Proposta di legge regionale n. 590 presentata il 18 dicembre 2008
Interventi per sensibilizzare i ragazzi al rispetto degli animali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, riconosciuto il ruolo fondamentale della scuola nella formazione dei ragazzi, al fine di sensibilizzare al rispetto degli animali, dei loro diritti e delle loro caratteristiche etologiche promuove iniziative per favorire la diffusione di un corretto rapporto tra l'uomo, l'animale e l'ambiente.
Art. 2 
(Programmi di formazione)
1. 
Per il conseguimento delle finalità di cui l'articolo 1 la Regione, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali, organizza programmi di formazione diretti agli studenti delle scuole primarie e secondarie piemontesi.
2. 
I programmi di cui al comma 1 riguardano:
a) 
interventi formativi e di sensibilizzazione per favorire la conoscenza del mondo animale, realizzati secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui l'articolo 3;
b) 
attività rivolte a sviluppare negli studenti una cultura dell'impegno, della responsabilità e del volontariato a partire dal rapporto con gli animali, con particolare riferimento agli animali d'affezione;
c) 
diffusione di materiale ad uso didattico su tematiche specifiche.
3. 
I comuni, singoli o associati, le Province, le Comunità montane, le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale, sulla base della programmazione regionale, definiscono e attuano le iniziative di cui al comma 2.
4. 
Gli istituti scolastici possono aderire a convenzioni e accordi stipulati a livello nazionale, regionale e locale per la realizzazione di specifici progetti nell'ambito dei programmi di cui al comma 1.
Art. 3 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento, stabilisce:
a) 
i requisiti dei soggetti organizzatori;
b) 
i criteri e le modalità per la realizzazione delle attività di formazione;
c) 
i contenuti didattici omogenei, con particolare riferimento agli aspetti comportamentali ed igienico sanitari degli animali.
2. 
Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'organizzazione nelle scuole primarie e secondarie dei programmi di formazione volti a sensibilizzare gli studenti al rispetto degli animali, nell'esercizio finanziario 2009 alla spesa corrente pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'UPB DA20031 (Sanità Sanità animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, si fa fronte con la dotazione finanziaria della unità previsionale di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti).
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, nel biennio 2010-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).