Conferenza regionale sulle tossicodipendenze e istituzione dell'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze.
Primo firmatario
Altri firmatari
CARAMELLA LUCA GIUSEPPE CAVALLERA UGO CIRIO ALBERTO COTTO MARIANGELA LEARDI LORENZO LEO GIAMPIERO PEDRALE LUCA TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1
(Conferenza regionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope)
1.
Ogni anno, il Presidente del Consiglio regionale, convoca una conferenza regionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza.
2.
Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Consiglio regionale anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
Art. 2
(Modalità di convocazione e svolgimento della Conferenza regionale sulle tossicodipendenze)
1.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità di convocazione e di svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1.
Art. 3
(Istituzione dell'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze)
1.
La presente legge istituisce l'Agenzia interistituzionale sulle tossicodipendenze composta da esperti dello studio delle tematiche legate alla tossicodipendenza al fine del recupero e del reinserimento dei soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, dispone in ordine al funzionamento e all'organizzazione dell'Agenzia.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge è previsto uno stanziamento pari a 50.000,00 euro e si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).