Norme concernenti la modifica
della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori democratici e dei principi della Costituzione).
Primo firmatario
Altri firmatari
BONIPERTI ROBERTO CASONI WILLIAM GHIGLIA AGOSTINO VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Modifica dell'
articolo 1 della l.r. 7/1976)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori democratici e dei principi della Costituzione), é abrogato e sostituito dal seguente:
.
" La Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere e valorizzare lo spirito democratico dei popoli a condanna di tutte le forme di totalitarismo che hanno segnato la storia e che caratterizzano l'attualità."
Art. 2
(Modifica dell'
articolo 2 della l.r. 7/1976)
1.
L'
articolo 2 della l.r. 7/1976, é abrogato e sostituito dal seguente:
"
"
Le attività di cui al precedente articolo possono riguardare:
a) iniziative per la diffusione fra i giovani, nelle scuole e nei luoghi di lavoro della conoscenza storica dei principi della Carta Costituzionale e dello Statuto regionale;
b) iniziative culturali e manifestazioni celebrative della Costituzione Repubblicana d'intesa con i Comuni e le Province, le autorità militari e scolastiche, le organizzazioni sindacali;
c) allestimento di mostre, anche attraverso convenzioni con Enti ed organizzazioni non aventi fine di lucro, organizzazioni di convegni, sviluppo delle ricerche storiche e della raccolta di materiale documentario sulle forme di Resistenza alle dittature di tutte le matrici politico-ideologiche, e le istituzioni repubblicane, anche mediante la concessione di contributi finanziari ad Enti, istituti storici e associazioni culturali;
d) concessione di contributi finanziari per la pubblicazione di studi, ricerche e saggi sulle lotte politiche in Piemonte;
e) pellegrinaggi ai campi di sterminio nazisti e ai luoghi dove sono stati commessi crimini contro l'umanità da parte dei regimi comunisti;
f) altre iniziative non previste espressamente ma rispondenti alle finalità previste dalla presente legge.
Art. 3
(Modifica dell'
articolo 3 della l.r. 7/1976)
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, é abrogato e sostituito dal seguente:
.
" L'elaborazione dei programmi di attività è affidata ad un Comitato, con sede presso il Consiglio Regionale dal quale riceve i mezzi occorrenti al suo funzionamento, denominato (Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori democratici e dei principi della Costituzione repubblicana)."
Art. 4
(Modifica dell'
articolo 4 della l.r. 7/1976)
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, é abrogato e sostituito dal seguente:
.
" Nel Comitato, di cui all'articolo 3, é prevista la rappresentanza di tutti i partiti politici, delle Associazioni partigiane, dei deportati, dei perseguitati politici, degli internati militari e civili in tutti i campi di concentramento, delle associazioni combattentistiche d'arma e di reduci, degli enti locali, della Regione, degli istituti storici e delle associazioni culturali che ne facciano richiesta. Spetta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio la determinazione del numero, la nomina e la sostituzione dei membri del Comitato, nonché la facoltà di includere in esso anche rappresentanze di enti ed organismi diversi da quelli sopra elencati. I componenti del Comitato restano in carica la durata della legislatura ed il loro mandato é gratuito. Presidente del Comitato é il Presidente del Consiglio regionale."