Proposta di legge regionale n. 581 presentata il 18 novembre 2008
Proposta di legge regionale di revisione statutaria 'Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge Regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)'.

Art. 1 
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1(Statuto della Regione Piemonte)
1. 
L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
Articolo 19. (Diritto di accesso dei consiglieri regionali)
1. I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) uffici della Regione;
c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
e) concessionari di pubblici servizi regionali;
f) enti che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
"
Art. 2 
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Piemonte)
1. 
All'articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
" 1. bis: Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali."
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Art. 3 
(Modifica all'articolo 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)
1. 
All'articolo 37, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
" 3: Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale."
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