Disegno di legge regionale n. 554 presentato il 23 giugno 2008
Asssestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie.

Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2007)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, determinato in euro 278.771.794,86 è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2008 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) è sostituito dal seguente: "Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria del fondo di cui all'UPB DA 09012 del Bilancio di previsione per gli anni finanziari interessati".
Art. 4 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 14 della l.r. 12/2008 è sostituito dal seguente: "Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB DA15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010".
Art. 5 
(Integrazione elenco 1)
1. 
Nell'elenco 1 relativo ai capitoli di spese obbligatorie è inserito quello n. 157151 dell'UPB DA20091.
Art. 6 
(Pagamento delle utenze del CFS)
1. 
Per l'anno 2008 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all'articolo 8 della convenzione tra Regione Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per le attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell'ambito delle competenze regionali.
Art. 7 
(Variazioni al bilancio pluriennale 2008-2010)
1. 
Nelle previsioni del bilancio pluriennale 2008-2010 sono inserite per gli anni 2009-2010 le seguenti variazioni:
"
Entrata
- UPB Anno 2009 Anno 2010;
- DA0902 + 221.443.431 + 104.752.564;
- Spesa;
- UPB Anno 2009 Anno 2010
- DA08032 + 91.930.868 + 35.109.133
- DA08262 + 92.032.563 + 43.143.431
- DA09012 - 100.000.000 -100.000.000
- DA12032 + 70.000.000 + 77.000.000
- DA12042 + 2.000.000
- DA14161 + 1.180.000
- DA14162 + 1.300.000
- DA14182 + 500.000
- DA15052 + 5.000.000
- DA16072 + 10.000.000 + 10.000.000
- DA19032 + 8.500.000 + 7.500.000
- DA20082 + 30.000.000 + 32.000.000
- DA20092 + 9.000.000.
"
Art. 8 
(Continuità territoriale)
1. 
La Regione intende favorire e promuovere la continuità territoriale per i collegamenti aerei tra Cuneo e Roma Fiumicino.
2. 
A tale fine la Regione partecipa agli oneri di finanziamento per i collegamenti aerei da Cuneo Levaldigi per Roma FCO con la somma di euro 150.000,00 per l'anno 2008; euro 150.000,00 per l'anno 2009 ed euro 150.000,00 per l'anno 2010.
3. 
Per la copertura finanziaria della spesa si provvede mediante le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 (Bilancio - Bilanci - Titolo I - Spese correnti) del bilancio regionale per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010.
Art. 9 
(Finanziamento ai Comuni)
1. 
La Regione assegna ai comuni, tramite le aziende sanitarie locali (ASL) territorialmente competenti ed a titolo di contributo, il 75 per cento dei fondi del decreto ministeriale di cui all' articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
2. 
Nella realizzazione degli interventi di loro competenza, i comuni, in accordo con le ASL provvedono ad attuare anche piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, in misura proporzionale al totale delle risorse ricevute e tenuto conto degli altri interventi necessari per l'attuazione della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione).
Art. 10 
(Spese relative al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità regionale)
1. 
La Regione compartecipa alle spese relative al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità regionale di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246).
2. 
All'onere di cui al comma 1, stimato nella misura di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 11 
(Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica)
1. 
La Regione compartecipa ai costi relativi alla rilevazione dei dati sulle strutture scolastiche per l'attivazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica di cui all' articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. 
All'onere, stimato nella misura di euro 120.000,00, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) DA15981 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Collaborazioni Direzione 15 Titolo I Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 12 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali è così sostituita:
" c) rilascio dei provvedimenti in materia di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) previsti dall'articolo 1, commi 56, 57 e 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e degli adempimenti relativi alla attività di distribuzione di GPL sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell' art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239)."
.
Art. 13 
(Modifica della legge regionale14giugno 1993, n. 28)
1. 
Dopo il comma 3 dell' articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:
" 3 bis. Agli oneri derivanti dal trasferimento ad Agenzia Piemonte Lavoro delle spese per l'attività di promozione e di informazione degli interventi tesi ad incentivare l'occupazione, di cui al titolo III, pari ad euro 15.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008."
.
Art. 14 
(Modifiche della l.r. 36/2006)
1. 
Dopo il comma 6 dell' articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale), sono aggiunti i seguenti:
"
6 bis. Ai fini dell'effettuazione delle attività di valutazione relative al funzionamento del sistema integrato pubblico-privato nei servizi per il lavoro ed altresì dell'operatività e coerenza funzionale dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge, la Regione può affidare all'esterno, mediante procedure ad evidenza pubblica, servizi finalizzati alla valutazione del funzionamento e dell'organizzazione degli operatori pubblici e privati accreditati.
6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis pari ad euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) DA15041 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Occupazione, promozione sviluppo locale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
Art. 15 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) è sostituito dal seguente:
" 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo."
.
2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" 3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale ripartiti sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6."
.
3. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 23/2004 è sostituita dalla seguente:
" b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato da ciascuna delle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;"
.
4. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2004 è sostituito dal seguente:
" Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del 'de minimis '."
.
Art. 16 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina) è sostituito dal seguente:
"
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina quale elemento del sistema turistico e naturalistico della Regione Piemonte e presenza qualificata sul territorio, capace di aprirlo all'utente in termini culturali complessivi ed avanzati ed in condizione di massima sicurezza.
2. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) DA17071 (Turismo commercio e sport O. turistica turismo sociale tempo libero Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
"
2. 
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e l' articolo 4 della l.r. 35/1992 sono abrogati.
Art. 17 
(Modifiche della legge regionale29 dicembre2006, n. 38)
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è inserita la seguente:
" b bis) essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti."
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
" La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis."
.
Art. 18 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:
"
5. I comuni interessati dalla navigazione interna, che precedentemente alla demanializzazione del lago subordinavano la navigazione sulle acque territoriali al pagamento di somme a vario titolo, possono istituire diritti di varo sulle unità di navigazione sul lago. Il diritto di varo è stabilito nel rispetto dei parametri di cui all'allegato C.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 2/2008, sono inseriti i seguenti:
5 bis. Il diritto di varo è determinato dalla lunghezza del natante per l'importo unitario di cui alla lettera a) del comma 5 dell'allegato C moltiplicato per i coefficienti di cui alle lettere b) e c) dell'allegato C e può essere riparametrato su una periodicità inferiore all'annualità.
5 ter. Gli importi di cui alla lettera a) dell'allegato C sono aggiornati annualmente in funzione della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5 quater. Sono esenti dal pagamento del diritto di varo i natanti privi di motore, mentre le unità a vela con motore ausiliario usufruiscono di una riduzione del 40 per cento ed i natanti con motori elettrici di una riduzione nella misura del 70 per cento.
"
Art. 19 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS