Norme per il comparto agricolo.
Art. 1
(Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nella attività di produzione agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili)
1.
Ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima pari al costo sostenuto per l'ottenimento delle garanzie per prestiti di durata massima quindicennale, per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di impianti di smaltimento e depurazione dei reflui zootecnici.
2.
La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 può concorrere al perseguimento di due degli obiettivi individuati dalla misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 quali:
a)
miglioramento dello stato dell'ambiente, delle acque, del suolo, dell'aria;
b)
risparmio energetico nell'attività di produzione agricola nonché nella produzione e nell'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili.
3.
Possono beneficiare dell'aiuto di cui al comma 1 le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
4.
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure.
5.
All'onere previsto in euro 1.500.000,00 per l'anno finanziario 2008, si fa fronte con le disponibilità della unità previsionale di base (UPB) DA11012 (Agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno 2008.
Art. 2
(Modifiche della l.r. 37/2006)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è sostituita dalla seguente:
.
" a) con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;"
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/2006, è inserito il seguente:
"
"
1 bis. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) hanno l'obbligo di prevedere nel proprio statuto finalità inerenti lo svolgimento di attività ed iniziative nel campo della pesca sportiva, e devono, altresì, possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, di attuazione
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
b) essere riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Art. 3
(Modifiche della l.r. 11/2001)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituito dal seguente:
.
" 3. Il consorzio presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Di tale relazione viene data informazione alle Commissioni consiliari competenti per materia."
2.
Il
comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è sostituito dal seguente:
"
"
3. La Regione concede, per gli aiuti di stato nel settore agricolo, le seguenti agevolazioni a favore del consorzio:
a) un contributo annuo, da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7;
b) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per le garanzie assicurative conformi al piano assicurativo nazionale;
c) un contributo annuo per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ulteriori garanzie assicurative rispetto a quelle di cui alla lettera b).
3.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:
.
" 3 bis. Il contributo annuo di cui al comma 3, lettera b) in nessun caso può sovrapporsi all'aiuto statale erogato tramite il fondo di solidarietà nazionale di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38)."
Art. 4
(Modifiche della l.r. 29/2002)
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 2. (Costituzione dell'Istituto)
1. L'Istituto è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2. La Regione può acquisire l'intero capitale sociale dell'Istituto.
3. L'Istituto è costituito ai sensi del codice civile sotto forma di consorzio o altra forma societaria e si dota di un apposito statuto.
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2002 sono inseriti infine i seguenti:
"
"
3 bis. I rapporti tra l'Istituto e i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
3 ter. L'Istituto per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità.
3 quater. L'Istituto può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.
3.
L'
articolo 5 della l. r. n. 29/2002 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 è prevista nell'unità previsionale di base (UPB) DA11022 (Agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo II spese in conto capitale) la spesa per l'acquisizione del capitale sociale dell'Istituto per il Marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte con dotazione di euro 282.000,00, in termini di competenza e di cassa, unità che presenta la necessaria capienza finanziaria.
2. Alle spese per i finanziamenti previsti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) DA11021 (Agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) e (UPB) DA11981 (Agricoltura Collaborazioni Direzione 11 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
Art. 5
(Aiuti di avviamento di Consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 41, 47 e 48 della l.r. 63/1978, al fine di incentivare la costituzione e l'avviamento di "Consorzi per la promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità del Piemonte", può finanziare loro programmi di assistenza tecnica finalizzati alla valorizzazione e commercializzazione delle produzioni di qualità. La durata massima dei programmi è triennale.
2.
In attuazione del comma 1 la Giunta regionale con specifico provvedimento:
a)
definisce le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i Consorzi per ottenere l'accesso agli aiuti previsti;
b)
definisce ed identifica le produzioni di qualità;
c)
stabilisce un piano di iniziative finanziabili ove siano indicate le attività e le modalità attuative delle stesse.
3.
Il finanziamento dei programmi è attuato attraverso la concessione di contributi decrescenti sulla spesa ammessa annua, secondo le seguenti percentuali: 75 per cento per il primo anno, 50 per cento per il secondo anno e 25 per cento per il terzo anno di attività.
4.
All'onere previsto in euro 500.000,00 per l'anno 2008 ed anni successivi fino al 2010, si fa fronte con le disponibilità della UPB DA 11081 del bilancio di previsione per l'anno 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.
Art. 6
(Programma di finanziamento di pratiche giacenti delle Misure A e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte)
1.
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007, viene attuato un programma per la concessione di un aiuto in regime de minimis, per interventi, coerenti con le Misure A e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, di ammodernamento aziendale e di diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole.
2.
L'aiuto viene corrisposto sotto forma di concorso negli interessi su mutui decennali per interventi di tipo fondiario ed edilizio e su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
3.
Possono beneficiare dell'aiuto, se in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'ammissibilità ai sensi delle Misure A e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, le aziende agricole che hanno pratiche giacenti presentate prima del 31 dicembre 2006 sulle Misure A e P citate e che, non rientrando nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1320/2006, sono state escluse dalla transizione sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.
4.
Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata; l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola (equivalente sovvenzione lorda) non deve superare i 7.500,00 (settemilacinquecento) euro nell'arco di tre esercizi finanziari; ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di 7.500,00 (settemilacinquecento) euro devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo.
5.
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative del tale programma, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
6.
Con apposite convenzioni vengono disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
7.
Per la concessione degli aiuti è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2008 ed anni successivi fino al 2010. La spesa è iscritta al capitolo 11032.
Art. 7
(Programma di aiuti alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione)
1.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, viene attuato un Programma di aiuti in regime de minimis alle aziende agricole per la realizzazione dì interventi, conformi alle disposizioni della Misura 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, di diversificazione in attività non agricole.
2.
Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nei territori classificati come "Poli Urbani" (Area A ) dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte e quindi escluse dall' applicazione della Misura 311 del Programma stesso. Per l'accesso all'aiuto valgono tutte le disposizioni, i parametri, i criteri, i requisiti ed i vincoli adottati per l'accesso ai finanziamenti della Misura 311, salvo che per quanto riguarda la zonizzazione di applicazione.
3.
L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale; l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima azienda agricola (equivalente sovvenzione lorda) non deve superare i 200.000,00 (duecentomila) euro nell'arco di tre esercizi finanziari; ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di 200.000,00 (duecentomila) euro devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuto pubblico qualificate come aiuti de minimis, indipendentemente dalla forma di corresponsione e dall'obiettivo.
4.
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni attuative di tale programma, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure, tenuto conto delle funzioni attribuite con la l.r. 17/1999.
5.
Per la concessione degli aiuti è stanziata la somma di euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2008 ed anni successivi fino al 2013. La spesa è iscritta al capitolo 11032.
Art. 8
(Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2008 di cui alla l.r. 20/1999)
1.
In deroga a quanto stabilito all' articolo 4, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"), per l'anno 2008 i distretti dei vini possono predisporre un programma annuale di durata di mesi dodici a partire dal 1 giugno 2008 utilizzando gli stessi criteri del piano di distretto 2005-2007.
2.
I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2008 di cui all' articolo 5 della l.r. 20/1999, sono così modificati:
a)
al comma 1 i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2008 entro il 30 settembre 2008;
b)
al comma 2 le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere presentate ai Consigli di distretto entro il 31 luglio 2008;
c)
al comma 3 la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2008 entro il 30 novembre 2008.