Proposta di legge regionale n. 589 presentata il 18 dicembre 2008
Giornate dell'informazione ambientale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce l'importanza dell'attività di educazione, di sensibilizzazione e di corretta informazione in materia ambientale.
Art. 2 
(Giornate regionali dell' informazione ambientale)
1. 
Al fine di promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e l'informazione in materia di ambiente, la Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, indice e sostiene le giornate dell'informazione ambientale.
2. 
L'individuazione delle giornate è stabilita annualmente sulla base del calendario scolastico di riferimento.
Art. 3 
(Destinatari dell' iniziativa)
1. 
Nel corso delle giornate dell'informazione ambientale sono organizzate attività teoriche e pratiche a tematica ambientale destinate agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che aderiscono all'iniziativa.
Art. 4 
(Partecipazione degli allievi delle scuole primarie)
1. 
Gli allievi delle scuole primarie partecipano a lezioni volte ad evidenziare l'importanza del risparmio energetico.
2. 
Gli allievi partecipano altresì ad iniziative concrete aventi per tema la raccolta differenziata dei rifiuti.
Art. 5 
(Partecipazione degli allievi delle scuole secondarie di primo grado)
1. 
Gli allievi delle scuole secondarie di primo grado partecipano a lezioni tenute da esperti volte ad evidenziare in maniera dettagliata le problematiche ambientali e, in particolare, l'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti.
2. 
Gli allievi partecipano altresì ad iniziative concrete di valorizzazione di risparmio energetico.
Art. 6 
(Partecipazione degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado)
1. 
Gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado partecipano a lezioni tenute da esperti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di risparmio energetico.
Art. 7 
(Forme di collaborazione tra scuole)
1. 
La Regione incentiva progetti che vedono la partecipazione congiunta di scuole di diverso grado.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Per lo svolgimento nelle scuole primarie e secondarie delle giornate dedicate all'informazione ambientale, agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 nell'unità previsionale di base (UPB) DA10011 (Ambiente Prevenzione tutela risanamento ambientale Tit.I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 (Bilancio Bilanci tit.I spese correnti).
2. 
Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, ammontanti a 150.000,00 euro annui, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).