Disegno di legge regionale n. 580 presentato il 11 novembre 2008
Disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio.

Art. 1 
(Principi e disposizioni generali)
1. 
Gli orari e le giornate di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 e di quanto previsto negli atti comunali assunti ai sensi dell' articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento ai piani di coordinamento degli orari di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari PCO), sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti; dell'orario prescelto gli esercenti danno adeguata pubblicità.
2. 
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni non festivi, fra le ore sette e le ore ventidue. L'esercente determina liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere, nel rispetto di tali limiti e dei criteri emanati dal comune ai sensi del comma 1, incluso eventualmente l'obbligo di mezza giornata di chiusura infrasettimanale, se dagli stessi previsto per ragioni di opportunità in sede locale. I comuni tengono conto delle esigenze di salvaguardia dei diritti dei lavoratori addetti al settore, con particolare riferimento alle festività del 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 25 dicembre.
3. 
Gli esercizi commerciali possono restare aperti nelle festività del mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2. I comuni, nella definizione dei criteri di cui al comma 1, prevedono la possibilità di aperture in deroga per otto domeniche o festività annuali, ferma restando l'osservanza dei limiti di cui al comma 2 e possono consentire l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno per un limitato numero di esercizi di vicinato.
4. 
Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 i comuni, per ottimizzare il servizio ai consumatori, si conformano ai seguenti principi:
a) 
armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti;
b) 
promozione di un processo di confronto fra le parti socio economiche interessate ed i soggetti pubblici per nuove soluzioni di servizio alla collettività;
c) 
rispetto delle esigenze di salvaguardia dei diritti dei lavoratori addetti al settore, assicurando nel contempo un contesto di corretta dinamica concorrenziale fra piccole e medie imprese del commercio e grandi strutture di vendita;
d) 
coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche territoriali ed economiche del comune, attraverso l'articolazione, della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale e dell'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno di cui al comma 3.
5. 
Per i fini di cui all' articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni montani, quali definiti dalla legge regionale 1 luglio 2008 n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna") ed ai comuni con popolazione residente fino a tremila abitanti, che non appartengono ad aree di programmazione commerciale e non sono sede di grandi strutture di vendita.
6. 
Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di due o più festività consecutive, ed un idoneo livello di servizio al consumatore nei periodi, specie estivi, di chiusura diffusa per ferie. Il comune definisce le modalità per l'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma.
Art. 2 
(Disposizioni speciali per i Comuni appartenenti alle aree di programmazione o nel cui territorio sono insediate grandi strutture di vendita)
1. 
Per la definizione del calendario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, in deroga all'obbligo di chiusura festiva ed ai limiti dell'orario giornaliero, nei comuni appartenenti alle aree di programmazione, come definite in attuazione dell' articolo 3 della l. r. 28/1999, nonché in quelli nel cui territorio sono insediate grandi strutture di vendita, come definite all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. 
I comuni non appartenenti alle aree di programmazione nel cui territorio sono insediate grandi strutture di vendita, sono inseriti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, in una delle aree di programmazione più vicine. In una delle aree di programmazione più vicine sono inoltre inseriti tutti i comuni, ad eccezione di quelli indicati all'articolo1, comma 5, che intendono prevedere ulteriori deroghe, in aggiunta a quelle previste all'articolo 1, comma 3. I comuni interessati comunicano alla provincia in quale area intendono inserirsi.
3. 
Le decisioni in ordine alla definizione del calendario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, in deroga all'obbligo di chiusura festiva ed ai limiti dell'orario giornaliero, nei comuni indicati ai commi precedenti sono assunte in apposita conferenza di organizzazione convocata dalla provincia in cui ha sede il comune attrattore dell'area di programmazione interessata.
4. 
Sono componenti a partecipazione obbligatoria con diritto di voto nella conferenza di organizzazione di cui al comma 3, i comuni di cui ai commi 1 e 2. La provincia, amministrazione procedente, è componente a partecipazione obbligatoria senza diritto di voto.
5. 
Alla conferenza di organizzazione partecipano obbligatoriamente, a titolo consultivo, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, delle imprese commerciali della piccola media e grande distribuzione e dei lavoratori dipendenti.
6. 
La provincia, nell'ambito di quanto previsto al comma 4, esercita funzione di impulso nel procedimento e di indirizzo nella concertazione, conformandosi ai principi di cui all' articolo 1, comma 1 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
7. 
Agli effetti del procedimento della conferenza le decisioni sono valide solo se adottate a maggioranza dei due terzi dei comuni e dei tre quarti delle popolazioni interessati. Nel caso in cui non sia raggiunto alcun accordo, ciascuno dei comuni interessati definisce autonomamente il calendario delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva ed ai limiti dell'orario giornaliero con le limitazioni previste dalle disposizioni generali di cui all'articolo 1, comma 3.
8. 
Ai fini della validità della votazione si considera acquisita, in senso conforme alla posizione espressa dal comune attrattore dell'area di programmazione interessata, la volontà dei comuni che, regolarmente convocati, sono risultati assenti alle sedute della conferenza. Gli stessi comuni, in ogni caso, non possono derogare alle disposizioni generali di cui all'articolo 1, comma 3.
9. 
Per la definizione del calendario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, in deroga all'obbligo di chiusura festiva ed ai limiti dell'orario giornaliero, la conferenza tiene conto dei principi e si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
Art. 3 
(Disposizioni speciali per determinate tipologie di esercizi di vendita)
1. 
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, supporti audio visivi o multimediali quali dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, cd, dvd, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora dette attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, nonché le stazioni di servizio autostradali.
2. 
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano, inoltre, alle attività commerciali che rispondono, congiuntamente, ai seguenti requisiti:
a) 
sono classificabili come "outlet", secondo la definizione di cui al comma 3, o come attività commerciali complementari, come definite al comma 4;
b) 
sono ubicate nelle zone di insediamento commerciale classificate "localizzazioni urbano periferiche non addensate" dai criteri ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 28/99;
c) 
operano in zona di insediamento commerciale urbano periferica non addensata contestualmente ad almeno 50 esercizi commerciali, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, organizzati nella forma di centro commerciale sequenziale o classico, o aggregati di insediamenti commerciali o tipologie di strutture distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, attività di ristorazione e per il tempo libero, altre attività di servizio o attività commerciali complementari come definite al comma 4.
3. 
Agli effetti del comma 2 si definiscono "outlet" le singole unità commerciali che, congiuntamente:
a) 
in quanto emanazione diretta o indiretta dei produttori, commercializzano esclusivamente campionari, prodotti affetti da qualche difettosità, o eccedenze di produzione, oppure in quanto in grado di reperirli sul mercato, commercializzano prodotti invenduti nelle stagioni precedenti;
b) 
trattano un assortimento formato da prodotti di marca del settore non alimentare, con prevalenza di abbigliamento e accessori di abbigliamento, beni per la persona, calzature, beni per la casa, giocattoli;
c) 
applicano un prezzo ridotto, su tutti gli articoli e per tutto l'anno, di almeno il trenta per cento rispetto a quello normalmente praticato, per gli stessi articoli, negli esercizi commerciali che, aventi esplicito riferimento alla medesima insegna marca del fabbricante, non commercializzano i prodotti nella formula di vendita outlet.
4. 
Ai fini del presente articolo sono definite attività commerciali complementari una o più unità commerciali non rientranti nelle disposizioni di cui al comma 3, ma rientranti nei casi di cui al comma 2, lettera c), purché, complessivamente, la loro superficie di vendita non superi il 10 per cento della superficie attivata dalle attività commerciali definite "outlet", secondo le norme del precedente comma 3.
5. 
Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettere b) e c), la rispondenza ai requisiti è certificata, da un professionista abilitato alla professione di ingegnere o architetto.
6. 
La rispondenza ai requisiti di cui al comma 3 è certificata da una primaria società di revisione.
7. 
Copia delle certificazioni è depositata, entro il 30 giugno di ogni anno ovvero, nel caso di nuova apertura, entro sei mesi dall'attivazione, presso gli uffici del comune e della regione competenti in materia di commercio, per i dovuti adempimenti di vigilanza di cui all'articolo 4.
Art. 4 
(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
1. 
La Regione, attraverso il responsabile della struttura competente in materia di commercio, supporta gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni della presente legge, e ne coordina, se necessario, l'azione.
2. 
La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, verifica la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, con particolare riferimento all'azione degli enti locali in ordine all'attività di programmazione, amministrativa e di vigilanza.
3. 
In caso di violazioni o inadempimenti degli enti locali, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).
4. 
Qualora la Giunta regionale ritenga che la violazione o l'inadempimento persista, dà mandato alla struttura competente in materia di commercio di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Nell'esercizio del potere sostitutivo la Giunta regionale può deliberare l'esclusione fino a due anni del comune inadempiente dalle procedure previste dall'articolo 2.
Art. 5 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque viola le disposizioni relative all'obbligo della chiusura domenicale e festiva di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 20.000,00 euro, commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di graduazione proporzionale della sanzione, ai fini della sua irrogazione.
2. 
In caso di reiterazione, ossia quando sia stata commessa per due volte, nell'arco di dodici mesi, la stessa violazione di cui al comma 1, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, è disposta la sospensione dell'attività di vendita fino a venti giorni.
3. 
Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.
4. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al triennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.
5. 
Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative ai sensi dell' articolo 18 della medesima legge e ad introitarne i proventi.
6. 
Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 6 
(Norme transitorie e finali)
1. 
I comuni o le loro porzioni di territorio che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 544-7802 del 16 giugno 1999 in materia di orari dei negozi già fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, della deroga prevista per località turistica, in quanto compresi negli elenchi pubblicati in allegato alla citata deliberazione, sono confermati nella loro qualità di località ad economia turistica agli effetti delle deroghe agli orari delle attività commerciali, per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Nei comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno avviato o concluso procedimenti di concertazione per la definizione concordata, in via sperimentale, del calendario delle deroghe alle chiusure festive per l'anno 2009, valgono le intese assunte a conclusione dei procedimenti medesimi, per l'anno 2009.
3. 
Fino all'adozione dei criteri determinati dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, rimane in vigore, la disposizione di cui all' articolo 8, comma 2 bis della l.r. 28/1999, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005).
Art. 7 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la lettera f), comma 1, dell'articolo 2 e l'intero capo IV della l.r. 28/1999, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.