Proposta di legge regionale n. 572 presentata il 01 ottobre 2008
Promozione ed utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva, di ospitalità turistica e nella residenzialità socio assistenziale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in coerenza con i principi stabiliti dalla Legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) incentiva gli interventi a sostegno della filiera corta dei prodotti agroalimentari piemontesi per promuovere il rapporto diretto tra consumatori e produttori.
2. 
Nell'ambito della finalità di recupero di identità dei diversi territori regionali, la Regione promuove l'educazione alimentare, l'informazione l'orientamento al consumo consapevole da parte dei cittadini.
3. 
A tal fine, la Regione con la presente legge disciplina interventi per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità turistica e residenzialità socio assistenziale nell'ambito del territorio regionale.
4. 
La Giunta regionale emana appositi bandi per il sostegno dei soggetti esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio piemontese che garantiscano l'utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale secondo le modalità stabilite dalla presente legge ed integrate da apposito regolamento.
Art. 2 
(Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei servizi di ristorazione collettiva, di ospitalità turistica e di residenzialità socio assistenziale)
1. 
Per partecipare ai bandi previsti dall'art. 1 comma 4 i soggetti esercenti attività di ristorazione collettiva, di ospitalità turistica e di residenzialità socio assistenziale dovranno garantire che per i pasti somministrati siano privilegiati negli acquisti gli alimenti della filiera corta in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli complessivi, anche trasformati, impiegati all'anno.
2. 
Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli della filiera corta in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. 
L'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
Art. 3 
(Promozione di accordi di filiera corta)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove la stipula di accordi tra produttori agricoli operanti nel territorio piemontese e operatori del settore della ristorazione, dell'ospitalità turistica e della residenzialità socio assistenziale per assicurare la fruibilità di prodotti agroalimentari e bevande, con particolare riguardo ai vini piemontesi, a prezzi agevolati ai soggetti che rispettino i parametri di cui all'art. 2.
Art. 4 
(Contrassegno regionale riservato alle imprese esercenti attività di ristorazione collettiva ed attività di ospitalità)
1. 
Alle imprese esercenti attività di ristorazione collettiva e di ospitalità operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino in misura non inferiore al 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli della filiera corta, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito contrassegno le cui caratteristiche sono determinate con specifica delibera della Giunta regionale.
2. 
L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto dei prodotti stessi che devono indicarne origine, natura, qualità e quantità.
3. 
Le imprese di cui al comma 1 verranno inserite in un apposito circuito regionale integrato nelle attività promozionali della Regione Piemonte. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo del contrassegno e il programma di valorizzazione del circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici contributi.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento della spesa del biennio 2009-2010, allo stanziamento pari a un milione di euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA11031 (Agricoltura Sviluppo agro-industriale Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).