Disegno di legge regionale n. 563 presentato il 29 luglio 2008
Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona.

Art. 1 
(Istituzione)
1. 
È istituito il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), classificato di rilievo regionale ai sensi dell' articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
Art. 2 
(Confini)
1. 
I confini del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, incidenti sul territorio dei Comuni di Antrona Schieranco e di Viganella, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000.
2. 
Il territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alta valle Antrona".
Art. 3 
(Finalità)
1. 
Le finalità dell'istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della l.r. 12/1990, nell' articolo 92 della l.r. 44/2000, come inserito dall' articolo 9 della l.r. 5/2001, sono le seguenti:
a) 
tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali, le tradizioni e le attività caratteristiche dell'area protetta;
b) 
promuovere, riorganizzare, sostenere e valorizzare le attività agricole che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale, che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse e che meglio si integrano e partecipano ad un processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica ed alla definizione ed al mantenimento di corridoi ecologici;
c) 
riqualificare il patrimonio forestale valorizzando le pratiche silvocolturali e le consuetudini delle popolazioni locali;
d) 
garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
e) 
promuovere, organizzare e sostenere la ricostruzione ed il ripristino di tali risorse e valori;
f) 
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche;
g) 
promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria ed utile per consentire la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
h) 
garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
Art. 4 
(Gestione)
1. 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente che, all'entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero istituito con la legge regionale 14 marzo 1995, n. 32.
2. 
L'Ente di gestione di cui al comma 1 assume la denominazione di Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola.
3. 
Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola è così composto:
a) 
un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella;
b) 
un rappresentante della Comunità montana Valli Antigorio, Formazza e Divedro;
c) 
un rappresentante della Comunità montana Valle Antrona;
d) 
due rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
e) 
un rappresentante della Regione Piemonte;
f) 
due membri nominati dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno dalle Associazioni ambientaliste.
Art. 5 
(Personale)
1. 
Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica rideterminata ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).
Art. 6 
(Norme di salvaguardia)
1. 
Nel territorio del Parco naturale della Valle Antrona trova applicazione il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:
a) 
aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste dal piano d'area;
b) 
aprire e gestire discariche;
c) 
esercitare l'attività di motocross;
d) 
impiegare motoslitte per finalità sportive o ricreative.
2. 
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.
3. 
L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.
4. 
Le norme relative alla gestione ed all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 12/1990.
5. 
Per le specie faunistiche presenti nel Parco naturale ed elencate nell'allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r medesimo.
6. 
L'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco naturale è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.
7. 
L'utilizzo e la fruizione del Parco naturale sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 7 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sul territorio del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è affidata:
a) 
agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola;
b) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) 
agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
d) 
al Corpo forestale dello Stato;
e) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.
Art. 8 
(Piano d'area)
1. 
Il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona è soggetto a piano d'area ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.
2. 
Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola, i Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, la Comunità montana Antigorio, Formazza e Divedro, la Comunità montana Valle Antrona, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Regione Piemonte.
3. 
Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione del Parco naturale, dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola, che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni di Antrona Schieranco, Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo, Viganella, alla Comunità montana Antigorio, Formazza e Divedro, alla Comunità montana Valle Antrona, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed alla Regione Piemonte e ne da notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
4. 
L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Alta Val d'Ossola esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione del piano d'area definitivo.
5. 
La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 9 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000.00.
3. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e di cui all'articolo 10, comma 2, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
4. 
L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 10, comma 3, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
5. 
L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
6. 
L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 3 e 4, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia del Verbo-Cusio-Ossola, ai sensi dell' articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000.
7. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).
Art. 10 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
3. 
Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).
Art. 11 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona, stimati per l'anno 2008 complessivamente in euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, e ripartiti in euro 100.000,00 euro come spesa di investimento ed in euro 100.000,00 euro come spesa corrente, si provvede, con riferimento agli stanziamenti previsti con il bilancio per l'esercizio finanziario 2008, nell'ambito della disponibilità dei capitoli di competenza dei Settori Gestione e Pianificazione Aree protette e riferiti per quanto riguarda le spese di investimento alle unità previsionali di base (UPB) DA10132 (Ambiente - Gestione aree protette - Titolo I spese di investimento) e (UPB) DA10122 (Ambiente - Pianificazione aree protette - Titolo I spese di investimento) e per quanto riguarda le spese correnti alle unità previsionali di base (UPB) DA10131 (Ambiente - Gestione aree protette - Titolo II spese correnti) e (UPB) DA10121 (Ambiente - Pianificazione aree protette - Titolo II spese correnti).
2. 
Per gli esercizi finanziari 2009 e seguenti si fa fronte con le relative leggi finanziarie ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Art. 12 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 32.

Allegato A. 
OMISSIS