Proposta di legge regionale n. 577 presentata il 29 ottobre 2008
Modifiche al testo unico delle leggi sulla montagna ( Legge regionale n. 19/2008).

Art. 1 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008 è sostituito dal seguente:
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1. L' articolo 3 della l.r. 16/1999, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, è sostituito dal seguente:
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Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. 
In attuazione dell' articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, individuando nel numero massimo di ventisette le zone omogenee in cui includere i territori di cui all'articolo 2.
2. 
Il riordino territoriale è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007.".
Art. 2 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 1 luglio 2008 l'espressione "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".