Proposta di legge regionale n. 584 presentata il 21 novembre 2008
Strumento di lotta alla povertà e alla esclusione sociale. Microcredito come strumento per lo sviluppo locale.
Primo firmatario

SCANDEREBECH DEODATO

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statutari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per la realizzazione di programmi di microcredito quale strumento di lotta alla povertà e alla esclusione sociale, nonché allo sviluppo della partecipazione e della solidarietà a favore di categorie svantaggiate, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale (soggetti c.d. "non bancabili").
Art. 2 
(Beneficiari)
1. 
Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:
a) 
persone che faticano ad accedere al credito per le vie ordinarie, residenti in Piemonte da almeno tre anni;
b) 
stranieri, donne, lavoratori atipici, "meritevoli" di fiducia, portatori di patrimoni "immateriali" quali relazioni, competenze, vocazioni ed il cui deficit fondamentale è l'assenza di capitale;
c) 
lavoratori e lavoratrici atipici e microimprese con scarsa liquidità;
d) 
società non di capitali a carattere familiare colpite dalle crisi di settore;
e) 
giovani studenti universitari e ricercatori che faticano ad accedere al credito per le vie ordinarie per costituire laboratori di produzione prototipale.
Capo II. 
INTERVENTI ORDINARI
Art. 3 
(Interventi a favore dei destinatari)
1. 
La Regione Piemonte interviene con il Fondo per il Microcredito (di seguito detto Fondo) prevedendo un ambito di intervento regionale per le Province e suddivide le aree di intervento in cinque assi distinti:
a) 
microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffuse l'economia sommersa e l'usura;
b) 
crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali;
c) 
collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di eco-compatibilità e di accessibilità per i diversamente abili;
d) 
sostegno a persone in esecuzione penale intra o extra muraria;
e) 
credito per esperienze di tipo imprenditoriale in particolare nelle fasi di avvio di impresa o di successivo sviluppo ritenuti progetti "meritevoli" di sostegno.
Art. 4 
(Forme di intervento a favore dei destinatari)
1. 
La Regione Piemonte concorre a favorire l'accesso al microcredito nelle dimensioni del prestito definite tra i 5 mila e i 25 mila euro relativamente ad operazioni di lotta alla povertà e alla esclusione sociale.
Art. 5 
(Gestione del Fondo)
1. 
La Regione Piemonte gestisce il Fondo in base a una convenzione con i soggetti coordinatori selezionati attraverso un bando nel mondo del volontariato, dell'associazionismo e del no profit e dei Confidi regionali.
2. 
La Regione Piemonte istituirà il Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredíto, composto da un rappresentante dell'Assessorato al Bilancio regionale, un Responsabile del Fondo e un esperto di sviluppo socio economico. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, seleziona gli operatori territoriali valutando i progetti presentati, esprime pareri sulle situazioni dubbie o eccezionali e definisce le modalità di recupero crediti e passaggio a perdita. Il Comitato Tecnico di Coordinamento avrà sede presso la Presidenza del Governo Regionale come Unità Organizzativa Autonoma (UOA) con i compiti di stipulare convenzioni, accordi e conferisce incarichi agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto; coordina tutti i soggetti coinvolti (soggetti finanziatori, coordinatori, operatori territoriali, Istituti di credito e Confidi); provvede alla pubblicazione del bando per la selezione degli operatori territoriali ed approva i progetti da questi presentati; nomina il Responsabile del Fondo che, nell'ambito dell'unità organizzativa autonoma, predispone gli atti e i documenti previsti, cura i rapporti con gli altri soggetti coinvolti, ed è membro del Comitato tecnico di Coordinamento.
3. 
Gli Operatori Territoriali saranno selezionati attraverso apposito bando nel mondo del volontariato, dell'associazionismo e del no profit e dei Confidi regionali. Essi dovranno essere adeguatamente formati, rappresenteranno i sensori del territorio, raccoglieranno e indirizzeranno le esigenze dei potenziali beneficiari. Accompagneranno i beneficiari presso gli istituti convenzionati e cureranno i rapporti con i beneficiari per un regolare rimborso dei crediti. Sono di diritto operatori territoriali le organizzazioni regionali dell'artigianato e del commercio e dei servizi al terziario.
Art. 6 
(Convenzioni e erogazioni finanziamenti agevolati)
1. 
I finanziamenti agevolati saranno erogati dagli Istituti di Credito e dai Confidi convenzionati con la Regione Piemonte attraverso il Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredito. Gli Istituti di credito e i Confidi convenzionali si occuperanno dell'istruttoria (di ammissibilità e bancaria) delle domande di finanziamento, dell'erogazione, dell'incasso e dell'eventuale recupero dei crediti.
Art. 7 
(Le caratteristiche tecniche dei finanziamenti)
1. 
Caratteristiche Asse I:
Microimprese, cioè ditte individuali operanti in settori in cui sono particolarmente diffuse l'economia sommersa e l'usura;
Asse 2 Crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali;
Asse 3 Collettività finanziarie, cioè condomini, mutue, cooperative, che vogliono attivare progetti di ristrutturazione di immobili secondo criteri di eco-compatibilità e di accessibilità per i diversamente abili;
Asse 4 Sostegno a persone in esecuzione penale Mira o extra muraria;
Asse 5 Credito per esperienze di tipo imprenditoriale in particolare nelle fasi di avvio dí impresa o di successivo sviluppo ritenuti progetti "meritevoli" di sostegno;
Importo minimo 5.000,00 Eur 25.000,00 Eur 5.000,00 Eur 15.000,00 Eur 5.000,00 Eur ;
10.000,00 Eur 5.000,00 Eur ;
25.000,00 Eur ;
Importo massimo Durata da 24 a 90 mesi Non superiore a 40 mesi Non superiore a 36 mesi da 24 a 90 mesi Tasso 1% 1% 0,5 % 1%;
Erogazione Su c/c aperto presso Banca convenzionata Su c/c aperto presso Banca convenzionata Su c/c aperto presso Banca convenzionata o con assegno circolare Su c/c aperto presso Banca convenzionata;
Rimborso Rate costanti posticipate mensili Rate costanti posticipate mensili Rate costanti posticipate mensili Rate costanti posticipate mensili.
2. 
La Regione Piemonte, con gli interventi previsti dalla presente legge, finanzierà i cinque assi nel modo seguente:
a) 
non saranno applicate spese di istruttoria ai beneficiari. Potranno essere richieste al beneficiario altre garanzie personali, ma non reali, patrimoniali o finanziarie. In caso di ritardato pagamento, l'interesse sarà maggiorato di un punto percentuale.
Art. 8 
(L'iter di erogazione dei finanziamenti)
1. 
I potenziali beneficiari, tramite gli operatori territoriali selezionati con bando e accreditati presso la Regione Piemonte, presentano istanza di finanziamento ad uno degli Istituti di credito o Confidi convenzionati. L'Istituto di credito o Confidi istruisce la pratica, valutando l'ammissibilità oggettiva e soggettiva e la capacità di rimborso del beneficiario, ed eroga il finanziamento dandone comunicazione al Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredito. I casi dubbi, negativi o eccezionali sono vagliati dal Comitato tecnico di coordinamento che esprime un parere in merito e dà indicazioni all'Istituto o al Confidi. L'Istituto o il Confidi stipula il contratto, eroga il finanziamento e, nel tempo, incassa le rate. In caso di ritardo di pagamento delle rate, l'Istituto informa il Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredito e l'operatore territoriale che ha presentato il beneficiario divenuto moroso, affinché si attivi per risolvere il problema. In caso di mancato pagamento l'Istituto informa la Regione Piemonte e il Comitato tecnico che si attiva per valutare la modalità di intervento sullo specifico caso o disporre il passaggio a perdita del finanziamento non rimborsato. Il Fondo assorbe le perdite derivanti dall'attività di erogazione dei crediti.
Capo III. 
PROCEDURE, ORGANI CONSULTIVI E DI VIGILANZA
Art. 9 
(Procedure)
1. 
Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 7 devono pervenire alla Giunta Regionale Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredito - nel rispetto delle seguenti procedure:
a) 
per gli interventi previsti dagli Assi 1, 2, 3, 4 e 5 le domande devono essere trasmesse dagli Operatori Territoriali individuati come all'articolo 5.
2. 
Alle domande è allegata la seguente documentazione:
a) 
progetto d'intervento e sostegno;
b) 
certificato di iscrizione CCIAA se trattasi di imprese;
c) 
dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;
d) 
curriculum vitae se trattasi di persona fisica, studente o ricercatore;
e) 
dichiarazione degli Enti preposti per le persone in esecuzione penale intra o extra muraria;
f) 
dichiarazione composizione nucleo familiare;
g) 
dichiarazione patrimoniale.
3. 
Ai fini della valutazione e selezione delle domande il Comitato Tecnico di Coordinamento per il Microcredito adotterà i seguenti criteri:
a) 
credibilità del soggetto richiedente, in particolare sotto il profilo della coerenza tra profili professionale e attività di impresa;
b) 
opportunità di mercato;
c) 
congruità tecnica ed economica degli investimenti;
d) 
redditività economica dell'iniziativa.
4. 
L'utilizzo di tali criteri di selezione consentirà di individuare e sostenere finanziariamente solo quelle iniziative in grado di sopravvivere nel lungo periodo e svilupparsi autonomamente sul mercato.
Capo IV. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 10 
(Divieto di cumulo)
1. 
Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
Art. 11 
(Revoca e decadenza)
1. 
L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del beneficio.
2. 
Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.
3. 
L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.
Art. 12 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il triennio 2009-2011, allo stanziamento di 3 milioni di euro per finanziamenti finalizzati al sostegno del microcredito, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA16071 (Attività produttive Promozione sviluppo credito artigianato Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB DA09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti) e con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).