civico spettano al comune, con esclusione di quelli relativi alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale che competono ai comitati frazionali, se esistenti, e di quelli relativi alle tariffe del diritto di escavazione, che sono ripartiti in base all' articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come da ultimo modificato dall' articolo 14 l.r. 22/2007.
2. 
I regolamenti comunali di cui all'articolo 9, definiscono i parametri per la determinazione dei canoni dovuti in caso di esercizio dell'attività estrattiva su beni di uso civico.
3. 
I comuni, con esclusione degli introiti di cui all' articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificata dall' articolo 14 l.r. 22/2007, utilizzano i proventi di cui al comma 1, prioritariamente, per spese di investimento e miglioramenti fondiari.
Capo V. 
VIGILANZA, SANZIONI E POTERE SOSTITUTIVO
Art. 17 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza sull'osservanza dei regolamenti locali di cui all'articolo 9 è affidata ai Corpi di polizia municipale e provinciale ed al Corpo forestale dello Stato, anche a mezzo di apposite convenzioni.
2. 
Le violazioni ai regolamenti locali di cui all'articolo 9 sono sanzionate ai sensi dell' articolo 7 bis della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall' articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.
Art. 18 
(Potere sostitutivo)
1. 
La Regione, previa diffida, esercita, nei confronti degli enti locali, il potere sostitutivo di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e enti locali), in caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
Capo VI. 
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 
(Norma transitoria)
1. 
I procedimenti in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall'amministrazione regionale.
Art. 20 
(Esenzioni fiscali)
1. 
Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici, delle terre e dei demani collettivi, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell' articolo 2 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.).
2. 
Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici.
Art. 21 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all'attuazione degli articoli 14 e 15 stimati, per l'anno 2009, in euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, e imputati all'UPB n. DA07002 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni è stabilita, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 22 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 1766/1927 e al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno).
Art. 23 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la lettera f), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);
b) 
l' articolo 20 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
c) 
gli articoli 60 e 61 della l.r. 9/2007;
d) 
l' articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca);
e) 
l' articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).