Proposta di legge regionale n. 58 presentata il 20 giugno 2005
Norme per la tutela della fauna ittica e per l'esercizio della pesca - Integrazione alla legge regionale 18 febbraio1981, n. 7(Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte).

Art. 1 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio1981, n. 7 (Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della regione Piemonte) sono aggiunti i seguenti numeri:
"
10) un rappresentante dei comitati consultivi di bacino e dei comitati consultivi di sottobacino designati da ciascun comitato consultivo provinciale;
11) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione.
"
2. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della l. r. 7/1981 sono aggiunti i seguenti numeri:
"
7) un rappresentante per ogni comitato consultivo di bacino;
8) un rappresentante per ogni comitato consultivo di sottobacino, se costituito;
9) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione.
"
3. 
La lettera e) del comma 4 dell'articolo 3 della l. r. 7/1981 è sostituita dalla seguente:
" e) la formulazione di pareri sull'attuazione dei provvedimenti indicati rispettivamente dalla Regione e dalla provincia con particolare riferimento alle materie relative alla tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ittico."
.
Art. 2 
(Aggiunta degli articoli 3 bis, 3 ter e 3quater alla l.r. 7/1981)
1. 
Dopo l' articolo 3 della l. r. 7/1981 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 3 bis. (Comitato scientifico regionale)
1. Il Comitato scientifico regionale, organo tecnico consultivo per la gestione e tutela delle zone umide e della fauna acquatica, è composto da:
a) l'Assessore regionale alla pesca o un suo delegato, con funzione di presidente;
b) 2 esperti in idrobiologia, biologia della pesca ed ittiologia;
c) 1 esperto in idrologia e idrogeologia;
d) 1 esperto in acquicoltura ed ittiopatologia;
e) 1 esperto in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
2. Gli esperti suddetti vengono designati dall'Università degli Studi, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta o dai musei scientifici pubblici di carattere naturalistico.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato scientifico regionale sono svolte da un funzionario del competente settore regionale.
4. Il Comitato scientifico regionale è convocato dal presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, per esprimere pareri tecnico-scientifici relativi all'applicazione della presente legge con particolare riferimento alla conservazione delle popolazioni ittiche autoctone ed alle azioni di contenimento delle specie alloctone.
"
2. 
Dopo l' articolo 3 bis della l.r. 7/1981 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 3 ter. (Bacini di pesca)
1. Il reticolo idrografico piemontese viene suddiviso in Bacini di pesca.
2. I bacini di pesca sono ambiti territoriali omogenei dal punto di vista del reticolo idrografico - ambientale ai fini della gestione dell'ittofauna. Essi sono individuati dalla Giunta regionale sulla base degli elaborati tecnici predisposti dal Comitato consultivo regionale di cui all'articolo 3, comma 3.
3. Per i singoli bacini, o per unità di più bacini, anche se territori comprendenti più province, devono essere previste omogenee modalità di gestione della fauna ittica e dell'esercizio della pesca sportiva e professionale, con conseguente coordinamento delle attività tecniche ed amministrative delle province stesse.
"
3. 
Dopo l' art. 3 ter della l.r. 7/1981 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 3 quater. (Comitati consultivi di bacino e di sottobacino)
1. I singoli cittadini e/o le associazioni alieutiche regolarmente costituite con atto pubblico, che perseguono finalità in armonia con la presente legge e che operano nell'ambito territoriale del bacino di pesca, possono costituire comitati consultivi di bacino, a cui partecipa anche un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione. La costituzione dei comitati consultivi di bacino è deliberata dalla provincia. Per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato, salvo diversa indicazione della Giunta regionale.
2. I comitati consultivi di bacini collaborano con le province ed hanno il compito di esprimere pareri sulle iniziative interessanti il bacini di pesca di competenza e relative alla gestione della pesca sportiva, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali e la tutela della fauna ittica. Collaborano inoltre alle funzioni di vigilanza con proprie guardie ittiche volontarie.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire, per i bacini di maggiore estensione, comitati di sottobacino, aventi la medesima composizione, quali organismi di rappresentanza maggiormente decentrati.
"
Art. 3 
1. 
L' articolo 4 della l.r. 7/1981 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Piano ittico regionale)
1. La Regione Piemonte, d'intesa con le province, adotta entro un anno dall'approvazione della presente legge, il Piano ittico regionale.
2. Il Piano ittico regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche.
3. Costituisce parte integrante del Piano ittico regionale la predisposizione della Carta ittica regionale, di cui all'articolo.
4. Il piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca.
5. Il piano ittico regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano di bacino previsto dall' articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)
"
Art. 4 
(Aggiunta degli articoli 4 bis e 3 ter alla l.r. 7/1981)
1. 
Dopo l' articolo 4 della l.r.7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 4 bis. (Carta ittica regionale)
1. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini, è la base per l'elaborazione del Piano ittico regionale e dei Programmi annuali provinciali.
2. La Carta ittica regionale contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche fisico-biologiche, delle attitudini e delle vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua;
b) la definizione dei criteri di scelta delle specie ittiche;
c) interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali.
"
2. 
Dopo l' art. 4 bis della l.r. 7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 4 ter. (Programmi ittici provinciali)
1. Le province, nell'ambito degli indirizzi riportati nel Piano ittico regionale, esercitano le funzioni ad essa attribuite mediante l'adozione di programmi annuali di interventi, da trasmettere all'ufficio regionale Competente ed alle autorità di bacino.
2. I programmi annuali devono contenere:
a) le specie ittiche da conservare;
b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca;
c) le specie ittiche da ripopolare;
d) le eventuali zone di gestione ittica;
e) le zone di protezione della fauna ittica;
f) le eventuali aree da destinare a gestione economica.
"
Art. 5 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 16 della l.r. 7/1981 è sostituito dal seguente:
" 7. In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di cinque esemplari di salmonidi, timallidi e persico reale e un solo esemplare di luccio e non più di cinque chilogrammi di pesci di altre specie."
.
2. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 16 della l.r. 7/1981 è aggiunto il seguente comma:
"
9 bis. È altresì vietato, nei periodi di riproduzione, l'esercizio della pesca delle specie autoctone d'accompagnamento seguenti:
a) cobite;
b) lasca;
c) sanguinerola;
d) savetta;
e) scardola;
f) trotto;
g) vairone.
"
3. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della l.r. 7/1981 è aggiunto il seguente:
" 10 bis. Al fine di riequilibrare il rapporto tra fauna autoctona e componente alloctona, con particolare riferimento alle specie autoctone d'accompagnamento, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di due chilogrammi di specie autoctone di accompagnamento, nonché di alborella su tre chilogrammi."
.
Art. 6 
1. 
L' articolo 18 della l. r. 7/1981 è sostituito dal seguente:
"
Art. 18. (Immissioni di specie ittiche)
1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata.
2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito.
3. È consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni.
"
Art. 7 
(Integrazioni all' articolo 18 della l.r. 7/1981)
1. 
Dopo l' articolo 18 della l. r. 7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 18 bis. (Zone di protezione della fauna ittica)
1. Le province, sentiti i comitati consultivi provinciali, istituiscono le 'zone di ripopolamentò, 'zone di protezione integralè e 'zone di protezione di specie ittichè.
2. L'istituzione delle zone di ripopolamento, nelle località dove le specie da riprodurre svolgono le fasi esenziali del ciclo biologico, è finalizzata a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di esse, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale e di riequilibrare il rapporto tra la fauna autoctona e quella alloctona, in particolare per le specie autoctone d'accompagnamento.
4. Le zone di protezione della fauna ittica tutelano, ripristinano e valorizzano non solo l'ittiocenosi, ma anche l'idrofauna nel suo complesso, comprese le specie in via d'estinzione (quali, ad esempio i molluschi bivalvi e i crostacei).
"
2. 
Dopo l' art. 18 bis della l.r. 7/1981 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 18 ter. (Pesca a pagamento)
1. L'esercizio della pesca a pagamento nelle acque pubbliche interne non è consentito.
2. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita:
a) nelle acque private, previa autorizzazione annuale rilasciata dalla provincia;
b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività;
c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività.
3. Le province interessate territorialmente, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla lettera a) del secondo comma, stabiliscono autonomamente il costo di concessione.
4. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza. Nella zone in cui è consentita la pesca a pagamento le province devono monitorare la qualità chimico-fisica delle acque, anche attraverso lo studio delle componenti zooplanctoniche e fitoplantoniche.
5. A causa dell'immissione di pesci, con relativo foraggiamento e deiezioni, le caratteristiche biologiche dei bacini alimentati da falde acquifere superficiali, che generalmente appartengono a privati, subiscono danni per dell'inquinamento dei corpi idrici e, conseguentemente, del patrimonio ittico.
6. I proprietari dei bacini sono tenuti a monitorare la qualità dell'acqua e, in caso di riscontrato inquinamento, devono provvedere a darne informazione alla provincia e a vietare la pesca finché non viene ripristinato lo stato originario.
"
3. 
Dopo l' articolo 18 ter della l.r. 7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 18 quater. (Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua)
1. Le opere che comportano l'occupazione totale o parziale del letto dei corsi d'acqua limitando la mobilità della popolazione ittica devono prevedere strutture idonee a consentire la risalita dell'ittofauna.
2. In presenza di accertati ed inamovibili ostacoli tecnici, sono stabilite, da parte delle Province, le modalità di risarcimento del danno alla ittiofauna che il titolare delle opere deve annualmente corrispondere.
"
4. 
Dopo l' art. 18 quater della l. r. 7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 18 quinquies. (Segnalazione degli interventi in alveo)
1. L'autorità di bacino, nonché tutti gli enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi d'acqua regionale, sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti la tipologia di lavori e l'inizio degli stessi, al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia.
"
Art. 8 
(Integrazioni all' articolo 20 della l. r. 7/1981)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 20 della l. r. 7/1981 sono aggiunte le seguenti parole:
" Le associazioni devono avere un numero di associati non inferiore a centocinquanta pescatori non residenti nella Regione."
.
Art. 9 
(Integrazioni all' articolo 33 della l.r. 7/1981)
1. 
Dopo l' articolo 33 della l. r. 7/1981 è inserito il seguente:
"
Art. 33 bis. (Esercizio della pesca con l'elettrostorditore esclusivamente per scopi di ricerca)
1. Gli enti parco nello svolgimento di attività di monitoraggio, di ricerca, di controllo e di salvaguardia su particolari aspetti dell'ittiocenosi sono autorizzati al prelievo con apparecchi a generatore o accumulatore autonomo di energia elettrica (l'elettrostorditore) aventi caratteristiche tali da non produrre danni al patrimonio ittico.
"