Disegno di legge regionale n. 570 presentato il 23 settembre 2008
Provvedimenti per la tutela dei consumatori.

Art. 1 
(Principi e obiettivi)
1. 
La Regione ispira e conforma la propria azione a canoni di tutela e valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).
2. 
Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni esponenziali degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete alla definizione dei contenuti delle politiche di tutela.
Art. 2 
(Azioni regionali)
1. 
La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.
2. 
In particolare la Regione:
a) 
raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;
b) 
monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;
c) 
promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;
d) 
agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;
e) 
intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;
f) 
attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;
g) 
favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in età scolare;
h) 
promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie più direttamente attinenti la tutela del consumatore;
i) 
informa i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge anche mediante apposito portale informatico.
3. 
La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o società controllate assoggettate al vincolo di organicità, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori, con le autonomie locali e funzionali, con l'Università o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attività di cui al comma 2.
4. 
La Regione promuove altresì, con il concorso delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di categoria, e delle Camere di commercio, iniziative di contrasto al carovita.
Art. 3 
(Atti a valenza programmatica)
1. 
Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la promozione del consumerismo di cui all'articolo 4 e la Commissione consiliare competente approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorità d'intervento in campo consumeristico.
2. 
Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, approva il programma di attività con il quale vengono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie complessivamente disponibili.
3. 
Il programma di attività annuale contempla i seguenti tipi di intervento:
a) 
sportelli d'informazione e assistenza ai consumatori;
b) 
iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
c) 
contributi a progetti di iniziativa associazionistica;
d) 
contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.
Art. 4 
(Consulta regionale per la promozione del consumerismo)
1. 
È istituita la Consulta regionale per la promozione del consumerismo composta dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.
2. 
Compete alla Consulta di:
a) 
esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela del consumatore;
b) 
su espressa richiesta della competente commissione consiliare, esprimere pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
c) 
sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
d) 
proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;
e) 
promuovere il coordinamento fra le associazioni anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori;
f) 
designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rispettiva rappresentatività delle associazioni proponenti;
g) 
indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori, incaricate degli adempimenti di cui all' articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3.
3. 
I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.
Art. 5 
(Funzionamento della Consulta regionale per la promozione del consumerismo)
1. 
I membri della Consulta di cui all'articolo 4, comma 1, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.
2. 
La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
3. 
Le modalità di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dalla Giunta stessa dettate, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell'organo.
4. 
Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali, in particolare, i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali.
5. 
La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà degli aventi titolo.
6. 
La partecipazione alle sedute comporta esclusivamente il diritto al rimborso delle spese sostenute.
7. 
Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.
Art. 6 
(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)
1. 
È istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. 
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) 
presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale;
b) 
avvenuta costituzione, da almeno tre anni, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
c) 
tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) 
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;
e) 
tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;
f) 
svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;
g) 
non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire, gli stessi, la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. 
I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), devono essere certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. 
L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.
5. 
Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
6. 
La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.
7. 
L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.
Art. 7 
(Sportelli del consumatore)
1. 
La Giunta regionale, destinando appositi finanziamenti, favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni di cui all'articolo 6, in grado di fornire al cittadino informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela del consumatore e degli utenti.
2. 
Con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, sono stabiliti:
a) 
i requisiti minimi di capacità economica ed organizzativa che le associazioni devono possedere per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;
b) 
i requisiti minimi di carattere strutturale e organizzativo che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;
c) 
il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti territoriali nei quali insediarli;
d) 
l'ammontare della contribuzione, che non potrà in ogni caso superare il novanta per cento delle spese ammissibili, nonché il periodo, non inferiore al biennio, al quale rapportarla;
e) 
le modalità ed i criteri di scelta dell'associazione beneficiaria che dovranno contemplare l'attivazione di una procedura pubblica di selezione dell'offerta migliore sotto il profilo del servizio offerto;
f) 
l'eventuale fissazione di un limite al numero degli sportelli finanziabili per singola associazione.
3. 
La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la puntuale verifica della corretta gestione degli sportelli e definisce le penali da applicare in caso di inottemperanza alle modalità di gestione concordate.
4. 
Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione dall'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo non inferiore ad anni uno.
5. 
La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli che valga a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare l'erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.
Art. 8 
(Servizi pubblici regionali)
1. 
Le disposizioni dettate con riferimento ai servizi pubblici locali dall' articolo 2, comma 461 della l. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), trovano applicazione anche rispetto ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei servizi sanitari in quanto già regolati da apposita disciplina.
Art. 9 
(Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica)
1. 
In coerenza con gli indirizzi e i programmi di cui all'articolo 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), la Giunta regionale finanzia la realizzazione, da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, di progetti a specifica valenza consumeristica dalle stesse presentati.
2. 
La Giunta regionale stabilisce:
a) 
le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare;
b) 
le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
c) 
l'entità massima del contributo concedibile;
d) 
i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili;
e) 
le modalità di erogazione dei contributi.
3. 
Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni presentano i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano già stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici.
4. 
Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l'elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.
Art. 10 
(Contributi alle spese legali)
1. 
Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all'esperimento di un'azione collettiva da parte delle associazioni di cui all'articolo 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine effettivamente sostenute e non già, a diverso titolo, rimborsate.
2. 
L'ammissibilità dell'istanza è condizionata alla prevalente, ancorché non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1.
3. 
Le modalità per l'erogazione del contributo sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.
Art. 11 
(Disposizioni attuative)
1. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione definisce:
a) 
le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5;
b) 
i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) ed f);
c) 
i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;
d) 
le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10.
2. 
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, delle associazioni che, avendone titolo, hanno presentato istanza.
3. 
Entro 20 giorni dalla data di iscrizione, le associazioni di cui all'articolo 6 designano i membri da nominare nell'ambito della Consulta di cui all'articolo 4.
4. 
Entro 10 giorni dall'ultima delle designazioni da parte delle associazioni, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta, ai sensi dell'articolo 5 comma 1.
Art. 12 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici) ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle Camere di commercio.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.
3. 
Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.
Art. 13 
(Clausola valutativa)
1. 
Ogni due anni la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione di analisi dell'attuazione delle politiche di tutela del consumatore contenente:
a) 
le modalità di selezione degli sportelli del consumatore e di assegnazione di contributi alle associazioni dei consumatori;
b) 
l'analisi dei contatti avuti dagli sportelli con consumatori e utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;
c) 
l'assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori per le iniziative di cui all'articolo 3 comma 3, lettere c) e d) e per l'esercizio di azioni collettive ai sensi dell'articolo 10;
d) 
l'attività della Consulta regionale per la promozione del consumerismo;
e) 
l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 461 della legge 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali;
f) 
gli interventi realizzati dalla Regione direttamente o per il tramite degli enti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
Art. 14 
(Norme transitorie)
1. 
Le associazioni che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 25 marzo 1985 n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), sono esonerate dall'obbligo della presentazione della documentazione afferente il requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f) e sono inserite nell'elenco, previa verifica del possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 6, senza soluzione di continuità agli effetti del riconoscimento regionale della loro rappresentatività.
2. 
Le Associazioni di cui al comma 1 ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anche successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
3. 
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 non si tiene conto, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale è entrata in vigore la presente legge, dell'obbligo di conformazione in materia bilancistica alle disposizioni regionali di cui articolo 6, comma 2, lettera e).
Art. 15 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 11, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
b) 
la legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 (Modifiche ed integrazioni della L. R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91.) ad esclusione degli articoli 10, 11 e 13.
Art. 16 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2009 - 2010 la spesa di 1.500.000 euro annui.
2. 
Ai relativi oneri imputati all'UPB 17021 (Tutela del Consumatore - Titolo I spese correnti), si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2009 - 2011.