Disegno di legge regionale n. 553 presentato il 18 giugno 2008
Testo unico in materia di artigianato.

Sommario:            

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa e degli orientamenti comunitari e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse espressioni territoriali e settoriali.
2. 
Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso degli Enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), delle Commissioni regionale e provinciali per l'Artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, nonché di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. 
La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale nelle imprese.
4. 
La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.
Art. 2 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati a favore di:
a) 
imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della Regione;
b) 
soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della Regione;
c) 
altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Art. 3 
(Risorse)
1. 
Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è attuato attraverso:
a) 
risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore che costituiscono il Fondo unico regionale per l'artigianato;
b) 
il Fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese - sezione artigianato di cui all'articolo 7.
2. 
La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge, anche con il coinvolgimento attivo del sistema del credito.
Titolo II. 
PROMOZIONE ECONOMICA E IMPRENDITORIALE
Capo I. 
AGEVOLAZIONI E SERVIZI PER LE IMPRESE
Art. 4 
(Obiettivi)
1. 
La Regione intraprende e promuove, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, interventi di sostegno all'artigianato finalizzati alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) 
innovazione, ricerca, sviluppo pre-competitivo e competitivo, qualificazione produttiva e organizzativa delle imprese;
b) 
accesso al credito delle imprese e rafforzamento del sistema di garanzia e controgaranzia;
c) 
qualità e certificazioni di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;
d) 
razionalizzazione degli insediamenti artigiani;
e) 
nascita di nuove imprese, agevolazione del trasferimento d'impresa e del passaggio generazionale;
f) 
sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese;
g) 
sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;
h) 
rafforzamento strutturale, crescita dimensionale e societaria delle imprese;
i) 
valorizzazione e tutela dell'artigianato artistico e tipico di qualità ed arti applicate e delle attività artigiane di servizi in raccordo con quanto previsto all'articolo 12;
l) 
consolidamento delle attività di vicinato urbano;
m) 
formazione e aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori anche attraverso il sostegno all' EBAP Formazione;
n) 
tutela dei consumatori;
o) 
consolidamento della presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici;
p) 
sviluppo della cooperazione transnazionale;
q) 
la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine;
r) 
interventi a favore delle imprese e dei lavoratori interessati da fattori di crisi aziendale contingente e temporanea e ristrutturazioni, anche attraverso il sostegno all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese EBAP.
2. 
La Regione promuove e intraprende inoltre interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi già definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive , con particolare riferimento a:
a) 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
b) 
la ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
c) 
la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
d) 
la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
e) 
la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
f) 
la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
g) 
la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.
Art. 5 
(Strumenti d'intervento)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) 
credito agevolato e altre linee di credito;
b) 
contributi;
c) 
garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;
d) 
assistenza tecnica;
e) 
servizi reali;
f) 
partecipazioni finanziarie.
2. 
La Regione si avvale, inoltre, degli strumenti già definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive , con particolare riferimento a:
a) 
infrastrutture per il sistema produttivo;
b) 
strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
c) 
strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.
Art. 6 
(Tipologie d'intervento)
1. 
Per l'attivazione degli strumenti di cui all'articolo 5 la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:
a) 
contributi in conto capitale;
b) 
contributi in conto interessi;
c) 
finanziamenti a tasso agevolato mediante il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 7;
d) 
agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
e) 
interventi a favore dei confidi regionali e costituzione di fondi pubblici regionali di garanzia e controgaranzia;
f) 
promozione alla costituzione e partecipazione a fondi di "private equity" per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
g) 
finanziamento di progetti e consulenze specialistiche;
h) 
costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
i) 
altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
Art. 7 
(Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese)
1. 
Il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), già istituito con legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è gestito direttamente o istituito presso un Ente gestore individuato dalla Regione ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.
2. 
Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.
3. 
Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese.
4. 
Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
5. 
Al Fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite.
6. 
Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.
7. 
Per ciascuna sezione del Fondo la Giunta regionale predispone il Programma degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a).
8. 
Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione. Nel caso di gestione da parte di ente terzo, al venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.
Art. 8 
(Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. 
La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi piemontesi.
2. 
Gli interventi di cui al comma precedente sono programmati e attuati tramite i programmi degli interventi di cui all'articolo 10.
Art. 9 
(Servizi di informazione e assistenza alle imprese)
1. 
La Regione promuove ed attua, anche attraverso i soggetti gestori di cui all'articolo 11, lettera c), l'informazione ai potenziali beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni (sistema associativo, sistema del credito) in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.
2. 
La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi degli enti strumentali, delle Confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali, degli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. 
La Regione promuove altresì il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di potenziale interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.
4. 
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche attraverso il Portale regionale dell'Artigianato e il Sistema informativo regionale, con particolare riguardo al coordinamento col Sistema informativo degli Sportelli unici per le attività produttive.
Art. 10 
(Programmazione ed attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale predispone e approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni 3 anni, sentite le confederazioni regionali artigiane, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, alle tipologie e strumenti di intervento, all'impiego delle risorse stanziate sul bilancio regionale. Il documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale è sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il parere stesso si intende favorevole.
2. 
Gli interventi regionali previsti dal presente capo sono programmati e attuati attraverso:
a) 
l'approvazione di programmi di intervento annuale o pluriennale da parte della Giunta regionale, visto il documento di indirizzi di cui al comma 1, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, rappresentate nell'ambito del Comitato di coordinamento unitario;
b) 
gli strumenti di programmazione e attuazione previsti dalla normativa regionale in materia di attività produttive prevedendo eventualmente modalità semplificate per il comparto artigiano.
3. 
I programmi di intervento sono predisposti, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35:
a) 
nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
b) 
in armonia con la normativa regionale in materia di politica economica e di attività produttive, di ricerca, innovazione e internazionalizzazione;
c) 
in modo coerente ed integrato con le competenze regionali in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e lavoro, urbanistica, ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) 
nei casi concernenti le attività promozionali all'estero previa intesa, ove necessario, con le competenti autorità nazionali;
4. 
I programmi di intervento individuano e definiscono:
a) 
gli strumenti tra quelli individuati all'articolo 5;
b) 
gli ambiti prioritari in relazione al territorio, ai settori di attività, alle tipologie dei beneficiari e dei progetti;
c) 
la ripartizione delle risorse disponibili;
d) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
e) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 36;
f) 
la composizione e le modalità di istituzione degli organismi collegiali di valutazione e di controllo.
Art. 11 
(Gestione degli interventi)
1. 
Gli strumenti di intervento di cui al presente capo, sono gestiti con le seguenti modalità:
a) 
gestione diretta;
b) 
gestione in concorso con enti locali;
c) 
gestione mediante affidamento ad enti strumentali e/o soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. I rapporti tra Regione e soggetti gestori sono regolati da apposita convenzione che prevede tra l'altro le modalità di raccolta e trattamento dei dati su supporto elettronico relativi alla gestione compatibili con il sistema informativo e le banche dati regionali.
Capo II. 
ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE, TIPICO E INNOVATIVO DI QUALITÀ
Art. 12 
(Obiettivi)
1. 
La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale e in rapporto con l'artigianato di qualità, arti applicate, design e innovazione.
2. 
Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1 la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) 
tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni;
b) 
qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
c) 
valorizzazione delle produzioni realizzate sia sul mercato interno che su quello internazionale;
d) 
divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) 
acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
f) 
creazione e sviluppo di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) 
sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese dell'Eccellenza artigiana;
h) 
trasferimento e passaggio generazionale dell'impresa dell'Eccellenza artigiana;
i) 
riconoscimento della professionalità lavorativa e dell'apporto formativo.
3. 
La Regione tutela e valorizza altresì le attività artigiane di servizi che estrinsecano valori economici collegati alla qualità promuovendo il miglioramento delle prestazioni rese.
Art. 13 
(Interventi)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:
a) 
individua le lavorazioni e i settori di attività qualitative avvalendosi della Commissione regionale per l'artigianato e delle Confederazioni regionali artigiane;
b) 
promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane, associazioni e consorzi di imprese:
1) 
la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e sperimentazione tecnica di nuovi prodotti nonché la realizzazione di marchi di qualità e d'origine;
2) 
la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;
3) 
la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;
4) 
la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale sia in Italia che all'estero;
5) 
l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;
6) 
la realizzazione di corsi formativi - lavorativi nelle botteghe scuola;
7) 
ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 12.
Art. 14 
(Eccellenza artigiana)
1. 
La Giunta regionale, sentite le Confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi.
2. 
La denominazione "Eccellenza artigiana" e il marchio " Piemonte Eccellenza artigiana" sono disciplinati dal regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana).
Art. 15 
(Bottega scuola)
1. 
La Regione favorisce la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico ulteriori a quelli previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale.
2. 
Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di Eccellenza artigiana, come definito dalla presente legge, sono chiamate a concorrere alla attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di apposite convenzioni che valorizzino appieno la prevalente funzione formativa/lavorativa.
3. 
La Giunta regionale individua i beneficiari e le modalità per l'attuazione delle botteghe scuola, sentite le Confederazioni regionali artigiane e la Commissione Regionale per l'Artigianato.
Art. 16 
(Maestro artigiano)
1. 
Viene istituito il titolo di Maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari e ai soci di impresa dell'Eccellenza artigiana che partecipano alle Botteghe scuola.
2. 
La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per l'attribuzione del titolo di Maestro artigiano, sentite le Confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 17 
(Programmazione ed attuazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le Confederazioni regionali artigiane e informata la commissione consiliare competente, predispone il Piano annuale degli interventi per l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo 12, comma 3.
2. 
Il piano degli interventi individua e definisce:
a) 
le lavorazioni e le attività prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali;
b) 
la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse tipologie di intervento;
c) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per la gestione e concessione delle risorse, l'istruttoria e la valutazione delle istanze e dei progetti, la revoca totale o parziale delle agevolazioni;
d) 
i criteri, le modalità e i soggetti competenti per i controlli di cui all'articolo 18.
3. 
Il Piano annuale degli interventi è predisposto, anche in base ai risultati del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 35 nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo a quelli in materia di aiuti alle piccole e medie imprese.
Art. 18 
(Controlli)
1. 
Al fine del mantenimento degli standards qualitativi che qualificano e rendono identificabile il settore dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e delle attività di servizi, la Regione Piemonte, sentita la Commissione regionale per l'artigianato e le Confederazioni regionali artigiane promuove un sistema di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione in capo all'impresa che ha ottenuto il riconoscimento di Eccellenza artigiana e del titolo di Maestro artigiano.
2. 
La Giunta regionale individua gli strumenti operativi di gestione delle attività di verifica ai fini del mantenimento del marchio Eccellenza artigiana e del titolo di Maestro artigiano a tutela delle imprese artigiane interessate e dei consumatori avvalendosi, anche, di organismi di certificazione accreditati.
Capo III. 
SISTEMA INFORMATIVO DELL'ARTIGIANATO
Art. 19 
(Finalità e obiettivi del Sistema Informativo dell'Artigianato)
1. 
La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore artigiano attraverso il Sistema Informativo dell'Artigianato, operante all'interno dell'assessorato competente per la materia.
2. 
Al Sistema Informativo dell'Artigianato partecipano gli enti locali secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
3. 
Il Sistema Informativo dell'Artigianato concorre:
a) 
alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
b) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) 
alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche al fine di fornire una migliore conoscenza del settore a tutti i soggetti interessati.
Art. 20 
(Attività del Sistema Informativo dell'Artigianato)
1. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 il Sistema Informativo dell'Artigianato:
a) 
predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione consiliare competente;
b) 
realizza un sistema informativo regionale sull'artigianato, attraverso la cura, la raccolta e l'aggiornamento in banche dati informatizzate delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
c) 
effettua attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore artigiano nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale;
d) 
promuove indagini, ricerche e collaborazioni col mondo accademico e della ricerca socio economica per la valutazione delle politiche pubbliche a favore dell'artigianato;
e) 
realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini di approfondimento monografico su temi di particolare rilevanza per il settore, destinati alle imprese artigiane piemontesi nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche;
f) 
svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio;
g) 
entro il 30 aprile di ogni anno, effettua il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente e lo trasmette alla Giunta regionale ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 35.
Art. 21 
(Commissione tecnico-scientifica)
1. 
Nello svolgimento della sua attività il Sistema Informativo dell'Artigianato si avvale di un'apposita Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive e propositive per quanto attiene la metodologia delle indagini conoscitive da effettuare nel settore.
2. 
La Commissione tecnico-scientifica, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione, ed è composta da:
a) 
un dirigente della struttura regionale preposta all'artigianato, con funzioni di presidente;
b) 
il direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali (IRES) o un suo delegato;
c) 
il direttore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o un suo delegato;
d) 
un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte;
e) 
un esperto designato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato;
f) 
un esperto designato unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
g) 
un rappresentante designato dall' Unione Province Piemontesi;
h) 
un rappresentante designato dall'Unione Comunità Montane Piemonte.
3. 
Alle riunioni della Commissione tecnico-scientifica possono essere invitati esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessate all'attività del Sistema Informativo.
4. 
Per la realizzazione delle attività del Sistema Informativo dell'Artigianato, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di artigianato.
Titolo III. 
TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI IMPRENDITORI ARTIGIANI
Capo I. 
TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 22 
(Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. 
La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la esercitano attraverso l'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane e la Commissione provinciale per l'artigianato sulla base delle disposizioni di legge vigenti nella materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione.
2. 
La Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le CCIAA o con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, per quanto attiene ai servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio dell'Albo e delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla tenuta dell'Albo. Le convenzioni precisano, altresì, le procedure da attivare per definire un sistematico scambio di informazioni finalizzato a garantire efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi e programmi comuni di promozione del settore artigiano.
3. 
Le convenzioni di cui al comma 2 possono inoltre determinare i criteri e le modalità di concertazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie camerali e regionali, al fine della realizzazione di interventi comuni per il sostegno e la qualificazione del comparto artigiano.
4. 
Spettano alla Regione, nelle stesse misure stabilite con legge statale, i diritti di segreteria sulle comunicazioni di iscrizione, modifiche e cancellazioni agli Albi provinciali delle imprese artigiane e sugli atti e certificati rilasciati dagli uffici dell'Albo.
5. 
L'Albo provinciale delle imprese artigiane é pubblico e chiunque può prenderne visione nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 23 
(Iscrizione all'Albo provinciale)
1. 
L'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) è attuata mediante comunicazione di iscrizione del legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane.
2. 
La comunicazione é presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani.
3. 
La comunicazione di cui al comma 1 attesta il possesso dei requisiti artigiani e determina l'iscrizione all'Albo dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
4. 
Spetta all'ufficio dell'Albo procedere all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
5. 
La Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 26 può disporre accertamenti, anche diretti, e controlli sulle iscrizioni disposte dall'ufficio dell'Albo verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando gli eventuali provvedimenti di modifiche o cancellazione, sentito in ogni caso l'interessato.
6. 
Contro le decisioni dell'ufficio dell'Albo e della Commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.
Art. 24 
(Modifica e cancellazione)
1. 
La modifica dell'attività, della sede e della ragione sociale e la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività sono attuate mediante comunicazione resa dal legale rappresentante dell'impresa al registro delle imprese territorialmente competente, che provvede alla trasmissione della comunicazione all'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane.
2. 
La comunicazione di modificazione o di cancellazione é presentata entro trenta giorni dalla avvenuta modificazione, perdita dei requisiti di qualifica artigiana e cessazione dell'attività e produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione.
3. 
L'ufficio dell'Albo procede alla modifica e alla cancellazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta modifica e cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.
4. 
La Commissione provinciale può disporre accertamenti, anche diretti, e controlli sulle modifiche e cancellazioni, verificando la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e adottando i provvedimenti di competenza, sentito in ogni caso l'interessato.
Art. 25 
(Sanzioni)
1. 
Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:
a) 
da euro 250,00 a euro 2.500,00 in caso di omessa comunicazione di iscrizione nei termini previsti dall'articolo 23;
b) 
da euro 25,00 a euro 150,00 in caso di comunicazione di modifica o di cessazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine dell'articolo 24;
c) 
da euro 200,00 a euro 1.000,00 in caso di omessa comunicazione di modifica o di cessazione o di comunicazione effettuata oltre il termine di cui alla lettera b);
d) 
da euro 100,00 a euro 2.500,00 in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione delle ditta o insegna o marchio.
2. 
L'autorità competente ad irrogare le sanzioni é il Sindaco del comune in cui ha sede operativa l'impresa. Il versamento dei relativi proventi é effettuato a favore del comune medesimo.
3. 
I comuni relazionano annualmente alla Regione in merito alle violazioni accertate, le generalità dei soggetti sanzionati e l'importo delle sanzioni applicate.
4. 
Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al venti per cento.
Capo II. 
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Art. 26 
(Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato)
1. 
La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) 
da cinque a nove titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale da almeno 3 anni, in proporzione al numero delle imprese iscritte all'Albo, designati unitariamente dalle organizzazioni di categoria artigiane provinciali aderenti alle confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato; la Giunta regionale definisce il numero dei componenti artigiani per ogni Commissione provinciale per l'artigianato;
b) 
da un rappresentante designato dalla Giunta camerale;
c) 
da uno a tre esperti in materie concernenti l'artigianato designati unitariamente dalle associazioni e dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative a livello provinciale; la Giunta regionale definisce il numero di esperti per ogni commissione provinciale per l'artigianato.
2. 
La Commissione provinciale elegge il Presidente, scegliendolo tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), ed il Vice Presidente.
3. 
Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. 
È incompatibile la contemporanea appartenenza a più di una Commissione provinciale per l'artigianato. Tale incompatibilità deve essere rimossa attraverso l'esercizio dell'opzione.
5. 
La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Art. 27 
(Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato)
1. 
Le Commissioni provinciali per l'artigianato, quali organi amministrativi e di tutela del settore:
a) 
esercitano tutte le funzioni riguardanti gli accertamenti ed il controllo sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 23, 24 e 34;
b) 
propongono iniziative e prospettano esigenze per lo sviluppo dei servizi reali alle imprese artigiane, nonché ricerche e applicazioni di processi di innovazione tecnologica;
c) 
promuovono ogni utile iniziativa diretta a valorizzare le attività artigiane della provincia;
d) 
svolgono gli altri compiti attribuiti dalle leggi statali e regionali.
2. 
Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. 
L'espletamento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi necessari all'attività delle Commissioni è assicurato dagli uffici dell'Albo di cui all'articolo 31.
Art. 28 
(Composizione della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia ed è composta:
a) 
da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;
b) 
da tre esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;
c) 
dal Direttore regionale INPS o suo delegato;
d) 
da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;
e) 
da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore di cui all' articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore).
2. 
Alle sedute della Commissione regionale per l'artigianato possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
3. 
I componenti della Commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.
4. 
Le riunioni della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti al voto.
5. 
La Commissione regionale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.
Art. 29 
(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:
a) 
presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
b) 
decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni degli uffici dell'Albo e delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
c) 
decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'Eccellenza artigiana e di Maestro artigiano;
d) 
decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;
e) 
esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le Commissioni provinciali per l'artigianato;
f) 
propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;
g) 
svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle Commissioni provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione Piemonte;
h) 
coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.
2. 
Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'articolo 37.
3. 
La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale spetta di norma all'Avvocatura regionale.
4. 
Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della Commissione regionale per l'artigianato sono svolti dall'apposita struttura organizzativa di cui all'articolo 31.
5. 
Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.
Art. 30 
(Durata in carica delle Commissioni)
1. 
Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato hanno una durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di nomina e restano comunque in carica fino alla nomina delle nuove commissioni.
2. 
I componenti delle Commissioni decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina ed in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive; possono inoltre essere revocati e sostituiti dall'organismo che li ha designati.
3. 
La Giunta regionale individua le procedure per la costituzione e il rinnovo delle Commissioni provinciali per l'artigianato e per la sostituzione dei componenti.
Art. 31 
(Personale e organizzazione degli uffici dell'Albo e di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato)
1. 
Il personale degli uffici dell'Albo e il segretario di ciascuna Commissione provinciale é individuato fra il personale delle CCIAA, in base alla convenzione di cui all'articolo 22.
2. 
Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato é individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.
3. 
Tra il personale di cui al comma 2 viene individuato con provvedimento del responsabile della Direzione regionale competente per materia, il segretario della Commissione regionale.
Art. 32 
(Indirizzo, coordinamento e vigilanza)
1. 
L'attività degli uffici dell'Albo e delle Commissioni provinciali per l'artigianato é sottoposta ai poteri di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento della Giunta regionale che si avvale a tale scopo, del parere consultivo della Commissione regionale per l'artigianato.
2. 
La Giunta regionale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
3. 
Nel caso in cui una commissione venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, la commissione medesima viene sciolta, previa diffida, con decreto del Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare fino alla ricostituzione della commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite.
Capo III. 
TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE DALLE FORME DI LAVORO ABUSIVO
Art. 33 
(Denunce di irregolarità)
1. 
Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e verificare tutte le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitino attività artigianali a favore di terzi in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere a tutti gli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.
Art. 34 
(Provvedimenti d'ufficio delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Segnalazioni)
1. 
Le Commissioni provinciali per l'artigianato, esaminate le denunce presentate ed acquisito ogni idoneo elemento di valutazione, dispongono d'ufficio l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, sentito in ogni caso l'interessato.
2. 
Gli uffici dell'Albo segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di soggetti dipendenti da amministrazioni dello Stato, enti locali o da altri enti pubblici, copia degli atti é inviata anche all'amministrazione di appartenenza.
Titolo IV. 
NORME FINALI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 35 
(Monitoraggio e valutazione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, avvalendosi del Sistema Informativo dell'Artigianato di cui all'articolo 19 e degli Enti gestori:
a) 
dispone annualmente il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi attuati nell'anno precedente ai sensi della presente legge, al fine di verificarne lo stato di attuazione, valutarne la capacità di perseguire i relativi obiettivi, fornire indicazioni per la programmazione degli interventi futuri;
b) 
trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente, per ogni tipologia di intervento effettuato nell'anno precedente ai sensi della presente legge: lo stato di attuazione finanziaria, l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore, l'esigenza di nuovi interventi, gli esiti dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 36;
c) 
attiva collaborazioni con gli Enti locali, il sistema delle CCIAA, le Confederazioni artigiane regionali ed altri soggetti competenti per catalogare e monitorare altri interventi in essere in materia di artigianato ai fini della armonizzazione tra questi e gli interventi regionali.
Art. 36 
(Controlli)
1. 
La Regione e gli Enti gestori dispongono a campione controlli ex ante, in itinere ed ex post sui beneficiari degli interventi di cui alla presente legge per la verifica:
a) 
della regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;
b) 
del corretto impiego delle agevolazioni concesse;
c) 
della corretta attuazione degli investimenti oggetto delle agevolazioni;
d) 
di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per i beneficiari di risorse pubbliche.
2. 
Ove i controlli di cui al comma 1 evidenzino irregolarità, la Regione dispone direttamente o tramite gli Enti gestori le azioni ed i provvedimenti necessari fino alla revoca delle agevolazioni indebitamente percepite; dispone inoltre la segnalazione delle irregolarità alle altre autorità eventualmente competenti ai sensi della vigente normativa.
Art. 37 
(Spese di funzionamento di Collegi consultivi e di amministrazione attiva)
1. 
Ai componenti delle Commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative, assumere deliberazioni, in merito a quanto oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
2. 
La Regione stipula adeguata copertura assicurativa per l'attività svolta dai componenti della Commissione regionale per l'artigianato nell'esercizio delle funzioni istituzionali.
Art. 38 
(Norma transitoria)
1. 
Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato costituite ai sensi della l.r. 21/2007, continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento delle nuove commissioni e comunque solo fino al 120° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.
3. 
Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 41. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.
Art. 39 
(Norma finale)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 40 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2008 , con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2008 e, per gli anni finanziari 2009 e 2010, con le dotazioni finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2010 alle Unità previsionali di base (UPB):
Titolo I - spese correnti - limitatamente al capitolo 124115 Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale dell'artigianato);
Titolo I - spese correnti );
Titolo I - spese correnti);
Titolo II - spese di investimento).
2. 
All'entrata in vigore della presente legge vengono istituiti nelle UPB DA09011 (Bilancio - Bilanci - Titolo I - spese correnti) e DA09012 (Bilancio - Bilanci - Titolo II spese d'investimento), il Fondo unico per l'Artigianato di parte corrente e il Fondo unico per l'Artigianato per gli investimenti, all'interno dei quali confluiscono, per l'anno 2008, le risorse stanziate e non ancora impegnate di cui al comma 1.
3. 
In ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.
4. 
La Giunta regionale provvede al prelievo dai Fondi unici per l'Artigianato per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui al comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 24, comma 7 della l.r. 7/2001.
Art. 41 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);
c) 
articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 31 (Modifiche alla legge finanziaria per l'anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale);
d) 
lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998);
e) 
legge regionale 4 marzo 2002, n. 7 (Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);
f) 
articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).