Disegno di legge regionale n. 567 presentato il 05 agosto 2008
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente.

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 1 
1. 
All' articolo 3, comma 1 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è aggiunta, infine, la seguente alinea:
" - i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, recante norme in materia di servizio idrico integrato."
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Art. 2 
1. 
All' articolo 12, comma 1 della l.r. 18/1984 dopo le parole: "programmi operativi comunali", sono aggiunte le seguenti: "o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d'ambito approvati dalle autorità d'ambito di cui alla l.r. 13/1997".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 18/1984, è inserito il seguente:
" 1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d'ambito ammissibili alle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d'intesa tra la Regione e le autorità d'ambito alla luce degli obiettivi della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifichi il loro ammortamento a valere sui rientri tariffari."
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Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Art. 3 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie) è sostituito dal seguente:
"
Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente)
1. Per l'anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell'Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad euro 0,70 per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque.
2. A far data dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.
3. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.
4. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale.
5. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale è delegata a emanare con proprio regolamento la disciplina dei canoni di cui al presente articolo, comprensiva delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere, la riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro e la disciplina del canone di cui al presente articolo in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.
"
2. 
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento relativi alla produzione dell'anno 2007.
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 4 
(Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)
1. 
Al fine di consentire la miglior utilizzazione dei sostegni economici previsti per una più razionale gestione delle risorse energetiche, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e le strategie di crescita sostenibile e durevole tese alla riduzione degli inquinamenti, la Giunta regionale emana uno o più regolamenti per la disciplina delle procedure amministrative per la realizzazione dei relativi impianti, nonché per la definizione delle norme necessarie alla loro sostenibilità ambientale, sulla base dei seguenti principi:
a) 
semplificazione delle procedure e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti;
b) 
significativo incremento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
c) 
conseguimento di una maggior efficienza energetica, attraverso la razionalizzazione dei consumi di energia;
d) 
compatibilità degli interventi con l'esigenza di garantire per le generazioni future l'integrità del patrimonio ambientale e in particolare delle risorse naturali.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 5 
(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)
1. 
In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alle sottoindicate violazioni:
a) 
da euro 100 a euro 500 in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti;
b) 
da euro 1.500 a euro 6.000, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni;
c) 
da euro 2.000 a euro 20.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale;
d) 
da euro 2.500 a euro 10.000 qualora non si osservino le prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
e) 
da euro 3.000 a euro 10.000 in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza;
f) 
da euro 3.000 a euro 20.000 in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste;
g) 
da euro 3.000 a euro 30.000, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità concedente.
2. 
Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto.
3. 
Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l'autorità concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorità concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
4. 
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 6.000. Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al presente comma è ridotta ad un quinto.
5. 
In caso di costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 20.000.
Art. 6 
(Temperamento del regime sanzionatorio)
1. 
In caso di violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 che non danno luogo a danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, l'addetto al controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.
2. 
Fermo restando l'obbligo di adozione delle prescrizioni nel medesimo dettate entro i tempi ivi stabiliti, il verbale di accertamento di cui al comma 1 non costituisce atto di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ed è trasmesso in copia all'autorità di controllo.
3. 
Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità di controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni e, ove accerti l'inosservanza anche parziale delle prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.
4. 
Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora l'addetto al controllo accerti una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini per lo stesso previsti, non si dà luogo all'avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove l'adempimento sia intervenuto spontaneamente prima dell'accertamento.
5. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano comunque alle violazioni relative all'effettuazione di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio.
Art. 7 
(Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)
1. 
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 5 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.
3. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
Art. 8 
(Abrogazioni)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
l' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica);
b) 
l' articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
c) 
l' articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee").