Modifiche al testo unico delle leggi sulla montagna (
Legge regionale n. 19/2008).
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO BOTTA MARCO BURZI ANGELO EMILIO FILIPP CASONI WILLIAM CAVALLERA UGO COTTO MARIANGELA D'AMBROSIO ANTONIO DUTTO CLAUDIO FERRERO CATERINA GIOVINE MICHELE LEARDI LORENZO
Art. 1
(Modifica all'
articolo 2 della l.r. 19/2008)
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008 è sostituito dal seguente:
"
"
1. L'
articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificato dall'
articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1.
In attuazione dell'
articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventisette le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.
2.
Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'
articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007.".
Art. 2
(Modifica all'
articolo 34 della l.r. 19/2008)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008 l'espressione "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".