Proposta di legge regionale n. 543 presentata il 20 maggio 2008
Norme in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e promuove il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi.
2. 
La Regione Piemonte, per perseguire il fine di cui al comma 1, in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
tutelare la salute dei consumatori e degli utenti;
b) 
garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, fruibili anche da parte di soggetti diversamente abili, attraverso la predisposizione di sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;
c) 
tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali;
d) 
incentivare la composizione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
e) 
promuovere e sviluppare l'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, al fine di favorire forme di aggregazione volontaria che assicurano la rappresentanza e la partecipazione democratica dei loro associati alle decisioni dell'organizzazione;
f) 
promuovere l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti, per favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare una maggiore consapevolezza dei rapporti socio-economici con la produzione e la distribuzione;
g) 
promuovere la collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e la pubblica amministrazione per l'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Art. 2 
(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".
2. 
Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:
a) 
dall'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato, che lo presiede;
b) 
da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, dalle stesse designato;
c) 
dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti o da un suo delegato;
d) 
da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI;
e) 
da un rappresentante delle Province designato dall'UPI;
f) 
da un rappresentante delle Camere di Commercio designato dall'Unioncamere.
3. 
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura, esercitando le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.
Art. 3 
(Funzionamento del Comitato)
1. 
Il Comitato di cui all'articolo 2 si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario. Il Presidente convoca, altresì, il Comitato quando vi sia richiesta scritta di un terzo dei componenti in carica.
2. 
La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, è inviata almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
3. 
Le sedute del Comitato sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. 
Ai lavori del Comitato partecipano, su invito del Presidente, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti delle strutture della Giunta regionale ed altri soggetti esperti o direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.
5. 
La partecipazione al Comitato, a qualsiasi titolo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4 
(Compiti del Comitato)
1. 
Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) 
esprime pareri sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) 
formula proposte per gli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti, anche avvalendosi della collaborazione di enti ed agenzie regionali;
c) 
esprime pareri sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5;
d) 
promuove progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;
e) 
promuove attività dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti e favorisce ogni iniziativa volta a potenziare l'accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie;
f) 
promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
Art. 5 
(Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, è istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Registro".
2. 
L'iscrizione nel Registro da parte delle associazioni di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) 
costituzione da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
b) 
adozione di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica e prevede come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
c) 
tenuta di un apposito elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) 
svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;
e) 
elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
f) 
un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e non inferiore allo 0,2 per cento degli abitanti per ciascuna provincia della Regione;
g) 
presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della Regione.
3. 
I rappresentanti legali delle associazioni di cui al comma 1 non devono avere subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in ogni forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
4. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni di cui al comma 1 nel Registro e per l'aggiornamento dello stesso.
5. 
L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 6 
(Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti)
1. 
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, approva il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse stanziate.
2. 
Il programma contiene l'indicazione:
a) 
delle iniziative regionali a diretta tutela dei consumatori e degli utenti. La Regione ha facoltà di realizzare le iniziative anche in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro, le Camere di Commercio e con altri soggetti pubblici o privati;
b) 
delle iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine, le associazioni, entro il 30 novembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti da realizzare nell'anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale. Detti progetti sono muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;
c) 
dei contributi da erogare a sostegno della funzionalità e dell'organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro il cui ammontare non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili;
d) 
della ripartizione delle risorse tra le varie iniziative.
3. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui al comma 2, lettere b) e c), le modalità di rendicontazione dei contributi ed i casi di revoca degli stessi.
Art. 7 
(Informazione dei consumatori e degli utenti)
1. 
Il programma di cui all'articolo 6 prevede, altresì, iniziative dirette all'informazione ed all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione e di strumenti telematici.
2. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e con le associazioni dei consumatori e degli utenti, promuove la realizzazione di specifici programmi di educazione al consumo diretti agli studenti, al personale docente ed ai genitori e di analoghi programmi diretti agli anziani e ad altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili quali i bambini.
Art. 8 
(Osservatorio regionale di monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi)
1. 
Presso la struttura regionale competente è istituito l'Osservatorio regionale di monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi, di seguito denominato "Osservatorio".
2. 
L'Osservatorio, ai fini della programmazione delle politiche di settore, cura il monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi di particolare interesse per i consumatori e per gli utenti, rapporta i prezzi ai redditi delle famiglie e alle specificità regionali.
3. 
L'attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell'Istituto di statistica nazionale (ISTAT), di Università ed enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, dell'Unioncamere, delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro di cui all'articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.
4. 
La Giunta regionale promuove studi, ricerche ed indagini specifiche sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio, durante l'attività di monitoraggio di cui al comma 2.
5. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, determina le modalità ed i criteri procedurali per la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio.
Art. 9 
(Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo)
1. 
La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro di cui all'articolo 5 e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a creare ed a sostenere panieri di beni di consumo a prezzi convenienti scelti dall'elenco ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
2. 
La Giunta regionale promuove, altresì, iniziative di commercializzazione di prodotti regionali e stagionali dal produttore al consumatore.
3. 
Le imprese di produzione e commerciali che aderiscono alle iniziative di cui al comma 2 espongono un apposito contrassegno per la riconoscibilità da parte del consumatore. L'adesione a tali iniziative costituisce titolo di priorità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.
4. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 4:
a) 
disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1;
b) 
individua il contrassegno di riconoscimento di cui al comma 3;
c) 
prevede le forme di comunicazione al pubblico degli elenchi degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande presso i quali sono disponibili i panieri a prezzo non superiore a quello concordato con le associazioni.
Art. 10 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore);
b) 
legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 (Modifiche ed integrazioni della L.R. 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - L.R. n. 47/75, L.R. n. 30/84, L.R. n. 27/87, L.R. n. 38/87, L.R. n. 55/87, L.R. n. 52/91).
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, è previsto uno stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA17021 (Turismo commercio e sport Tutela del consumatore mercati Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
3. 
Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA17021 del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).