Proposta di legge regionale n. 575 presentata il 22 ottobre 2008
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio. A tal fine la Regione:
a) 
destina risorse tese ad assicurare servizi adeguati;
b) 
realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità;
c) 
garantisce la qualità e la professionalità dei servizi prestati;
d) 
supporta le famiglie che assumono parte del carico assistenziale di congiunti non autosufficienti;
e) 
rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio sanitarie.
2. 
Sono definite "non autosufficienti" le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.
Art. 2 
(Livelli essenziali di assistenza e criteri di riparto)
1. 
È garantita, con adeguata dotazione dei capitoli di spesa, l'attivazione progressiva di servizi domiciliari per un numero di persone non inferiore all'1% dei cittadini con età superiore ai 65 anni residenti nel territorio.
2. 
Ciascun Piano di assistenza individuale deve essere dotato di risorse non inferiori all'80% di quelle previste per situazioni analoghe in caso di inserimento in struttura residenziale.
3. 
A tal fine le risorse di cui all'art. 10 sono ripartite territorialmente agli Enti gestori dei servizi sociali ed alle Aziende sanitarie locali sulla base dei seguenti criteri:
a) 
prevalentemente, a seconda del numero di anziani ultrasessantacinquenni presenti sul territorio;
b) 
applicando un fattore, individuato con deliberazione della Giunta regionale, definito sulla base delle specificità territoriali ed in particolare della presenza di fattori geomorfologici che rendano particolarmente oneroso assicurare servizi ai cittadini;
c) 
applicando un fattore, individuato con deliberazione della Giunta regionale, che premi la quota di interventi domiciliari effettuati nel precedente esercizio.
Art. 3 
(Valutazione della condizione di non autosufficienza)
1. 
La condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite commissioni socio sanitarie attraverso strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona.
2. 
La Giunta regionale approva con propria deliberazione e in coerenza con la normativa nazionale:
a) 
indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli aspetti sociali e quelli sanitari;
b) 
massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità;
c) 
tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di non autosufficienza.
Art. 4 
(Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini)
1. 
La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Regionale.
2. 
La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con agli accordi applicativi dei LEA siglati a livello regionale. La Giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:
a) 
computo del reddito sulla base dell'I.S.E.E. di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;
b) 
considerazione del reddito del solo beneficiario;
c) 
solo nel caso di prestazioni domiciliari a favore di persone autosufficienti, considerazione del reddito dell'intero nucleo famigliare del beneficiario, compresi i parenti non conviventi se eredi legittimari ex. art. 536 del Codice Civile;
d) 
definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario e, laddove si tratti di prestazioni a favore di persone autosufficienti, dei suoi famigliari.
Art. 5 
(Prestazioni domiciliari)
1. 
Sono prestazioni domiciliari:
a) 
le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
b) 
prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentare il suo deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, quali;
c) 
prestazioni professionali;
d) 
prestazioni di assistenza familiare;
e) 
"servizi di tregua", consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
f) 
affidamento diurno;
g) 
telesoccorso;
h) 
fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.
Art. 6 
(Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari)
1. 
Le prestazioni di cui all'art. 5 sono assicurate attraverso:
a) 
servizi congiuntamente resi da Aziende sanitarie ed Enti gestori attraverso gestione diretta o per il tramite dei soggetti di cui all'art. 7;
b) 
contributi economici o titoli per l'acquisto di servizi finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati di cui all'art. 7, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio sanitari, da persone in possesso dell'attestato di cui all'art. 8;
c) 
contributi economici destinati a familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto.
2. 
La modalità di cui al comma 1, lettera c:
a) 
non può essere prevalente per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
b) 
non può essere esclusiva per i servizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. 
Le Aziende sanitarie e gli Enti gestori congiuntamente definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di assistenza individuale.
4. 
La Giunta regionale delibera le procedure di attivazione delle prestazioni domiciliari.
Art. 7 
(Criteri per l'accreditamento dei soggetti eroganti prestazioni domiciliari)
1. 
Le Aziende sanitarie e gli Enti gestori dei servizi sociali di uno stesso territorio istituiscono un apposito registro dei soggetti accreditati ad erogare i servizi di cui all'art. 6.
2. 
La Giunta regionale delibera le linee guida per l'accreditamento sulla base dei seguenti criteri:
a) 
articolazione del registro in due sezioni;
b) 
organizzazioni che offrono servizi domiciliari;
c) 
organizzazioni che offrono alle famiglie servizi di intermediazione e somministrazione di personale che presta servizi domiciliari;
d) 
articolazione e denominazione delle prestazioni offerte e dei relativi criteri tariffari;
e) 
previsione delle modalità di pubblicizzazione del registro e di linee guida finalizzate a disciplinare il concreto esercizio del diritto di scelta e la possibile modifica del prestatore di servizi;
f) 
previsione, per i soggetti accreditati, di;
g) 
adozione di strumenti di rendicontazione sull'attività sociale svolta;
h) 
adozione di accordi o protocolli di intesa con organizzazioni rappresentative degli utenti a garanzia della qualità dei servizi resi;
i) 
modalità per assicurare la reperibilità continuativa;
j) 
modalità per garantire la continuità del servizio;
k) 
piani di formazione e aggiornamento degli operatori;
l) 
separazione tra prestazione previste nell'ambito dei Piani di assistenza individuale ed eventuali altre prestazioni offerte ai cittadini, che debbono mantenere caratteristiche di opzionalità;
m) 
rispetto delle direttive regionali in merito alla modalità di contatto con le famiglie.
3. 
La Giunta regionale delibera le modalità di iscrizione al registro, il sistema di verifiche per il mantenimento dell'iscrizione stessa e le condizioni che ne determinano la cancellazione.
Art. 8 
(Assistenza familiare)
1. 
La Regione promuove corsi di formazione gratuiti di assistenza familiare.
2. 
La durata dei corsi è stabilita in 200 ore, al termine delle quali è previsto il rilascio di attestato.
3. 
La Giunta regionale delibera il programma dei corsi, comprendente nozioni su le modalità di assistenza a persone non autosufficienti, l'igiene e mobilizzazione della persona assistita, la cura e la sicurezza dell'ambiente domestico, la preparazione dei pasti, l'apprendimento di base della lingua italiana (per assistenti familiari provenienti da paese straniero) e gli aspetti contrattuali e previdenziali.
4. 
La Regione prevede iniziative formative specifiche rivolte agli operatori dei servizi socio-assistenziali, finalizzate a valorizzare il ruolo di chi svolge assistenza familiare.
5. 
Le Aziende sanitarie e gli Enti gestori rendono disponibile alle famiglie l'elenco delle persone in possesso dell'attestato di cui al comma 2 operanti sul territorio di propria competenza.
Art. 9 
(Garante personale)
1. 
Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'Ente gestore e l'Azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell'attuazione del Piano di assistenziale individuale.
2. 
La Giunta regionale delibera le procedure per la nomina e la revoca del Garante personale.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa corrente del biennio 2009-2010, pari a 91.000.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti in 31.000.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 19011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.I spese correnti) e in 60.000.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 20051 (Sanità Programmazione sanitaria titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).