Proposta di legge regionale n. 545 presentata il 28 maggio 2008
Interventi regionali in favore della cinematografia.

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Princìpi generali)
1. 
La Regione riconosce l'importanza culturale ed economica del settore cinematografico, ne garantisce la libertà di espressione e l'autonomia, promuove e sostiene l'attività cinematografica in ogni momento della sua realizzazione, diffusione, fruizione e conservazione.
2. 
L'opera cinematografica, quale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, costituisce bene culturale, strumento di espressione e di comunicazione di idee e poetiche, di espressione del pensiero nonché di crescita sociale e culturale.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per film o opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. 
Ai fini della presente legge per la definizione di sala cinematografica e sala d'essai si fa riferimento alla normativa statale vigente.
Art. 3 
(Obiettivi)
1. 
Nell'àmbito delle competenze ad essa riconosciute dalla Costituzione, la Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
incentivare, promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche nel Piemonte;
b) 
promuovere e sostenere la circolazione delle opere cinematografiche in tutto il territorio;
c) 
promuovere le attività culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualità;
d) 
incentivare e sostenere l'attività di associazioni e circoli del cinema legati al territorio;
e) 
favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;
f) 
assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico della Regione;
g) 
sostenere e dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'àmbito del cinema e degli audiovisivi;
h) 
favorire l'occupazione delle professionalità del territorio, con particolare attenzione nei confronti degli artisti giovani, in età compresa tra i diciotto ed i trent'anni.
Art. 4 
(Consulta per il cinema)
1. 
Per l'attuazione delle politiche della Regione rivolte alle attività cinematografiche è istituita, presso l'assessorato alla cultura, la Consulta regionale del Piemonte per il cinema.
2. 
La Consulta è costituita da:
a) 
l'assessore alla cultura che la presiede;
b) 
i rappresentanti delle associazioni professionali di cinema quali autori, produttori, esercenti e distributori;
c) 
i rappresentanti delle forze sociali e culturali cinematografiche legate al territorio.
3. 
La Consulta è un organismo permanente di consultazione, elaborazione, indirizzo, proposta e verifica.
4. 
La Consulta ha poteri di proposta relativamente alla nomina dei rappresentanti della Regione nella Fondazione Film Commission.
5. 
La Consulta definisce:
a) 
i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 17;
b) 
i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi nonché per la stipula degli accordi di cui all'articolo 20;
c) 
i criteri di costituzione degli organi della cineteca regionale di cui all'articolo 21 nonché le modalità di funzionamento della medesima.
Capo II. 
INTERVENTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA NEL PIEMONTE
Art. 5 
(Film Commission)
1. 
La Regione, attraverso la Fondazione Film Commission, promuove la realizzazione di produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive, italiane ed estere, nel territorio della Regione, mediante:
a) 
l'erogazione di servizi reali, facilitazioni logistiche e organizzative;
b) 
l'informazione e la divulgazione circa le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;
c) 
la collaborazione con enti locali e società di produzione e di servizi operanti nel Piemonte e con altri organismi internazionali;
d) 
l'opera di relazione con i siti ove si localizza la realizzazione dell'opera cinematografica e le realtà che gestiscono beni architettonici e storici.
Art. 6 
(Fondo di assistenza ai produttori esteri del settore audiovisivo)
1. 
La Regione promuove interventi volti ad attrarre operatori esteri del settore cinematografico ed audiovisivo, non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che realizzino produzioni cinematografiche ed audiovisive nel territorio della Regione.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) 
assicura assistenza e consulenza sulle tematiche fiscali;
b) 
effettua la pre-valutazione e il successivo accertamento delle attività di produzione svolte sul territorio piemontese e del relativo credito Iva vantato nei confronti dell'Erario;
c) 
definisce accordi con istituti finanziari ed assicurativi al fine di anticipare il rimborso del credito Iva vantato ed eventualmente sostenere il costo finanziario dell'operazione e delle relative garanzie sul credito.
3. 
Per le attività di cui al comma 2, le eventuali agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. 
Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo regionale denominato "Fondo per l'assistenza ai produttori esteri del settore cinematografico ed audiovisivo in materia di Iva", di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è affidato in gestione, mediante stipula di apposita convenzione, alla FinPiemonte che lo amministra nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 7. Il Fondo, previa verifica della Giunta regionale, può essere progressivamente ricostituito o incrementato da ulteriori risorse finanziarie.
Art. 7 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con regolamento di attuazione, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, disciplina tra l'altro:
a) 
le modalità operative finalizzate ad assicurare assistenza e consulenza ai produttori di cui all'articolo 6, comma 2 lettera a);
b) 
le modalità per l'effettuazione della pre-valutazione, e successivo accertamento, delle attività di produzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
c) 
le modalità per la definizione degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c);
d) 
le modalità di gestione del Fondo;
e) 
le modalità per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli da parte della Regione sulla gestione del Fondo.
Capo III. 
SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE INDIPENDENTE
Art. 8 
(Fondo per la produzione indipendente)
1. 
È istituito un fondo per il sostegno alla produzione cinematografica indipendente.
2. 
Al fondo possono accedere tutte le società di produzione cinematografica o audiovisiva indipendenti che hanno sede nella Regione e che svolgono la loro attività prevalentemente nel Piemonte, in base ai criteri fissati nell'articolo 9.
Art. 9 
(Sostegno alla produzione)
1. 
La Regione sostiene la produzione cinematografica indipendente mediante:
a) 
cofinanziamento dei film di lungometraggio o documentari che hanno ottenuto dallo Stato il fondo di garanzia e le cui riprese si svolgano in prevalenza nel territorio regionale;
b) 
finanziamento diretto di film di lungometraggio a basso costo, fino ad un milione di euro, le cui riprese si svolgano in prevalenza nel territorio regionale;
c) 
finanziamento diretto di documentari fino ad un massimo di 400 mila euro;
d) 
forme di anticipazione di contratti già stipulati;
e) 
prestiti a tasso agevolato, con particolare attenzione verso i giovani autori.
Art. 10 
(Cofinanziamento)
1. 
La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), partecipa al finanziamento di film ritenuti di interesse culturale nazionale che abbiano ottenuto il fondo di garanzia dalla commissione istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
2. 
La commissione di cui all'articolo 14 provvede alla selezione ed alla valutazione delle opere nonché alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile.
Art. 11 
(Sostegno alla produzione di film a basso costo)
1. 
La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), contribuisce alla produzione di film di lungometraggio il cui costo complessivo non superi un milione di euro e di documentari il cui costo complessivo non superi 400 mila euro.
2. 
La commissione di cui all'articolo 14 provvede alla selezione ed alla valutazione delle opere nonché alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile.
3. 
La restituzione del finanziamento concesso dalla Regione deve essere effettuata dopo la copertura totale della parte del costo del film a carico del produttore.
4. 
Una volta coperto il costo totale del film, le eventuali successive entrate vanno suddivise secondo le seguenti percentuali: il 30 per cento alla Regione, il 70 per cento alla società di produzione.
5. 
Una volta reintegrato il finanziamento concesso, la Regione utilizza le risorse eccedenti per il finanziamento del Fondo regionale per la produzione indipendente.
6. 
La Regione diviene proprietaria della quota parte del film equivalente alla parte del finanziamento non ancora restituito.
Art. 12 
(Anticipazione)
1. 
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), possono usufruire di un'anticipazione a tasso zero dei contratti stipulati con gli istituti di credito le società indipendenti di produzione cinematografica che abbiano sede nella Regione nonché le società di distribuzione per le opere le cui riprese cinematografiche siano effettuate nel territorio del Piemonte.
Art. 13 
(Prestiti a tasso agevolato)
1. 
È istituito un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso agevolato per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio o documentarie ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e).
2. 
La gestione del fondo è affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.
3. 
I prestiti di durata quinquennale sono concessi alle società di produzione indipendenti per un importo non superiore al 50 per cento del costo del film fino ad un ammontare massimo di un milione di euro per ogni progetto.
4. 
Per l'effettiva erogazione, il beneficiario deve dimostrare, entro un anno dalla concessione del prestito, la disponibilità delle risorse necessarie all'intera copertura dei costi di produzione.
5. 
La mancata restituzione del prestito comporta l'acquisizione da parte della Regione di una quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del prestito non restituita, fino al recupero degli importi dovuti.
6. 
Sono esclusi da ulteriori prestiti i soggetti che restituiscano per tre film consecutivi una somma inferiore al 70 per cento dei prestiti ricevuti.
7. 
Una società di produzione cinematografica non può ottenere più di un prestito l'anno.
8. 
I produttori tra i diciotto e i trent'anni di età possono ottenere prestiti di durata quinquennale per un importo sino al 75 per cento del costo del film per un massimo di cinquecentomila euro. La Regione Piemonte è, in questo caso, ente fidejussore.
Art. 14 
(Commissione tecnico artistica)
1. 
Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, l'assessorato alla cultura si avvale di una commissione tecnico-artistica i cui componenti sono nominati con decreto dell'assessore alla cultura, sentita la competente commissione consiliare, su indicazione delle associazioni di categoria. La commissione è composta da:
a) 
un delegato dell'assessore alla cultura che la presiede;
b) 
due registi cinematografici, di cui uno sotto i trent'anni di età;
c) 
due sceneggiatori, di cui uno sotto i trent'anni di età;
d) 
due produttori cinematografici, di cui uno sotto i trent'anni di età;
e) 
due critici cinematografici;
f) 
un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.
2. 
I componenti esterni della commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati per una sola volta.
3. 
La commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre commissari e delibera a maggioranza dei voti. Il voto del presidente, in caso di parità, vale doppio.
4. 
I componenti la commissione, per la durata del loro mandato, non possono usufruire dei benefici di cui al Titolo III.
5. 
I componenti esterni della commissione ricevono un compenso ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 15 
(Criteri di valutazione ed erogazione dei finanziamenti)
1. 
La commissione di cui all'articolo 14 valuta le istanze di finanziamento per film di lungometraggio a contenuto narrativo o documentaristico presentate dalle società di produzione tenuto conto dei seguenti criteri:
a) 
valore artistico dell'opera;
b) 
curricula degli autori;
c) 
congruità economico-finanziaria del progetto;
d) 
curriculum del produttore e del distributore.
2. 
La commissione per la valutazione dei progetti può prevedere altresì, in particolare per le opere prime, audizioni con il regista e il produttore dell'opera.
3. 
La Giunta regionale, al termine dell'istruttoria della commissione, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, eroga i finanziamenti di cui agli articoli 10 e 11.
Capo IV. 
ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO
Art. 16 
(Autorizzazioni)
1. 
La Regione Piemonte individua criteri e parametri per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché all'ampliamento di sale ed arene già attivate.
2. 
Al fine di promuovere una offerta equilibrata ed una distribuzione uniforme su tutto il territorio del Piemonte delle opere cinematografiche italiane ed europee, per la concessione delle autorizzazioni la Regione tiene conto di:
a) 
rapporto tra densità della popolazione e presenza di schermi;
b) 
centralità della monosala, considerata la tipologia di esercizio più adatta alla circolazione del cinema italiano ed europeo;
c) 
qualità del lavoro e formazione professionale dei dipendenti;
d) 
inserimento nel contesto sociale ed ambientale.
Art. 17 
(Sostegno all'esercizio cinematografico)
1. 
Al fine di promuovere sul proprio territorio la circolazione di opere italiane ed europee, la Regione sostiene ed incentiva la creazione di un circuito regionale di monosale e multisale tramite:
a) 
sostegno economico ai comuni che si dotano di una monosala pubblica;
b) 
sostegno economico agli esercenti ed alle associazioni culturali e sociali per l'apertura o riapertura di monosale o multisale;
c) 
sostegno economico alle sale d'essai;
d) 
sostegno economico alle monosale o multisale che promuovono il cinema italiano ed europeo;
e) 
sostegno economico alle sale o multisale che proiettano documentari.
2. 
Per i fini di cui al comma 1 è istituito un fondo per il sostegno all'esercizio cinematografico nel Piemonte.
3. 
Le monosale o le multisale di proprietà pubblica sono tenute a proiettare i film e i documentari al cui finanziamento ha partecipato la Regione secondo calendari di uscita stabiliti d'intesa con la consulta. La regione può prevedere anche contributi equivalenti alla differenza tra l'incasso ottenuto con il film finanziato dalla Regione e l'incasso medio ottenuto dalla sala nello stesso periodo dell'anno precedente.
4. 
La Regione favorisce e sostiene con contributi economici la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico delle sale, con particolare riferimento alle tecnologie di proiezione digitale.
Art. 18 
(Convenzioni)
1. 
La Regione al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica tra i giovani e di favorire l'accesso alle opere cinematografiche per chi ha basso reddito stipula accordi triennali con le sale del Piemonte per:
a) 
proiezioni mattutine per le scuole;
b) 
facilitazioni economiche per gli studenti e per chi ha basso reddito;
c) 
riduzione del costo del biglietto per almeno due giorni la settimana.
Capo V. 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, FORMAZIONE E CONSERVAZIONE
Art. 19 
(Promozione della cultura cinematografica)
1. 
La Regione al fine di promuovere e sostenere la cultura cinematografica nelle scuole stipula convenzioni e concede contributi alle università e agli istituti di istruzione pubblica e privata del territorio di qualunque ordine e grado al fine di:
a) 
promuovere e diffondere la storia del cinema e la cultura cinematografica;
b) 
promuovere l'insegnamento del linguaggio cinematografico ed audiovisivo.
2. 
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica nel territorio sostiene organismi pubblici e privati, con particolare attenzione all'associazionismo culturale cinematografico, che svolgano iniziative per accrescere la conoscenza e la capacità critica da parte del cittadino.
3. 
Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione eroga contributi per la realizzazione sul territorio del Piemonte di rassegne, festival, seminari, convegni, incontri, pubblicazioni. I contributi sono concessi, privilegiando la qualità e il rapporto con il territorio, fino al 70 per cento delle spese previste dal progetto e dichiarate ammissibili.
Art. 20 
(Formazione professionale)
1. 
Al fine di promuovere la qualificazione professionale nel settore cinematografico ed audiovisivo la Regione, previo parere della Consulta per il cinema:
a) 
stipula accordi ed eroga contributi, a valere sui fondi stanziati per la formazione professionale, con gli istituti pubblici e privati presenti sul territorio a favore di progetti per la didattica e la sperimentazione nel settore cinematografico;
b) 
eroga contributi e stipula accordi con i comuni e le province del Piemonte per la costituzione di nuove scuole di formazione professionale nel settore cinematografico.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente effettuati in favore delle aree della Regione maggiormente carenti di strutture.
Art. 21 
(Cineteca regionale)
1. 
La Regione, sentito il parere della Consulta per il cinema, promuove la costituzione della Cineteca regionale del Piemonte con il compito di favorire l'acquisizione, la catalogazione, lo studio, la ricerca, la fruizione e la diffusione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico ed audiovisivo, nonché il restauro e la salvaguardia, la conservazione, la digitalizzazione, la ristampa e la diffusione delle opere cinematografiche di interesse regionale le cui riprese soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) 
siano state effettuate nel Piemonte;
b) 
il cui contenuto sia riferito al Piemonte;
c) 
che abbiano ricevuto contributi dalla Regione.
2. 
Alla costituzione della Cineteca regionale del Piemonte concorrono i comuni e le province che entrano a far parte del consiglio direttivo insieme ad esperti del settore.
3. 
Le società di produzione cinematografica che hanno usufruito di benefici o di contributi concessi dalla Regione hanno l'obbligo di depositare una copia del film sia sul supporto originale che in copia digitale presso la Cineteca regionale del Piemonte.
Art. 22 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento della spesa corrente quantificata in 6.650.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA18041 (Cultura Promozione attività culturali Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si provvede con risorse finanziarie stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
Nel biennio 2009-2010, agli oneri di cui al comma 1, pari a 6.650.000,00 euro annui, in termini di competenza, nell'UPB DA18041 si provvede con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).