Incentivi per la copertura e il mascheramento che riducono l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi.
Primo firmatario
Altri firmatari
CASONI WILLIAM CIRIO ALBERTO DUTTO CLAUDIO MONTEGGIA STEFANO PEDRALE LUCA SCANDEREBECH DEODATO TOSELLI PIETRO FRANCESCO VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio quale elemento essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.
2.
A tal fine la Regione sostiene il recupero del patrimonio paesaggistico attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di coperture e mascheramenti che riducano l'impatto ambientale degli impianti produttivi presenti sul territorio.
Art. 2
(Beneficiari)
1.
La Regione eroga i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, alle imprese singole o associate e alle cooperative con sede operativa sul territorio regionale.
Art. 3
(Erogazione contributo)
1.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa sostenuta dai soggetti richiedenti. Il contributo è concesso in conto capitale e non può superare il limite dei cinquanta mila euro per ogni intervento.
2.
L'erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione di interventi, coperture o altre forme di mascheramento che riducano l'impatto ambientale delle strutture industriali e artigianali. Il suddetto contributo è erogato direttamente al soggetto richiedente ed è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale, regionale, statale o comunitaria.
3.
Alla domanda di contributo sono allegati:
a)
il progetto dell'intervento redatto da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale;
b)
un'analisi paesaggistica dell'area antecedente e successiva all'intervento;
c)
una dichiarazione che attesti la conformità dell'opera con le normative urbanistiche vigenti;
d)
le fatture attestanti la spesa sostenuta.
Art. 4
(Fondo destinato all'erogazione dei contributi)
1.
La Giunta regionale è autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi.
Art. 5
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione che stabilisce:
a)
i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b)
la documentazione da allegare alle richieste di contributo;
c)
i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo;
d)
le specifiche tecniche e i parametri degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi;
e)
i termini e le modalità di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione;
f)
le sanzioni previste per i casi di dichiarazioni mendaci.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri in conto capitale il cui stanziamento nel biennio 2009-2010 ammonta a 2.500.000,00, annui, in termini di competenza, ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA8002 (Progr. strategica, politiche territ. ed edilizia Segreteria direzione 08 Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).