Proposta di legge regionale n. 593 presentata il 05 gennaio 2009
Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.
2. 
La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza dignitosa in favore:
a) 
dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale;
b) 
dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire ai genitori separati e divorziati di cui al comma 2, che sono in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale.
Art. 2 
(Azioni regionali)
1. 
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Regione, svolge le seguenti azioni:
a) 
promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 2, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
b) 
promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 2 che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. 
La Regione promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione o e del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. 
I Centri di cui al comma 1 operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e sono costituiti nel numero di uno per ogni Azienda sanitaria locale presente sul territorio.
3. 
I Centri di cui al comma 1 possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore riconosciute dalla Regione Piemonte, non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.
Art. 4 
(Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. 
La Regione promuove e valorizza programmi di assistenza e mediazione familiare tramite:
a) 
alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati e divorziati di cui all'articolo 1, comma 2 che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge;
b) 
servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;
c) 
percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.
Art. 5 
(Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione competente, individua le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.
2. 
La Regione, nella programmazione delle politiche abitative, individua le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 6 
(Monitoraggio)
1. 
La Regione svolge un'azione di monitoraggio sull'impiego delle risorse per verificare l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare, sull'assegnazione degli alloggi, nonché sull'efficacia dei programmi finanziati.
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2009 agli oneri quantificati complessivamente in 7 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Segreteria direzione 19 Tit. I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).