Proposta di legge regionale n. 562 presentata il 29 luglio 2008
Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la terapia assistita con animali e l'attività assistita con animali e ne riconosce il valore terapeutico e riabilitativo nella cura di soggetti affetti da patologie neuro e psicomotorie.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Si definisce terapia assistita con animale ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o problematiche psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico livello potenziale di capacità operativa.
2. 
Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo educativo finalizzato a promuovere la cultura ambientale presso strutture scolastiche - educative e presso strutture residenziali e semiresidenziali, finalizzato a migliorare il benessere dei soggetti interessati.
Art. 3 
(Ambiti applicativi)
1. 
La terapia assistita con animale e l'attività assistita con animali possono essere praticate in ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.
Art. 4 
(Soggetti abilitati alla terapia assistita con animale e all'attività assistita con animale)
1. 
La terapia assistita con animali e l'attività assistita con animale sono svolte da professionisti operanti nel campo socio-sanitario iscritti nel registro regionale dei pet terapisti di cui all'articolo 5.
Art. 5 
(Registro regionale dei pet terapisti)
1. 
È istituito presso ogni sede di azienda sanitaria regionale il registro regionale dei pet terapisti.
2. 
I soggetti che intendono iscriversi al registro regionale di cui al precedente comma devono:
a) 
essere in possesso di una qualifica nel settore socio-sanitario;
b) 
aver approfondito la conoscenza dell'animale coinvolto nella pet therapy attraverso corsi o master di medicina comportamentale o etologia;
c) 
essere in possesso di un animale opportunamente educato alla attività di pet therapy;
d) 
avere un'idoneità clinica strumentale e metodologica di osservazione del comportamento del cane in terapia;
e) 
avere conoscenza e padronanza della relazione multidisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e competenze etologiche e psicologiche degli animali.
Art. 6 
(Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali)
1. 
Possono essere coinvolti in programmi di terapia assistita con animali e di attività assistita con animali, gli animali appartenenti a specie domestiche quali:
a) 
cani;
b) 
gatti;
c) 
equini;
d) 
suini;
e) 
ovini;
f) 
caprini;
g) 
conigli.
2. 
Possono unicamente essere coinvolti nei programmi di cui al precedente comma gli animali considerati domestici.
Art. 7 
(Formazione ed educazione dell'animale)
1. 
All'animale coinvolto nella terapia assistita e nell'attività assistita sono impartite, da medici veterinari comportamentalisti o da etologi, la formazione e l'educazione specifica rispetto al tipo di attività svolta in ausilio al terapeuta.
2. 
La formazione e l'educazione dell'animale devono tenere conto dell'inclinazione naturale dello stesso e hanno l'obiettivo di evitare situazioni di stress per l'animale e il pregiudizio dell'incolumità del paziente.
3. 
Gli animali non devono avere un'età inferiore ai dodici mesi e devono essere regolarmente sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute.
4. 
Il programma sanitario di cui al precedente comma è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
5. 
Sono esclusi dalla terapia assistita con animali e dall'attività assistita con animali i cani adulti provenienti o residenti in canili.
Art. 8 
(Gruppo di lavoro per la terapia e l'attività assistite con animali)
1. 
È istituito, presso l'Assessorato regionale alla Sanità, il Gruppo di lavoro per la terapia assistita con animali e l'attività assista con animali a cui è attribuito il compito di predisporre un progetto generale di terapia assistita con animali e di attività assistita con animali in funzione delle esigenze dei pazienti, degli obiettivi e delle finalità della terapia con animali.
2. 
Il progetto di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. 
Il Gruppo per la terapia assistita con animali e l'attività assistita con animali monitora l'attuazione del progetto generale.
4. 
Il Gruppo per la terapia e l'attività assistita con animali è così composto:
a) 
uno psichiatra;
b) 
un neuropsichiatra infantile;
c) 
un terapista della riabilitazione (psicomotricista - logopedista - fisioterapista);
d) 
un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
e) 
un medico veterinario comportamentalista (con competenza in pet therapy);
f) 
un etologo (con competenza in pet therapy);
g) 
un medico veterinario zooiatra;
h) 
un filosofo di bioetica.
5. 
Il Gruppo per la terapia assistita con animali e l'attività assistita con animali svolge le seguenti funzioni:
a) 
verifica dei requisiti degli enti, delle associazioni o dei privati che sul territorio regionale intendono praticare la pet therapy;
b) 
individuazione dei criteri e delle procedure per la certificazione di tali enti, associazioni o privati;
c) 
valutazione della validità di progetti di terapia assistita con animali e di attività assistita con animali proposti al fine di garantire il benessere dei fruitori degli interventi e degli animali coinvolti;
d) 
valutazione dei requisiti professionali delle figure coinvolte in progetti di terapia assistita con animali e di attività assistita con animali;
e) 
verifica del regolare svolgimento dei progetti e che siano rispettati i requisiti per tutelare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti;
f) 
consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
g) 
creazione e gestione della banca dati degli enti, associazioni o privati abilitati ad erogare un servizio di terapia assistita con animali o di attività assistita con animali disponibile per chiunque voglia avvalersi di un intervento di pet therapy.
Art. 9 
(Norme di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di Pet Therapy e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto in Pet Therapy.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2009-2010, è previsto uno stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA20021 (Sanità Prevenzione sanitaria Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, alla cui copertura si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).