Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Art. 1
(Finalità della legge)
1.
Obiettivo della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, di seguito chiamato codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 2
(Commissione regionale)
1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice medesimo.
2.
La commissione è composta dai membri di diritto, elencati al all'articolo 137, comma 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione Piemonte competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale, ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
3.
I membri nominati dalla regione devono avere qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e sono scelti nell'ambito di terne designate dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.
4.
La commissione, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore ai cinque anni.
5.
Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della commissione.
Art. 3
(Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche)
1.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
a)
realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
b)
nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali, o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c)
interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento, o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi, ovvero a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d)
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili superiori a 100 kilowatt di picco;
e)
impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 3.000 kilowatt;
f)
linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
g)
funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
h)
trasformazioni di aree boscate superiori a 50.000 metri quadrati.
2.
Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono obbligatoriamente, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio dell'articolo 4.
Art. 4
(Commissione locale per il paesaggio)
1.
I comuni delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o in forma associata, una commissione con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dal comma 3 dello stesso articolo.
2.
Ogni commissione è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie e la gestione del patrimonio naturale.
3.
I membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.
4.
Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dal comune.
5.
I membri della commissione durano in carica per un periodo non superiore ai cinque anni.
6.
I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.
Art. 5
(Norme transitorie)
1.
La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.
Art. 6
(Modifiche all' articolo 15 della l.r. 20/1989)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) è sostituito dal seguente:
.
" 3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della sub delega da parte dei comuni e, in caso di ripetute violazioni nel rilascio delle autorizzazioni può proporre al Consiglio regionale di revocare la sub delega."
Art. 7
(Abrogazioni)
1.
Al comma 9 dell' articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' articolo 8 della l.r. 20/1989, sono soppresse le parole: ", propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio".
2.
Gli articoli 12, 13, 13 bis e 14 della l.r. 20/1989 sono abrogati.