Disegno di legge regionale n. 594 presentato il 05 gennaio 2009
Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euroregione Alpi Mediterraneo.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, unitamente alle Regioni Liguria, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur e Rhône-Alpes, favorisce una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle Istituzioni europee, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali delle rispettive popolazioni.
2. 
A tal fine, e per superare gli ostacoli alla realizzazione e gestione di azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenziate, la Regione Piemonte, insieme alle Regioni suddette, istituisce uno strumento di cooperazione a livello comunitario denominato "Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale" (GECT), ai sensi del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Art. 2 
(Costituzione del GECT)
1. 
Per le finalità di cui alla presente legge la Regione Piemonte partecipa alla costituzione di un GECT, denominato "Euroregione Alpi Mediterraneo", tra i soggetti indicati all'articolo 1 attraverso la stipula di una convenzione, secondo le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. 
Per realizzare i suoi obiettivi il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo svolge i seguenti compiti:
a) 
promozione, definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale;
b) 
promozione degli interessi dell'Euroregione presso gli stati e le istituzioni europee;
c) 
ricerca e gestione di risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei suoi obiettivi;
d) 
adesione ad organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi del GECT;
e) 
gestione di programmi operativi nell'ambito della cooperazione territoriale europea;
f) 
avvio di ogni altra azione che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del diritto comunitario, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno dei suoi membri.
Art. 3 
(Natura giuridica e sede)
1. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo ha sede sociale in Francia, è disciplinato dal diritto francese, è dotato di personalità giuridica, ai sensi del regolamento (CE) 1082/2006, di diritto pubblico, secondo quanto disciplinato dall'ordinamento francese.
2. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo dispone di un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.
Art. 4 
(Convenzione e Statuto)
1. 
Il GECT Euroregione Alpi Mediterraneo è dotato di una Convenzione e di uno Statuto, costituenti l'allegato A della presente legge, approvati dai membri, che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.
2. 
La Giunta regionale approva le eventuali successive modifiche della convenzione e dello statuto, acquisito il parere delle competente commissione consiliare, da formularsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende acquisito favorevolmente.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Al fine del funzionamento operativo del GECT Euroregione Alpi Mediterraneo, le Regioni costituiscono un fondo istitutivo pari a 250.000,00 euro.
2. 
La Regione contribuisce con un quota di 50.000 euro, pari a un quinto del fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti alla unità revisionale di base (UPB) SA01041 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.
3. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il biennio 2010-2011, pari a euro 50.000 annui ricompresi nell'ambito dell'UPB SA01041 in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6 
(Norma finale)
1. 
La partecipazione al GECT Euroregione Alpi-Mediterraneo della Regione Piemonte si deve intendere perfezionata a conclusione delle procedure statali di approvazione previste dal regolamento (CE) 1082/2006.