Proposta di legge regionale n. 560 presentata il 23 luglio 2008
Introduzione di un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
In armonia con quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto, la Regione Piemonte promuove politiche in campo energetico volte a diffondere l'uso razionale dell'energia ed a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
2. 
Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nonché al fine di favorire il contenimento dei consumi e della spesa energetica da parte degli enti pubblici, la presente legge introduce, all'articolo 2, un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione estiva.
Art. 2 
(Limite minimo della temperatura ambiente)
1. 
Durante i mesi estivi o comunque quando la temperatura ed il grado di umidità percentuale dell'aria rendono opportuna l'attivazione di impianti termici di climatizzazione estiva, negli edifici pubblici e di uso pubblico la temperatura ambiente non deve essere inferiore al valore di 24 °C.
Art. 3 
(Informazione)
1. 
La Giunta regionale predispone una campagna di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico rivolta ai cittadini affinché, anche negli edifici privati, venga mantenuta la temperatura dell'aria negli ambienti entro il limite minimo fissato al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, è previsto lo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA10081 (Ambiente Programm. risparmio in materia energetica Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'unità previsionali di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
3. 
Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA10081, in termini di competenza, del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).