Proposta di legge di modifica
della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 'Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)' .
Primo firmatario
Altri firmatari
CHIEPPA VINCENZO COTTO MARIANGELA PLACIDO ROBERTO SPINOSA MARIA CRISTINA
Art. 1
(Modifica dell'
articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
.
" 3 presidenti di comunità montane;"
2.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
.
" 3 presidenti di comunità collinari;"
3.
La
lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
.
" 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;"
4.
La
lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituita dalla seguente:
.
" 21 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 12 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;"
Art. 2
(Modifica dell'
articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
.
" 2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione."
2.
Il
comma 3 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2006, n. 30 è sostituito dal seguente:
.
" 3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2."
Art. 3
(Modifica dell'
articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "Con deliberazione del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2006, n. 30 le parole "il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia" sono soppresse.