Proposta di legge regionale n. 564 presentata il 30 luglio 2008
Norme per la valorizzazione del profilo professionale e formativo dell'assistente familiare.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte intende valorizzare il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare favorendone la permanenza presso il domicilio e nel nucleo familiare dei soggetti beneficiari, indurre l'emersione dei rapporti di lavoro domestico non contrattualizzati, integrando l'offerta dei servizi sociali ed agevolandone l'incontro con la domanda nel settore della cura alla persona.
Art. 2 
(Valorizzazione del profilo professionale e formativo dell'assistente familiare e definizione)
1. 
Per i fini di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare.
2. 
Si definisce assistente familiare la persona la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia all'interno del clima domestico-familiare. Il suo ruolo consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività di pulizia, cura ed igiene della persona e dell'ambiente domestico, acquisto, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia, spesa e commissioni.
3. 
L'assistente familiare accompagna inoltre l'assistito e lo supporta nelle attività quotidiane che si svolgono all'esterno del proprio domicilio e nel disbrigo di pratiche amministrative, si relaziona con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di svolgere in autonomia gli adempimenti connessi.
4. 
Gli assistenti familiari iscritti al registro di cui all'articolo 7 possono prestare la propria attività a favore dell'assistito accedendo alle strutture ospedaliere, case di cura, case di riposo, private e pubbliche, esibendo il tesserino di riconoscimento.
Art. 3 
(Corsi di formazione per assistenti familiari)
1. 
La Regione Piemonte eroga contributi ai soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, che organizzano corsi di formazione gratuiti per lo svolgimento dell'attività di assistente familiare.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e individua i sistemi di certificazione dei corsi di formazione.
Art. 4 
(Oggetto dei corsi di formazione)
1. 
I corsi di formazione di cui all'articolo 3 seguono un modello formativo, stabilito in 100 ore, articolato come segue:
a) 
lingua e cultura italiana (24 ore);
b) 
assistenza alla persona (32 ore);
c) 
legislazione (8 ore);
d) 
contesto socio istituzionale (4 ore);
e) 
alimentazione (10) ore;
f) 
igiene degli ambienti;
g) 
comunicazione (12 ore).
2. 
Al termine del corso il soggetto organizzatore rilascia un attestato di partecipazione a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive del corso base.
Art. 5 
(Corsi di formazione multimediali)
1. 
I corsi di formazione per assistenti familiari possono, in alternativa, essere seguiti in forma multimediale tramite dvd predisposti e forniti gratuitamente dai soggetti organizzatori.
2. 
In tale caso l'attestato di partecipazione è rilasciato a seguito di un test di verifica, tenuto presso il soggetto organizzatore, circa l'apprendimento delle materie del corso.
Art. 6 
(Requisiti per la partecipazione ai corsi di formazione per assistente familiare)
1. 
I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione di cui agli articoli 4 e 5 devono:
a) 
avere compiuto il 18° anno di età;
b) 
nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
c) 
avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
d) 
non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.
Art. 7 
(Istituzione del registro pubblico regionale degli assistenti familiari)
1. 
Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di assistenza familiare è istituito il registro pubblico regionale degli assistenti familiari, unico per l'intera Regione, articolato per ambiti provinciali.
2. 
Il registro degli assistenti familiari raccoglie i nominativi dei lavoratori e lavoratrici del settore, è aggiornato almeno ogni sei mesi con modalità idonee a consentirne la consultazione mediante supporto informatico da parte degli utenti. I centri per l'impiego e le associazioni datoriali di categoria promuovono e garantiscono la tenuta del registro. I lavoratori iscritti al registro possono richiedere che venga loro indicata la disponibilità a valutare proposte lavorative.
3. 
Il registro consiste in un data base contenente i dati essenziali quali nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, titoli di studio e professioni, esperienze lavorative e ogni altra informazione suppletiva fornita dagli interessati.
4. 
Possono iscriversi al registro coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, in possesso dell'attestato di partecipazione.
5. 
Le domande di iscrizione al registro devono pervenire all'amministrazione competente su apposito modulo predisposto dalla stessa.
6. 
La documentazione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)").
7. 
All'assistente familiare iscritto al registro viene rilasciato un apposito tesserino identificativo in cui risultino le generalità, la data di iscrizione al registro, il periodo di validità e la foto. L'iscrizione al registro è gratuita ed ha validità annuale.
Art. 8 
(Attività di informazione, promozione e qualificazione)
1. 
La Regione Piemonte svolge attività di informazione rivolta alle famiglie e agli assistenti familiari finalizzata a far conoscere ogni iniziativa adottata per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. 
La Regione Piemonte eroga contributi a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro:
a) 
per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza nella stipula di contratti di lavoro e per la gestione degli aspetti previdenziali e assicurativi;
b) 
per la stampa e la diffusione di opuscoli informativi rivolti agli assistenti familiari e alle famiglie delle persone assistite;
c) 
per l'organizzazione di incontri e seminari di approfondimento delle tematiche legate al lavoro di cura e ai bisogni assistenziali delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie.
3. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.
4. 
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale circa il monitoraggio delle iniziative avviate e la valutazione dei risultati.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2009-2010, è previsto uno stanziamento annuo di 1.000.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA20051 (Sanità Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).