Proposta di legge regionale n. 57 presentata il 20 giugno 2005
Normativa sull'occupazione abusiva del suolo per svolgere attività commerciali non autorizzate.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte disciplina e regolamenta con la presente legge, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il quale viene determinata la potestà legislativa delle Regioni, degli articoli 27, 28, 29, 30 del titolo X (Commercio al dettaglio su aree pubbliche) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.
2. 
La presente legge disciplina le norme generali e gli indirizzi cui i comuni devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Art. 2 
(Definizione di area pubblica)
1. 
Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Art. 3 
(Soggetti a cui si applicano le presenti norme)
1. 
Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge.
Art. 4 
(Occupazioni abusive)
1. 
Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. 
Per la cessazione delle occupazioni abusive il comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi degli articoli 670 e 671 del codice civile.
Art. 5 
(Sanzioni)
1. 
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste all'articolo 29, comma 1, del titolo X del d. lgs. 114/98 e la contestuale confisca delle merci.
2. 
Le merci confiscate ai sensi del comma 1 devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca stessa, a spese del trasgressore, sulla base di provvedimento emesso dal responsabile del competente ufficio comunale. Per quanto attiene ai generi alimentari confiscati le merci possono essere donate in beneficenza.
3. 
L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
Art. 6 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.