Disegno di legge regionale n. 578 presentato il 30 ottobre 2008
Legge finanziaria per l'anno 2009.

Sommario:            

Titolo I. 
INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO
Art. 1 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
1. 
L' articolo 1 della l.r. 2/2003, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)
1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all' articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è così determinata:
a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino a 15.000 euro;
b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori a 15.000 euro e fino a 22.000 euro;
c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori a 22.000 euro.
2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
"
Art. 3 
(Norme relative ai tributi ed alle altre entrate di diritto pubblico)
1. 
La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, anche mediante affidamento esterno. Con una o più deliberazioni la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie ed opportune per l'attuazione del presente comma.
2. 
Le disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, se ed in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997, dopo le parole: "tributi regionali", sono inserite le seguenti: "ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione,". Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 60/1997, dopo le parole: "dello stesso tributo," sono inserite le seguenti: "ovvero dello stesso titolo".
3. 
Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da norme di attuazione, è di novanta giorni.
4. 
Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di euro 17.
5. 
Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.
6. 
Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 5. Le somme di ammontare inferiore al predetto importo possono essere portate in compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, se e quando ciò sia previsto dal vigente ordinamento e secondo le norme da esso stabilite, sempre che l'ammontare di tali somme non sia inferiore all'importo di euro 12.
7. 
Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.
8. 
Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione e per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.
Art. 4 
(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013)
1. 
Il maggiore accertamento di Eur 16.576.420,43 introitati sull'UPB DA0902 del bilancio per l'anno 2008 e relativi al saldo finale del cofinanziamento nazionale del regolamento CEE n. 951/97 Programmazione 1994/1999 ob. 5a è destinato, ai sensi dell' articolo 25, comma 3 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) a partire dal 2009 secondo il prospetto di seguito indicato: Iscrizioni aiuti di stato aggiuntivi - 2009 2010 20011 2012 2013 3.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.576.420,43 16.576.420,43 TOTALE.
2. 
Le economie di fondi statali ed europei vincolate non utilizzate sono ridestinate , ai sensi dell' articolo 25, comma 3 della l.r. 14/2006, al finanziamento di aiuti di stato regionali di cui al piano finanziario indicativo adottato ai sensi dell' articolo 9, comma 1, della l.r. 9/2007 a partire dal 2009 secondo il prospetto di seguito indicato: - Iscrizione aiuti di stato aggiuntivi - 2009 2010 20011 2012 2013 3.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 4.000.000,00 3.662.434,80 22.162.434,80 TOTALE.
3. 
Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'unità previsionale di base (UPB) DA09012 (Bilancio Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 5 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della alla legge regionale 27 febbraio 2008, n. 9 (Interventi urgenti in materia di turismo), è sostituito dal seguente:
" 1. Per completare il comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 S.p.A., per un importo massimo di Eur 7.500.000,00."
.
2. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2008, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli oneri per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 1, sono iscritti e trovano copertura finanziaria negli esercizi finanziari 2009 e 2010 nella misura complessiva di Eur 5.000.000,00 nell'unità previsionale di base (UPB) DA08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia Valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata Titolo II spese in conto capitale) e in misura di Eur 2.500.000,00 nell'UPB DA18082 (Cultura, Turismo e Sport - Settore Coordinamento della Promozione della Domanda Turistica - Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale."
.
Art. 6 
(Adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare)
1. 
La Regione Piemonte, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell' articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare e del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione, trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande.
2. 
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le prerogative della formazione e dell'aggiornamento del personale di cui al comma 1, in particolare:
a) 
le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto a tale obbligo;
b) 
i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione e dell'aggiornamento;
c) 
i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento;
d) 
i soggetti esentati dalla formazione perché in possesso di specifico titolo di studio.
3. 
Per il mancato adempimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento previsto al comma 1 si applica, per ciascun addetto, all'operatore del settore alimentare, come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
Art. 7 
1. 
Al comma 2 bis dell'articolo 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), come inserito dall' articolo 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), le parole: "31 dicembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2009".
Art. 8 
(Funzionamento della società Concessioni Autostradali Piemontesi S. p A.)
1. 
La società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Piemontesi S. p A.", costituita in attuazione dell' articolo 7, comma 3 della l.r. 12/2008, per garantire il proprio corretto funzionamento in fase di inizio attività, si può avvalere di personale proveniente dalla Regione Piemonte, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato.
2. 
Il servizio prestato presso la società è comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso la Regione Piemonte.
Art. 9 
(Soppressione passaggi a livello nel comune di Predosa)
1. 
La Regione cofinanzia l'eliminazione, con realizzazione di opere sostitutive, di 3 passaggi a livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di migliorare la viabilità e l'assetto urbano complessivo della zona.
2. 
Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
3. 
All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in 3 milioni di euro per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità della UPB DB09012 del bilancio pluriennale 2009-2011.
Art. 10 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituito dal seguente:
" 1. La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza."
.
Titolo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHI NATURALI
Art. 11 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall' articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2002 n. 28, è sostituita dalla seguente:
" a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all'analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;"
.
Art. 12 
1. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), è sostituita dalla seguente:
" b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;"
.
2. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente:
" c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;"
.
3. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, sono aggiunte, infine, le seguenti:
"
b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della Parte II, Capo IV, Sezione II del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
b ter) espressione dei pareri di cui all' articolo 89 del d.p.r. 380/2001.
"
4. 
La lettera c) dell' articolo 64 della l.r. 44/2000, come aggiunta dall' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002 n. 28, è abrogata.
Art. 14 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell' articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, e stabilisce la data di effettiva decorrenza dell'esercizio delle medesime da parte della Regione.
2. 
Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede alla ricognizione del personale dedicato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, distinguendo tra personale regionale funzionalmente assegnato all'ARPA e personale ARPA; provvede, altresì, alla ricognizione delle risorse strumentali e delle risorse finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite ad ARPA per l'esercizio delle medesime.
3. 
Dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni regionali cessa l'assegnazione funzionale ad ARPA del personale regionale di cui al comma 2. A tale personale, per lo svolgimento delle attività già esercitate presso ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all'area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 
Al personale funzionalmente assegnato all'ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l'ARPA conserva la competenza per effetto dell' articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell' articolo 11 della l.r. 28/2002.
5. 
Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni oggetto della presente sezione e salvaguardare l'unitarietà delle funzioni medesime con il personale alle stesse dedicato all'entrata in vigore della presente legge, si procederà ad assegnare alla Regione Piemonte il personale ARPA individuato ai sensi del comma 2 attraverso il ricorso in via prioritaria all'applicazione degli istituti contrattuali previsti dai rispettivi comparti di appartenenza.
Art. 15 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente:
" a) un'area centrale classificata quale 'area attrezzatà, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato."
.
2. 
La planimetria in scala 1:10.000, di cui all' articolo 3 della l.r. 54/1978 è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, di cui è parte integrante.
3. 
L' articolo 4 della l.r. 54/1978 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4. (Finalità)
1. Le finalità dell'istituzione del Parco Regionale La Mandria sono:
a) tutelare, riqualificare e valorizzare il patrimonio naturalistico connesso all'unità ambientale e storica costituita dal Castello della Venaria Reale e degli annessi 'Quadratì, dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex-riserva reale di caccia, nonché dai singoli beni immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere storico, culturale ed ambientale;
b) promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio considerato;
c) tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici;
d) assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive;
e) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in raccordo con il Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale, costituito tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte ed il Comune di Venaria Reale, tramite la stipula di apposito accordo per la disciplina dei reciproci rapporti e delle attività di comune interesse.
3. Al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo debbono essere uniformate le iniziative e gli interventi promossi sui beni immobili e mobili del Parco dai soggetti proprietari delle singole parti componenti.
"
Art. 16 
1. 
L' articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è sostituito dal seguente:
"
Art. 24 (Commissioni esaminatrici, prove finali, attestati di qualifica)
1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.
2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e sentita la competente Commissione consiliare, disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da attribuire ai componenti delle commissioni esaminatrici.
3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all' articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) con i relativi effetti e costituisce comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato è rilasciato dalle province secondo quanto stabilito dall' articolo 77, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, salvo che per le attività formative di competenza regionale.
4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla regione, sono così composte:
a) il Presidente designato dalla provincia o dalla regione;
b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.
5. Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.
6. Le commissioni esaminatrici si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti previsti tra cui necessariamente il Presidente.
"
Titolo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 17 
(Utilizzo risorse finanziarie)
1. 
Ai sensi dell' articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, le risorse finanziarie derivanti dagli Accordi di Programma sottoscritti in data 26 ottobre 2000 e 19 aprile 2001 con il Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia residenziale pubblica sono programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dagli specifici provvedimenti regionali.
Art. 18 
(Fondo regionale a sostegno della prima abitazione)
1. 
È istituito un fondo regionale a favore dei cittadini che, mediante accensione di mutuo, acquistano, recuperano, realizzano o conseguono l'assegnazione della prima casa di abitazione.
2. 
Nel fondo regionale confluiscono i fondi di garanzia di cui all' articolo 39 della l.r. 9/2007, con relativa dotazione finanziaria.
3. 
Possono usufruire del fondo regionale, nei limiti delle disponibilità ivi previste, i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia agevolata in proprietà che, per documentata riduzione del reddito familiare, non sono in grado di far fronte al pagamento delle rate in ammortamento.
4. 
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo regionale, in particolare:
a) 
il numero massimo di rate scoperte rimborsabili;
b) 
l'importo massimo di mutuo sul quale può essere richiesto il fondo;
c) 
l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto concedibile per beneficiario;
d) 
le incompatibilità con altre forme di sostegno;
e) 
le modalità per l'individuazione dei destinatari, con priorità nell'ordine:
1) 
ai giovani che hanno ottenuto un contributo per il recupero della prima abitazione con il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e agli acquirenti di abitazioni realizzate in autofinanziamento dagli operatori in attuazione del medesimo Programma;
2) 
agli acquirenti che, a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi intervenuta nel periodo di riferimento previsto dall' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), acquistano o conseguono l'assegnazione dell'abitazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero da terzi aggiudicatari.
5. 
Per i fondi di garanzia di cui al comma 2, confluiti nel Fondo regionale, trovano applicazione i criteri e le modalità definite nel provvedimento assunto ai sensi dell' articolo 39, comma 4 della l.r. 9/2007.
6. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell'ambito dell'UPB DA08262 del bilancio di previsione dell'anno 2009.
7. 
Per l'anno finanziario 2009 è previsto uno stanziamento di 500.000,00 euro alla cui copertura si fa fronte con le dotazioni finanziarie previste per il Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricomprese nell'ambito dell'UPB DA08262.
Art. 19 
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1. 
Gli alloggi destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi per l'edilizia agevolata ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), nonché gli alloggi realizzati con contributi regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (F.I.P.) possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. 
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in particolare:
a) 
le condizioni e gli adempimenti per la cessione in proprietà degli alloggi;
b) 
l'ammontare dei contributi da restituire e le relative modalità.
Art. 20 
(Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)
1. 
Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture, la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:
a) 
fondi immobiliari di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) 
fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all' articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008;
c) 
fondi immobiliari promossi dalle Fondazioni ex bancarie piemontesi;
d) 
fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.
2. 
In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:
a) 
il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
b) 
il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;
c) 
il minore impegno della Regione in termini finanziari;
d) 
la permanente verifica degli interventi in itinere;
e) 
la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.
3. 
È espressamente esclusa la partecipazione della Regione Piemonte a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.
4. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse, destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa:10.000 alloggi entro il 2012, allocate nella UPB "DA08262" del bilancio di previsione 2009.
Art. 21 
(Regolamentazione della vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)
1. 
La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ERPS) di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. 
Gli enti proprietari, d'intesa con gli enti gestori del patrimonio, predispongono le proposte di vendita al fine di favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo che ne manifestano la propensione e di consentire lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio di ERPS.
3. 
Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno trenta anni.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con il regolamento dell'alienazione degli alloggi di ERPS da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita.
5. 
In fase di prima applicazione, le proposte di vendita da parte degli enti proprietari devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 4.
6. 
Il piano di vendita è aggiornato annualmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione dagli enti proprietari entro il 31 dicembre di ciascun anno.
7. 
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di ERPS i legittimi titolari da almeno cinque anni di una convenzione di locazione e gli altri componenti del nucleo richiedente, purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto di acquisto.
8. 
In caso di acquisto da parte di altro componente del nucleo, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
9. 
Non hanno diritto all'acquisto i titolari di sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della l.r. 46/1995.
10. 
Gli assegnatari ed i componenti del loro nucleo che non intendono acquistare l'alloggio rimangono locatari del medesimo.
11. 
Gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto, favorendo altresì la mobilità consensuale degli assegnatari verso gli alloggi inseriti nel piano di vendita.
12. 
Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a centocinquanta alla sua rendita catastale rivalutata.
13. 
Al prezzo determinato ai sensi del comma 12 si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà dell'alloggio superiore al trentesimo anno dalla data di ultimazione della costruzione o da quella di integrale risanamento, fino ad un massimo del 15 per cento.
14. 
Al prezzo determinato ai sensi dei commi 12 e 13 si applica un ulteriore sconto del 5 per cento qualora chi acquista l'alloggio ne sia assegnatario da almeno dieci anni.
15. 
In caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di alloggi già inseriti nel piano di vendita, il prezzo determinato ai sensi dei commi 12, 13 e 14 è aumentato dei costi sostenuti per tali interventi.
16. 
Il prezzo di vendita può essere corrisposto:
a) 
in unica soluzione all'atto di acquisto, con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di vendita determinato ai sensi dei commi 12, 13, 14 e 15;
b) 
con pagamento all'atto di acquisto di una quota non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte dilazionata del prezzo.
17. 
La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. È possibile derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta regionale, per accertati gravi motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il trasferimento della residenza o in caso di decesso dell'acquirente.
18. 
Decorso il termine di cui al comma 17, in caso di vendita dell'alloggio da parte dei soggetti di cui al comma 7, le ATC possono esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, ad un prezzo pari a quello di vendita incrementato di un interesse pari al tasso legale.
19. 
Il diritto di prelazione di cui al comma 18 si estingue se l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della presente legge versa all'ATC un importo pari al 10 per cento del prezzo di cui al comma 18.
20. 
Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo comprese in edifici destinati ad ERPS.
21. 
L'alienazione delle unità immobiliari di cui al comma 20 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base di perizia asseverata richiesta dall'ente proprietario.
22. 
Possono prioritariamente acquistare le unità immobiliari di cui al comma 20 i loro locatari; se questi non esercitano la prelazione loro riconosciuta nei termini indicati dall'ente proprietario o le unità sono prive di locatario, l'alienazione può essere effettuata a chiunque ne faccia richiesta, a seguito di bando pubblico e con offerte a rialzo, assumendo a base il prezzo individuato ai sensi del comma 21.
23. 
Il prezzo di vendita delle unità immobiliari di cui al comma 20 è corrisposto in unica soluzione.
24. 
I proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di ERPS e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui al comma 19, nonché una quota pari al 50 per cento dei proventi dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dei commi 20, 21, 22 e 23, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione ed all'incremento del patrimonio abitativo di ERPS.
25. 
Un'aliquota massima del 20 per cento dei proventi di cui al comma 24, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di gestione.
26. 
La quota di proventi derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 24 può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di ERPS, anche alla realizzazione od all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.
27. 
Il reinvestimento dei proventi delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi del comma 30, è disciplinato dal presente articolo.
28. 
Con il regolamento di cui al comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.
29. 
Con l'entrata in vigore della presente legge perdono efficacia i piani di vendita degli alloggi di ERPS approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e di ogni altra normativa preesistente.
30. 
È fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ricevuto da parte dell'ente proprietario comunicazione della possibilità di acquistare l'alloggio, con indicazione del relativo prezzo di cessione, e hanno aderito o aderiscono nei termini ivi indicati.
Art. 22 
(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)
1. 
Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l'anno 2009, un fondo speciale nella UPB15041 (formazione professionale, lavoro, occupazione, promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari ad euro 10.500.000,00 gestito dalla Regione tramite l'Agenzia piemonte lavoro, in quanto servizio che richiede l'unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d) delle legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. 
Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2008 un reddito inferiore ad euro 13.000,00 accertato tramite Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. 
I lavoratori di cui al comma 2 possono aver ricevuto i contributi di cui al medesimo comma, previsti da precedenti leggi regionali. I predetti contributi sono corrisposti fino ad esaurimento delle risorse stanziate annualmente, dando priorità alle domande presentate da soggetti che negli anni precedenti non hanno usufruito dei benefici previsti per le stesse finalità da leggi regionali. Non sono ammesse domande a fronte di esaurimento delle citate risorse.
4. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua eventuali criteri di priorità non previsti dal presente articolo, le modalità ed i termini per l' erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi comprese le fasce di reddito cui corrispondere in quota-parte i contributi e la relativa entità delle quote stesse.
5. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario dell'anno 2009, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della UPB15041 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2009.
6. 
Gli stanziamenti di cui all' articolo 15 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), iscritti nella UPB15041 (formazione professionale, lavoro, occupazione, promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) a carico del bilancio regionale dell'esercizio finanziario dell'anno 2008, eventualmente risultati non spesi dall'Agenzia Piemonte Lavoro per le finalità del predetto articolo, sono utilizzabili dalla stessa Agenzia, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Art. 23 
(Finanziamento di progetti di Servizio civile)
1. 
La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata della Patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all'avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all'albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale.
2. 
I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio Nazionale per il Servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale.
3. 
Per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all'UPB DA19041 (Politiche sociali e politiche per la famiglia- Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato- Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
4. 
Per l'anno finanziario 2009 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell'UPB DA19041 (Politiche sociali e politiche per la famiglia- Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato- Titolo 1: spese correnti) del medesimo bilancio.
5. 
Alla copertura degli oneri per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 24 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008, è aggiunto, infine, il seguente:
" 4 bis. A fini di contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso anche in favore degli enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni che determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari."
.
Art. 25 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari), sono aggiunti, infine, i seguenti:
"
4 bis. L'Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell'Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione, nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.
4 ter. Sulla base di quanto previsto al comma 4 bis non trovano più applicazione i commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 dello statuto dell'Agenzia.
"
2. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, è sostituito dal seguente:
" 1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico della Regione. Il personale in servizio presso l'Agenzia , con cinque anni di attività lavorativa prestata in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l'inquadramento in Agenzia ovvero a rientrare nell'ente di appartenenza."
.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l'Agenzia, a richiesta della stessa, può esprimere opzione. Sui restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.
1 ter. Non trovano più applicazione per l'Agenzia le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dello statuto, fatti salvi i casi di particolare e comprovata necessità.
1 quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, la proposta di statuto con definizione della nuova dotazione organica.
"
Art. 26 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), è sostituito dal seguente:
"
Art. 12. (Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo e della criminalità)
1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, o che prestino effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite nel corso dell'espletamento di un servizio ordinario o straordinario nel territorio nazionale o all'estero.
2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito, altresì, a favore dei civili nati o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento a causa di atti terroristici compiuti nel territorio italiano o all'estero.
3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o residenti nei comuni del Piemonte, vittime o rese invalide all'ottanta per cento, nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati nel territorio italiano o all'estero.
4. Le elargizioni del Fondo di solidarietà, di cui al presente articolo, non sono cumulabili con i benefici economici previsti per altre tipologie di vittime di reati e trattati in analoghe normative regionali.
5. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 può disporre di stanziamenti determinati annualmente dalla legge di bilancio.
6. Le modalità di gestione sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.
"
Art. 27 
1. 
L'importo di Eur 4.000.000,00 previsto all' articolo 8, comma 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) è per Eur 3.700.000,00 iscritto nell'UPB DA0802 e per Eur 300.000,00 nell'UPB DA0801 per dare attuazione alle azioni e al programma di interventi di cui all' articolo 2 della l.r. 14/2008.
Art. 28 
(Risorse per il trattamento accessorio)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria, sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 29 
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese a causa di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.
2. 
È autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 30 
(Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane)
1. 
A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente la Regione Piemonte adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.
2. 
Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie in servizio a tempo a tempo indeterminato può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto e che non raggiunga l'anzianità massima contributiva dopo il compimento dei 65 anni di età , può presentare richiesta di esenzione entro la data annuale che viene stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali.
3. 
Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
4. 
I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati . Lo svolgimento di ogni attività deve essere preventivamente autorizzato, dopo aver verificato l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale .
5. 
Con propri atti organizzativi l'Amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e11 del d.l. 112/2008. Per i dipendenti esentati dal servizio ai sensi del presente articolo il contratto di lavoro si risolve automaticamente alla data di collocamento a riposo per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni.
6. 
Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esenzione gli importi del relativo trattamento economico non possono essere utilizzati per altre finalità. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.

Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. 
OMISSIS