Disegno di legge regionale n. 573 presentato il 21 ottobre 2008
Riconoscimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola di speciali condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Con la presente legge, la Regione Piemonte riconosce, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, speciali condizioni di autonomia alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in ragione dei suoi marcati caratteri di montanità, sia con riferimento al territorio che alla popolazione residente, attraverso l'applicazione concreta dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza al fine di individuare compiti e funzioni amministrativi che esprimano e valorizzino le particolarità territoriali, sociali ed economiche della provincia medesima.
2. 
In particolare, le condizioni di autonomia di cui al comma 1, riguardano i seguenti ambiti:
a) 
agricoltura, caccia e pesca;
b) 
turismo;
c) 
montagna e foreste;
d) 
demanio idrico;
e) 
aree protette.
Art. 2 
(Trasferimento di funzioni)
1. 
In riferimento ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le seguenti funzioni amministrative, fatti salvi i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla lettera e), numero 1):
a) 
agricoltura, caccia e pesca:
1) 
promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari zootecniche di montagna;
b) 
turismo:
1) 
gestione delle attività relative all'offerta e all'accoglienza turistica;
c) 
montagna e foreste:
1) 
programmazione provinciale degli interventi di sviluppo per il settore forestale, secondo metodologie definite dalla Giunta regionale, e individuazione delle priorità di intervento in coordinamento con le comunità montane;
d) 
demanio idrico:
1) 
determinazione dei canoni di concessione di derivazione o di attingimento delle acque pubbliche, sulla base dei parametri di riferimento unitario regionale definiti con provvedimento della Giunta regionale;
2) 
riscossione dei canoni di concessione di derivazione o di attingimento delle acque pubbliche, introito dei relativi proventi nella misura del 90 per cento e versamento alla Regione del restante 10 per cento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale volti a garantire il coordinamento delle relative attività di gestione;
3) 
introito della quota regionale del 30 per cento del canone a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente, di cui all' articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
e) 
aree protette:
1) 
è delegata, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle Zone di protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non coincidenti con le aree protette a gestione nazionale e regionale.
2. 
Le funzioni relative all'offerta e accoglienza turistica, di cui al comma 1, lettera b) comprendono, nell'ambito della programmazione regionale, la gestione:
a) 
dei finanziamenti di cui alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici);
b) 
delle agevolazioni a favore di imprese operanti nel settore turistico, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica).
3. 
Sono trasferite alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le funzioni amministrative, ivi compresi gli adempimenti relativi alla gestione della banca dati garantendo l'interconnessione tra le banche dati dei due enti, già delegate con la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine), come da ultimo modificata dalla legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.
Art. 3 
(Trasferimento di ulteriori funzioni)
1. 
Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 2, nelle more di un generale riordino della materia agricoltura caccia e pesca, la Provincia del Verbano Cusio Ossola esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) 
adempimenti connessi alla gestione della caccia programmata, ad eccezione di quelli previsti dall' articolo 16, comma 8 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
b) 
approvazione dei piani di prelievo selettivo e di prelievo numerico;
c) 
predisposizione del calendario venatorio unico integrativo provinciale;
d) 
istituzione di aree a gestione venatoria specifica.
Art. 4 
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette), come sostituita dall' articolo 13, comma 6 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 32 (Istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Severo), è soppressa.
2. 
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, come sostituita dall' articolo 13, comma 6 della l.r. 32/1995, la parola: "due", è sostituita dalla seguente: " cinque".
Art. 5 
2. 
Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 32/1995, la parola: "due", è sostituita dalla seguente: "cinque".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/1995, dopo le parole: "Parco naturale", sono inserite le seguenti: ", sentita la Provincia,".
Art. 6 
(Disposizioni attuative e finanziarie)
1. 
La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è stabilita, ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia del Verbano Cusio Ossola, contestualmente alla definizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite ed alla determinazione della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi.
2. 
Ai fini della definizione delle risorse di cui al comma 1, si tiene conto delle spese di funzionamento e di quelle di intervento, nonché dei proventi direttamente introitati dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a concertare, in via sperimentale, con la Provincia del Verbano Cusio Ossola la programmazione di interventi di settore relativamente all'impiantistica sportiva, all'edilizia scolastica ed a ulteriori ambiti da individuare successivamente.
4. 
Ulteriori modalità funzionali ed organizzative sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia del Verbano Cusio Ossola.