Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività domiciliare svolta dagli assistenti familiari.
Primo firmatario
Altri firmatari
BARASSI PAOLA BOSSUTO IURI GILBERTO CHIEPPA VINCENZO COMELLA PIER GIORGIO DALMASSO SERGIO DEAMBROGIO ALBERTO GIOVINE MICHELE MORICONI ENRICO
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge in armonia con la legge nazionale n° 328/2000 e la
legge regionale n. 1/2004, e nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e con il Piano Socio Sanitario regionale, detta norme per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare. La presente legge regionale si pone l'obiettivo di favorire la permanenza a domicilio delle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, sostenendo anche le loro famiglie e di incoraggiare l'emersione del lavoro precario o irregolare di coloro che offrono assistenza.
2.
Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura della persona e della sua casa, aiuto prestato a domicilio anche in regime di convivenza familiare, non in rapporto di parentela con l'assistito, a favore di persone anziane o disabili, o minori in difficoltà, di qualunque età, in situazione di non autosufficienza e di solitudine, anche solo temporanea, spesso a rischio di istituzionalizzazione non voluta.
3.
L'assistente familiare costituisce un prezioso sostegno alla domiciliarità inserito nella rete di servizi, perché consente alle persone in difficoltà di continuare a vivere e a morire nella propria casa e nello stesso tempo dà sollievo e sicurezza alla famiglia, accompagnando la persona in difficoltà.
4.
Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse e attuate iniziative di:
a)
formazione;
b)
promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c)
informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d)
sostegno economico;
e)
monitoraggio e verifica degli interventi per la predisposizione di un progetto individualizzato, flessibile, articolato e continuamente valutato nell'ambito del sistema di rete regionale, del supporto alla domiciliarità articolato nei Piani Locali di Zona.
Art. 2
(Formazione)
1.
La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare con la collaborazione delle Province, come previsto dalla
L.R. n. 1/2004.
2.
Per essere ammessi ai percorsi formativi gli assistenti familiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
aver compiuto 18 anni;
b)
se extracomunitari essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c)
avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
d)
non avere a proprio carico carichi pendenti o sentenze passate in giudicato.
3.
Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di relazione di cura e aiuto rispetto a: igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche attinenti alla disabilità, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica garantita anche da adeguati ausili e interventi di domotica, capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi sociali e sanitari nonché, per le persone straniere, ad assicurare l'apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.
4.
Gli obiettivi del percorso formativo professionalizzante sono:
a)
qualificare e sostenere l'assistenza a domicilio fornita - a livello privato - dalle assistenti familiari;
b)
accompagnare e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti impegnati nel lavoro di cura, con particolare riferimento ai soggetti immigrati;
c)
prevedere percorsi formativi gratuiti, flessibili e personalizzati, articolati attraverso una formazione breve, della durata di 120 ore.
5.
A conclusione del percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto dopo un breve esame, nei confronti degli apprendimenti maturati in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi, a chi non avrà superato il 20% delle assenze. Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso, gli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona, compresi i titoli conseguiti all'estero, attestanti l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al seguente articolo 4.
6.
La Giunta regionale individua concretamente i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell'attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
Art. 3
(Promozione dell'inserimento lavorativo)
1.
Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all'inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza familiare domiciliare.
Art. 4
(Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1.
Le Province, in collegamento con i Punti Unici di Accesso dei distretti socio-sanitari, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare, nonché per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono, tramite i "Centri per l'Impiego", registri di persone "competenti" per aver frequentato i corsi di formazione, disponibili all'assistenza familiare domiciliare, con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui al comma 4 dell'articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell'area assistenziale.
2.
La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce con proprio atto i requisiti di iscrizione ai registri di cui al comma 1, gli obblighi degli iscritti, le modalità di tenuta, di accesso, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi provenienti dai registri.
Art. 5
(Attività di informazione e assistenza)
1.
Le Province, i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane, Enti Gestori del Servizio Socio-Assistenziale, anche con la collaborazione dei soggetti del privato sociale, garantiscono l'attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare. Gli enti e le forze sociali su nominate porranno il massimo impegno al fine di individuare tutti gli strumenti possibili e per cogliere ogni opportunità, ai diversi livelli e contesti, onde promuovere informazione e conoscenza diffusa sul lavoro degli assistenti familiari rispetto alle finalità dell'articolo 1 della presente legge, con attenzione prioritaria al sostegno alla domiciliarità; adeguati supporti economici saranno previsti per sostenere tali tipologie di promozione.
2.
Le attività di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell'avvio e nella gestione del rapporto di lavoro "regolare" con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto all'assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
Art. 6
(Interventi di sostegno economico)
1.
La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso intese con gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali (Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane), ASL, Province, Terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l'erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2.
La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
a)
i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;
b)
i requisiti necessari ai fini dell'ammissione al contributo con riferimento, in particolare:
1)
alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata con l'Indicatore della situazione economica equivalente( ISEE);
2)
alla situazione di non autosufficienza, debitamente certificata;
3)
alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all'assistenza familiare domiciliare;
c)
la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1); 2) e 3) della lettera b) del presente comma.
3.
I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 2.
4.
Il contributo mensile è erogato dagli Enti Gestori del Servizio Socio-Assistenziale, anche d'intesa con le ASL ove coinvolte nelle singole situazioni, sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione disabile residente nell'ambito territoriale di riferimento.
5.
I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con le leggi regionali.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa il Consiglio Regionale circa l'attuazione della presente legge evidenziando i risultati da essa ottenuti nell'ambito del sostegno e della qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare e le eventuali necessarie modificazioni da apportare.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a)
in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l'attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole bisognose di cura e le famiglie;
b)
la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della selezione dei soggetti formati;
c)
in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all'attività assistenza familiare domiciliare.
3.
La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, attiva processi di monitoraggio e verifica.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per il biennio 2009 - 2010 alla spesa corrente, pari a 20.000.000 di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'UPB 19011, è ripartita nel seguente modo:
a)
per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, la spesa di Euro 1.000.000;
b)
per gli oneri derivanti dagli interventi di sostegno economico di cui all'articolo 6, la spesa di Euro 19.000.000;
c)
agli oneri previsti dal comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).