Proposta di legge regionale n. 548 presentata il 03 giugno 2008
Proposta di legge di modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' .

Art. 1 
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
" 3 presidenti di comunità montane;"
.
2. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
" 3 presidenti di comunità collinari;"
.
3. 
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
" 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;"
.
4. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
" 21 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 12 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;"
.
Art. 2 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
" 2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione."
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2. 
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
" 3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2."
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Art. 3 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "Con deliberazione del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia" sono soppresse.