Proposta di legge regionale n. 557 presentata il 26 giugno 2008
Incentivi per la copertura e il mascheramento che riducono l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio quale elemento essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.
2. 
A tal fine la Regione sostiene il recupero del patrimonio paesaggistico attraverso la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di coperture e mascheramenti che riducano l'impatto ambientale degli impianti produttivi presenti sul territorio.
Art. 2 
(Beneficiari)
1. 
La Regione eroga i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, alle imprese singole o associate e alle cooperative con sede operativa sul territorio regionale.
Art. 3 
(Erogazione contributo)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa sostenuta dai soggetti richiedenti. Il contributo è concesso in conto capitale e non può superare il limite dei cinquanta mila euro per ogni intervento.
2. 
L'erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione di interventi, coperture o altre forme di mascheramento che riducano l'impatto ambientale delle strutture industriali e artigianali. Il suddetto contributo è erogato direttamente al soggetto richiedente ed è cumulabile con altre forme di contribuzione comunale, regionale, statale o comunitaria.
3. 
Alla domanda di contributo sono allegati:
a) 
il progetto dell'intervento redatto da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale;
b) 
un'analisi paesaggistica dell'area antecedente e successiva all'intervento;
c) 
una dichiarazione che attesti la conformità dell'opera con le normative urbanistiche vigenti;
d) 
le fatture attestanti la spesa sostenuta.
Art. 4 
(Fondo destinato all'erogazione dei contributi)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi.
Art. 5 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento di attuazione che stabilisce:
a) 
i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b) 
la documentazione da allegare alle richieste di contributo;
c) 
i criteri e le priorità per l'ammissione al contributo;
d) 
le specifiche tecniche e i parametri degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi;
e) 
i termini e le modalità di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione;
f) 
le sanzioni previste per i casi di dichiarazioni mendaci.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri in conto capitale il cui stanziamento nel biennio 2009-2010 ammonta a 2.500.000,00, annui, in termini di competenza, ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DA8002 (Progr. strategica, politiche territ. ed edilizia Segreteria direzione 08 Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).