Proposta di legge regionale n. 576 presentata il 23 ottobre 2008
Conferenza regionale sulle tossicodipendenze e istituzione dell'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze.

Art. 1 
(Conferenza regionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope)
1. 
Ogni anno, il Presidente del Consiglio regionale, convoca una conferenza regionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.
2. 
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Consiglio regionale anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
Art. 2 
(Modalità di convocazione e svolgimento della Conferenza regionale sulle tossicodipendenze)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1.
Art. 3 
(Istituzione dell'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze)
1. 
La presente legge istituisce l'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze composta da esperti dello studio delle tematiche legate alla tossicodipendenza al fine del recupero e del reinserimento dei soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dispone in ordine al funzionamento e all'organizzazione dell'Agenzia.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è previsto uno stanziamento pari a 50.000,00 euro e si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).