Proposta di legge regionale n. 591 presentata il 18 dicembre 2008
Interventi regionali per la realizzazione di centri multilinguistici.

Art. 1 
(Oggetto e Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, nel quadro dell'assetto costituzionale vigente ed in conformità alla normativa comunitaria, promuove l'apprendimento delle lingue straniere attraverso la realizzazione di centri multilinguistici utilizzabili dalle scuole primarie e secondarie piemontesi.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge favorisce:
a) 
la sensibilizzazione all'importanza dell'apprendimento delle lingue;
b) 
la valorizzazione delle lingue parlate in Europa;
c) 
l'apprendimento delle lingue in età scolare al di fuori dei tradizionali sistemi educativi.
Art. 2 
(Attività dei centri multilinguistici)
1. 
I centri multilinguistici offrono agli studenti delle scuole primarie e secondarie piemontesi lezioni tenute da insegnanti madrelingua negli istituti scolastici del paese straniero di appartenenza.
2. 
Gli studenti italiani partecipanti al progetto seguono le lezioni in collegamento virtuale con gli istituti scolastici stranieri. A tal fine i centri sono dotati di webcam ed adeguate apparecchiature.
3. 
Gli istituti scolastici stranieri forniscono agli studenti italiani partecipanti al progetto adeguata documentazione informativa corredata di schede illustrative, esercizi, materiale di lavoro al fine di approfondire la materia.
Art. 3 
(Modalità di partecipazione)
1. 
Le scuole primarie e secondarie piemontesi hanno la facoltà di partecipare ad incontri organizzati dai centri multiculturali, al fine di conoscere il progetto ed eventualmente di aderire ad esso.
2. 
La partecipazione delle scuole agli incontri ed ai corsi di lingua offerti dai centri multilinguistici avviene a titolo gratuito, al fine di favorire la massima partecipazione da parte degli istituti.
3. 
Lo svolgimento dei corsi ha luogo non prima della fine del mese di settembre ed entro la fine del mese di maggio, secondo un calendario convenuto tra i centri e gli istituti scolastici coinvolti nel progetto.
Art. 4 
(Soggetti organizzatori)
1. 
L'organizzazione del progetto è realizzata da soggetti di accertata competenza, che individuano i collegamenti con gli istituti scolastici stranieri ed elaborano un calendario delle lezioni fruibile da tutti coloro che partecipano ai corsi.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i requisiti dei soggetti organizzatori.
Art. 5 
(Interventi regionali)
1. 
La Regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei centri multiculturali, per l'organizzazione dei corsi, nonché per la realizzazione di campagne informative, finalizzate a divulgare la conoscenza dei centri presso le scuole primarie e secondarie piemontesi.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2009, agli oneri pari a 300 mila euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DA15011 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Attività formativa Tit. I spese correnti) si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio regionale.
2. 
Per il biennio 2010-2011, agli oneri annui pari a 300.000,00 euro, in termini di competenza, si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).