Disegno di legge regionale n. 541 presentato il 06 maggio 2008
Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

Sommario:            

Capo I. 
FINALITÀ
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo della comunità montana quale ente per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo delle zone montane, per la promozione del mantenimento dei servizi essenziali in montagna e la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
2. 
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, con la presente legge dispone il riordino della disciplina delle comunità montane al fine di:
a) 
adeguarne la consistenza territoriale e demografica a criteri di omogeneità socio economica, efficienza e congruità rispetto al ruolo rivestito e alle funzioni assegnate;
b) 
rafforzarne la natura di enti volti a garantire l'effettività delle misure di sostegno delle zone montane e la promozione, lo sviluppo e la tutela del territorio;
c) 
razionalizzarne gli apparati istituzionali, allo scopo di rendere più efficace l'azione politica ed amministrativa;
d) 
concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dall' articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).
3. 
Nell'adozione delle disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna), come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 aprile 2007, n. 7 (Soppressione Osservatori regionali), la Regione Piemonte tiene conto, in particolare, dei principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, della l. 244/2007.
Capo II. 
RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÁ MONTANE
Art. 2 
1. 
Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e d), la Regione individua nel numero massimo di trentuno le zone omogenee delimitate dall' articolo 3 della l.r. 16/1999.
2. 
Le zone omogenee sono delimitate sulla base delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) tenendo conto, in particolare, del numero dei comuni, della popolazione complessiva e dell'estensione territoriale.
3. 
L' articolo 3 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, includendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, nel rispetto dei principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, lettera a) della l. 244/2007, e, in particolare, in base a criteri di omogeneità socio economica e congruità di dimensione territoriale e demografica.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella Provincia di Alessandria:
1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona e della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Avolasca, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Stazzano, Vignole Borbera;
2) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bosio, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Fraconalto, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
b) nella Provincia di Asti:
3) i Comuni della Langa Astigiana Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella Provincia di Biella:
4) i comuni della Val Sessera, della Valle di Mosso e delle Prealpi Biellesi: Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Cerreto Castello, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Guardabosone, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Pettinengo, Piatto, Portula, Postua, Pray Biellese, Quaregna, Selve Marcone, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Valdengo, Veglio, Vigliano Biellese;
5) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
6) i comuni della Valle dell'Elvo: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
d) nella Provincia di Cuneo:
7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio e della Bisalta: Boves, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
9) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
10) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
11) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
12) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
13) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
14) i comuni dell'Alta Valle Tanaro e delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglié, Garessio, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
15) i comuni dell'Alta Langa e della Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerreto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Lequio Berria, Levice, Monesiglio, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida;
e) nelle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola:
16) i comuni del Cusio-Mottarone, della Val Strona e dei Due Laghi: Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Gignese, Loreglia, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Massiola, Nebbiuno Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa, Valstrona;
f) nella Provincia di Torino:
17) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;
18) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca e del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo ,Usseaux, Villar Perosa;
19) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
20) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
21) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
22) i comuni della Val Ceronda e Casternone e delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio,Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Viù;
23) i Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;
24) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
25) i comuni della Val Chiusella, della Valle Sacra e della Dora Baltea Canavesana: Alice Superiore, Andrate, Borgiallo, Brosso, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Nomaglio, Pecco, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco; Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
26) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
27) i comuni della Valle Vigezzo e della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Craveggia, Cursolo Orasso, Druogno, Falmenta, Gurro, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
28) i comuni della Valle Antrona e della Valle Anzasca: Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Montescheno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Seppiana, Vanzone con San Carlo, Viganella, Villadossola;
29) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
30) i comuni della Val Grande e dell'Alto Verbano: Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Caprezzo, Cossogno, Ghiffa, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Pignone, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona;
h) nella Provincia di Vercelli:
31) i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione.
"
Art. 3 
(Disposizioni di sostegno all'avvio del processo di modifica territoriale)
1. 
Per l'anno 2009, una quota pari al dieci per cento delle risorse di cui all' articolo 51, comma 1, lettera c) della l.r. 16/1999 è riservata alle comunità montane per le quali siano disposte modifiche territoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
2. 
Per lo stesso anno, i progetti integrati previsti dall' articolo 29 della l.r. 16/1999 presentati dalle comunità montane di cui al comma 1 con riferimento alla base territoriale definitiva sono ritenuti prioritari nell'ambito della definizione dei criteri di cui al comma 4 della stessa norma.
Capo III. 
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DI PROMOZIONE, SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO
Art. 4 
1. 
L' articolo 9 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 9. (Finalità della comunità montana)
1. La comunità montana promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita e assicurando, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e una più efficace erogazione dei servizi comunali.
2. La comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.
3. La comunità montana realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:
a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 secondo le metodologie definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2;
b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità previste dall'articolo 29 e secondo i criteri e le priorità stabiliti ai sensi del comma 4 della stessa norma, ricercando ogni sinergia con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
c) lo svolgimento delle funzioni proprie di cui all'articolo 9 ter e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio - economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
d) la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali per tutti i comuni che ne fanno parte, ed in particolare per quelli di minore dimensione demografica;
e) l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
"
Art. 5 
(Inserimento dell'articolo 9 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 9 bis. (Funzioni)
1. Le comunità montane sono titolari:
a) delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) delle funzioni proprie ad esse attribuite da leggi regionali o statali;
c) di ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione;
d) delle funzioni e dei servizi propri dei comuni ad essa attribuiti per delega;
e) delle funzioni per le quali la legge regionale disponga l'esercizio obbligatorio in forma associata.
2. Oltre alle funzioni settoriali attribuite con i provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), la comunità montana esercita, in particolare, le funzioni di consorzio di bonifica montana.
3. La Regione riconosce il ruolo della comunità montana nell'ambito del governo del territorio al fine di attuare la pianificazione strategica a livello intercomunale.
4. La comunità montana concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 27 bis.
"
Art. 6 
(Inserimento dell'articolo 9 ter alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 9 ter. (Funzioni proprie della Comunità montana)
1. In applicazione degli articoli 3, 8 e 97 dello Statuto, la legge regionale attribuisce funzioni proprie alle comunità montane riconoscendone il ruolo di agenzie di sviluppo del territorio montano.
2. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 38, 43, 44 e 46, le comunità montane sono titolari di funzioni proprie in materia di:
a) artigianato artistico e tipico;
b) energia;
c) patrimonio forestale;
d) produzioni tipiche;
e) turismo.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere esercitate dalle comunità montane singole o associate.
"
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali e acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le funzioni da attribuire alle comunità montane nell'ambito delle materie di cui all' articolo 9 ter della l.r. 16/1999, così come sostituito dal comma 1. L'individuazione è effettuata nel rispetto delle competenze e della programmazione regionale, provinciale e comunale di settore.
Art. 7 
(Conferimento di funzioni amministrative per la gestione associata)
1. 
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e in armonia con i principi stabiliti dagli articoli 2 e 4, comma 5 della l.r. 34/1998, alle comunità montane sono conferite:
a) 
le funzioni amministrative conferite o delegate con legge regionale ai comuni che ricadono nella rispettiva zona omogenea;
b) 
la gestione dei servizi attribuita con legge regionale ai comuni di cui alla lettera a).
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali e acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le funzioni e i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), definendone il numero minimo da esercitare obbligatoriamente in forma associata a livello di comunità montana.
3. 
Entro tre mesi dall'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, la Regione provvede alla revisione delle discipline legislative settoriali, al fine di attuare le disposizioni di cui all' articolo 16, comma 3, della l.r. 34/1998 entro i tre mesi successivi. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 10, 11 e 12 della stessa legge per l'assegnazione alle comunità montane delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite.
Art. 8 
(Inserimento dell'articolo 9 quater alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 9 quater. (Gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali)
1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3 organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, attribuiti alla rispettiva competenza da disposizioni di legge regionale, a livello di comunità montana.
2. I comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di comunità montana, l'esercizio associato di funzioni proprie o ad essi delegate da disposizioni di legge nazionale.
3. L'organizzazione a livello di comunità montana delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i comuni che ne fanno parte.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunità montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunità montana.
5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la comunità montana, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente, può essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi fra enti locali, costituiti ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso il presidente della comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunità montana.
6. La comunità montana non può partecipare a consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i comuni che la costituiscono.
7. I comuni possono delegare alle comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
8. La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle comunità montane per tutti i comuni che ne fanno parte. La stessa priorità è riconosciuta ai servizi svolti in forma associata dalle comunità montane per oltre i due terzi dei comuni che ne fanno parte, qualora l'ente dimostri l'antieconomicità di una gestione complessiva.
"
Art. 9 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r 16/1999, ultimo periodo, le parole "lla Presidenza della Giunta regionale." sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura regionale competente individuata con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2".
Art. 10 
1. 
L' articolo 27 della l.r.16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 27. (Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)
1. Il piano di sviluppo socio-economico è il principale strumento di programmazione della comunità montana con cui, a seguito dell'analisi del contesto e tenendo conto degli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e da quella statale e regionale e affidati alla competenza della comunità montana:
a) si individuano gli obiettivi di sviluppo;
b) si definiscono le strategie con le quali perseguirli;
c) si specificano conseguentemente, con le relative priorità e le risorse occorrenti, tutti gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la comunità montana, nel periodo di pianificazione, intende realizzare.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce le metodologie uniformi per la predisposizione e la trasmissione dei piani di cui al comma 1 alla struttura regionale competente, indicando altresì gli elementi per la redazione dei programmi previsti dall'articolo 28.
"
Art. 11 
(Inserimento dell'articolo 27 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 27 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 27 bis. (Raccordo con gli altri strumenti di programmazione)
1. Il piano di sviluppo socio-economico si raccorda con gli altri strumenti di programmazione della comunità montana e con quelli omologhi dei diversi livelli di governo.
2. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all' articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici a tali indicazioni, ai sensi dell' articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.
3. Fino al riordino della normativa regionale in materia urbanistica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata
"
4. 
La carta di cui al comma 3, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
5. 
La carta di cui al comma 3 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell' articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo).".
Art. 12 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999, le parole "è trasmesso alla Provincia ed alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "è redatto secondo le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2 ed è trasmesso alla provincia e alla struttura regionale competente individuata dalla stessa norma".
Art. 13 
1. 
L' articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 29. (Progetti integrati)
1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati elaborati dalle comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed attuativi del programma operativo annuale, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, il miglioramento e l'implementazione dei servizi gestiti a livello sovracomunale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. Qualora più soggetti concorrano al finanziamento dei progetti integrati, i relativi rapporti e impegni sono regolati da apposita convenzione con la comunità montana. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale definisce:
a) i criteri di ammissibilità, la documentazione necessaria a corredo del progetto, ivi compresa quella di cui al comma 3, nonché il livello progettuale richiesto, in rapporto all'oggetto e alle finalità delle diverse tipologie di intervento;
b) le priorità rispetto al finanziamento o al cofinanziamento, in base agli indirizzi di politica regionale per la montagna definiti con lo stesso provvedimento;
c) la misura massima del finanziamento o cofinanziamento e le relative modalità di concessione, tenendo conto:
1) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
2) della localizzazione rispetto alla classificazione di cui all'articolo 4;
3) dei benefici ambientali che ne derivano;
4) del miglioramento atteso nei servizi erogati, in rapporto alla relativa rilevanza;
5) della rilevanza dei servizi di nuova erogazione.
5. Non sono comunque ritenuti ammissibili progetti integrati che non siano coerenti rispetto al piano di sviluppo socio economico o al programma annuale operativo adottato entro il 15 gennaio o che siano attuativi di variazioni e aggiornamenti del piano deliberati nell'anno di riferimento e non motivati da eventi non precedentemente programmabili.
6. I progetti integrati di cui al comma 1 sono presentati entro il 31 marzo alla struttura regionale competente individuata con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2.
7. La relativa graduatoria, predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 4, è approvata dalla Giunta regionale su proposta di uno specifico nucleo di valutazione tecnica costituito con atto amministrativo, che può disporre a tal fine l'audizione delle Comunità montane proponenti.
"
Art. 14 
(Modifica dell'intitolazione del Capo VIII della l.r.16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 53 della l.r. 16/1999, le parole "Capo VIII. Attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese" sono sostituite dalle parole: "Capo VIII. Attività permanente di analisi e di studio del territorio montano piemontese".
Art. 15 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 55 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "delle problematiche".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
" 1. Le attività di analisi e di studio del territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e locali a favore della montagna."
.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 55, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:
"
a bis) alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall' articolo 24 della l. 97/1994 oltre che alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 56 bis, comma 2.
4. Al comma 2, lettera b) dell' articolo 55 della l.r. 16/1999 le parole:
"
5. 
Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 16/1999, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
" b bis) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione economico finanziaria delle Comunità montane;"
.
6. 
Al comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 16/1999, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) svolge attività di informazione, anche attraverso l'utilizzazione e la realizzazione di canali informativi diversi e l'organizzazione di seminari e convegni di studio per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza."
.
7. 
Al comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 16/1999, la lettera d) è abrogata.
Art. 16 
1. 
La rubrica dell' articolo 56 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: "(Banca Dati Decisionale sulla Montagna - BDDM)".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
" 1. Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 55 sono assicurate dalla Banca Dati Decisionale sulla Montagna (di seguito denominata BDDM) gestita dalla competente struttura regionale."
.
3. 
L'alinea del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
" 2. La BDDM persegue i seguenti obiettivi."
.
4. 
Al comma 2, lettera b) dell' articolo 56 della l.r. 16/1999, tra le parole "dalla Regione Piemonte e da strutture" e le parole "regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie" sono inserite le seguenti parole: "locali,".
5. 
Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r 16/1999, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
" b bis) definizione di protocolli di interscambio dati e realizzazione di nuovi sistemi informativi di supporto alle attività di cui all'articolo 55;"
.
Art. 17 
(Inserimento dell'articolo 56 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 56 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 56 bis. (Monitoraggio)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse regionali destinate alle comunità montane e sull'effettività di esercizio delle funzioni ad esse conferite.
2. La struttura regionale individuata con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 2, trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa delle risultanze delle analisi realizzate a norma del comma 1, delle attività svolte a norma dell'articolo 55 e degli altri dati utili a fornire un quadro dell'evoluzione complessiva della realtà socio economica della montagna piemontese.
3. La relazione prevista dal comma 2 rappresenta il supporto per l'elaborazione delle politiche regionali sulla montagna.
"
Capo IV. 
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 18 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dai seguenti:
"
2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. In tale provvedimento il Presidente della Giunta regionale:
a) fissa la data delle elezioni del Presidente della comunità montana, nei termini di cui all'articolo 15 ter, comma 1;
b) comunica all'ente la rispettiva fascia di popolazione, ai fini della determinazione del numero dei componenti l'organo rappresentativo da eleggere;
c) indica la struttura regionale individuata ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 7 e le regole procedurali relative agli adempimenti di sua competenza.
4. Al fine di consentire la tempestiva determinazione della data di cui al comma 3, lettera a), i comuni informano la struttura regionale competente dell'avvenuto insediamento del nuovo consiglio comunale entro il giorno successivo alla convalida degli eletti.
5. Il decreto di cui al comma 2 è notificato al presidente uscente della comunità montana, che entro quarantotto ore ne cura la notifica ai sindaci dei comuni che ne fanno parte, dandone comunicazione, nello stesso termine, ai componenti gli organi della comunità montana. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15 septies, comma 1, la notifica è effettuata al vicepresidente, che provvede agli adempimenti conseguenti. Lo stesso decreto è comunque pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel secondo numero successivo alla sua adozione.
"
Art. 19 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
" 3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi e le rispettive competenze."
.
Art. 20 
(Inserimento dell'articolo 11bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 11 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 11 bis. (Assemblea dei Sindaci)
1. Lo statuto della comunità montana deve prevedere l'assemblea dei sindaci, quale organismo consultivo, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.
2. L'assemblea dei sindaci è presieduta dal presidente della comunità montana ed è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i comuni che fanno parte della stessa.
3. L'assemblea dei sindaci esprime parere obbligatorio:
a) sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'organo rappresentativo;
b) sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'organo esecutivo in merito:
c) alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali;
ai regolamenti;
d) allo schema del bilancio previsionale, della relazione previsionale e programmatica e del conto consuntivo;
e) al piano di sviluppo socio - economico della comunità montana.
4. Il parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi del comma 3, numero 2, lettera a) è obbligatorio e vincolante.
5. Lo statuto può estendere la funzione consultiva dell'assemblea dei sindaci ad altri atti oltre a quelli previsti dal comma 3 e prevedere ulteriori forme e modi di partecipazione della stessa al governo dell'ente.
6. Le modalità di funzionamento dell'assemblea dei sindaci sono definite con regolamento della comunità montana.
"
Art. 21 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1999, primo periodo, le parole "due terzi" sono sostituite dalle seguenti:"tre quarti".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 16/1999, secondo periodo, le parole "della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo" sono sostituite dalle seguenti: "dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo".
Art. 22 
1. 
L' articolo 15 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 15. (Composizione dell'organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo è composto:
a) da 30 membri nelle comunità montane con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti; il numero dei membri è ridotto a 25 per le Comunità montane con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti che includano un numero di Comuni compreso tra 20 e 25; è ulteriormente ridotto a 15 per le Comunità montane con pari popolazione che includano un numero di Comuni inferiore a 20;
b) da 15 membri nelle comunità montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti; tale numero è elevato a 25 per le Comunità montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 comuni e inferiore a 30.000 e un numero di Comuni compreso tra 20 e 25.
c) da 12 membri nelle comunità montane con popolazione complessiva inferiore a 10.000 abitanti.
2. Indipendentemente dalla fascia di popolazione, il numero dei Consiglieri è fissato in 30 per le Comunità montane formate da 25 a 30 Comuni; tale numero è elevato a 35 per le Comunità montane composte da oltre 30 Comuni.
3. La popolazione di ciascuna comunità montana è determinata sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili ai sensi dell'articolo 56.
"
Art. 23 
(Inserimento dell'articolo 15 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 bis. (Sistema elettorale)
1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea congiunta dei consigli dei comuni che ne fanno parte, contestualmente all'elezione dell'organo rappresentativo.
2. Possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte, qualora non sussistano cause di incandidabilità e ineleggibilità previste dalla legislazione vigente in materia di enti locali.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. Le liste per l'elezione dell'organo rappresentativo devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
5. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.
6. Con la lista di candidati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio della stessa.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 25 bis, comma 1, definisce con regolamento:
a) le modalità e i termini per la presentazione delle liste singole e collegate e delle candidature alla presidenza e le formalità per le dichiarazioni di accettazione;
b) la struttura competente alla verifica delle liste e le procedure di reclamo avverso le relative determinazioni, nonché le modalità di nomina dei componenti l'ufficio elettorale;
c) le modalità e i termini per l'elezione del presidente, le modalità di espressione del voto e di svolgimento delle operazioni di scrutinio e i modelli uniformi delle schede elettorali;
d) le modalità di elezione dei componenti l'organo rappresentativo, il metodo per il calcolo della cifra elettorale e l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste e le regole procedurali per la proclamazione degli eletti.
"
Art. 24 
(Inserimento dell'articolo 15 ter alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 ter. (Organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e di controllo. Le sue attribuzioni sono definite dallo statuto.
2. L'organo rappresentativo dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. L'elezione del nuovo organo rappresentativo viene disposta a seguito della scadenza contestuale del mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana e, comunque, decorsi cinque anni dall'elezione.
4. La prima seduta del nuovo organo rappresentativo è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
5. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente neo eletto ed è presieduta dal componente l'organo rappresentativo più anziano d'età.
"
Art. 25 
(Inserimento dell'articolo 15 quater alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 quater. (Composizione e nomina dell'organo esecutivo)
1. L'organo esecutivo della comunità montana è composto dal presidente della comunità montana, che lo presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, non superiore a quattro, per le comunità montane con popolazione complessiva inferiore ai 30.000 abitanti, e a sei, per le comunità montane con popolazione complessiva superiore a 30.000.
2. Il presidente della comunità montana nomina i componenti dell'organo esecutivo, designando altresì un vicepresidente, tra i componenti l'organo rappresentativo, e ne da comunicazione all'organo rappresentativo nella seduta di cui all'art. 15 ter, comma 4.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il presidente della comunità montana, sentito l'organo esecutivo, presenta all'organo rappresentativo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il presidente della comunità montana può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
"
Art. 26 
(Inserimento dell'articolo 15 quinquies alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 quinquies. (Organo esecutivo)
1. L'organo esecutivo collabora con il presidente della comunità montana nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Esso compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'organo rappresentativo o al presidente.
"
Art. 27 
(Inserimento dell'articolo 15 sexies alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 sexies. (Surrogazione)
1. Il seggio dell'organo rappresentativo che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
"
Art. 28 
(Inserimento dell'articolo 15 septies alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 septies. (Decadenza)
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della comunità montana, l'organo esecutivo decade e si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.
2. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo rimangono in carica sino alla elezione del nuovo organo rappresentativo e del nuovo presidente. Sino alle elezioni, le funzioni del presidente della comunità montana sono svolte dal vicepresidente.
3. Oltre che nei casi previsti dal d.lgs. 267/2000, il presidente e i componenti l'organo rappresentativo decadono qualora perdano la loro qualità di amministratori dei comuni della comunità montana.
4. Lo scioglimento dell'organo rappresentativo determina in ogni caso la decadenza del presidente della comunità montana e dell'organo esecutivo.
"
Art. 29 
(Inserimento dell'articolo 15 octies alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 15 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 15 octies. (Indennità)
1. In armonia con le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e nel quadro dei principi stabiliti dall' articolo 2, comma 18, lettera c) della l. 244/2007, le indennità del presidente e dei componenti l'organo esecutivo della comunità montana sono rapportate a quelle degli amministratori dei comuni con popolazione da 5001 fino a 10.000 abitanti, indipendentemente dalla popolazione montana complessiva dell'ente.
"
Art. 30 
(Inserimento dell'articolo 25 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 25 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
"
Art. 25 bis. (Norma di rinvio)
1. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capo, si fa rinvio alla disciplina nazionale vigente in materia di enti locali e alle norme di legge statale relative all'elezione degli organi dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, in quanto compatibili.
2. Trova applicazione, in particolare, l' articolo 52 del d.lgs. 267/2000.
"
Capo V. 
ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
Art. 31 
1. 
L' articolo 4 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 4.(Classificazione per fasce)
1. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi da parte della Regione e delle comunità montane, nell'ambito territoriale delle singole comunità montane, ai sensi dell' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, i Comuni montani e parzialmente montani inclusi nelle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono classificati per fasce, sulla base della consistenza territoriale, dell'altimetria, dell'andamento demografico e della realtà socio-economica delle zone interessate.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina il numero e i caratteri delle fasce di cui al comma 1 ed individua i Comuni da sottoporre a classificazione, ripartendoli nelle relative fasce ed indicando contestualmente i comuni e le località di cui all'articolo 41, comma 3.
3. La classificazione prevista dal comma 2 é sottoposta a revisione periodica.
"
Art. 32 
1. 
All'articolo 33, comma 1, alinea, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.".
Art. 33 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
" 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni montani con meno di mille abitanti e alle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle fasce rispettivamente individuate a tal fine con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2."
.
Art. 34 
1. 
All' articolo 51, comma 1, lettera b), della l.r. 16/1999, dopo le parole:"per le finalità di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti:"nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane".
Art. 35 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r.16/1999, le parole: "in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "in base agli ultimi dati disponibili sulla consistenza della popolazione montana ai sensi dell'articolo 56".
Art. 36 
1. 
L' articolo 57 bis della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)
1. Qualora intervengano disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale indica altresì la segreteria della comunità montana o gli altri uffici competenti alla ricezione delle candidature individuati nell'articolo15 bis, comma 5.
2. Nel caso in cui le disposizioni di riordino territoriale prevedano la costituzione di nuove comunità montane che derivino dall'aggregazione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina inoltre un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti. In tal caso, il decreto viene notificato anche al commissario, che cura direttamente gli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 5 entro quarantotto ore dalla notifica.
3. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi della stessa sino all'elezione del presidente e dell'organo rappresentativo.
4. Il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini dell'eventuale suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale per la montagna.
"
Art. 37 
1. 
L' articolo 57 ter della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"
Art. 57 ter. (Adeguamenti statutari e degli strumenti di programmazione)
1. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale adottate ai sensi dell'articolo 6, adeguano i propri statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di riordino.
2. Le comunità montane di cui al comma 1 provvedono inoltre all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico previsto dall'articolo 26 e dello strumento di programmazione disciplinato dall'articolo 37 entro un anno dalla costituzione.
"
Capo VI. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38 
(Norma transitoria)
1. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 60 della l.r. 16/1999, le disposizioni di cui all' articolo 3 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge, che variano la delimitazione delle zone omogenee, esplicano la propria efficacia in coincidenza con la scadenza contestuale dell'attuale mandato amministrativo della maggioranza dei comuni facenti parte della comunità montana.
2. 
Nel caso in cui la scadenza di cui al comma 1 non sia contestuale, le disposizioni di cui all' articolo 3 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge esplicano la propria efficacia decorsi cinque anni dalla data del primo decreto di costituzione adottato ai sensi della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna).
3. 
Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dei commi 1 e 2, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui all' articolo 3 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge.
4. 
Per le comunità montane aggregate a seguito della delimitazione territoriale di cui all' articolo 3 della l.r. 16/1999 così come modificato dalla presente legge, il decreto di cui al comma 3 viene notificato ad entrambi i presidenti uscenti, oltre che ai commissari con lo stesso nominati, anche ai fini dell'espletamento degli adempimenti richiamati dall'articolo 57 bis, comma 2. Per tali comunità montane, la segreteria designata quale competente per gli adempimenti di cui all'articolo 57 bis, comma 1, è quella dell'ente con la maggiore popolazione complessiva.
5. 
Le comunità montane adeguano i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro centoventi giorni dalla data di insediamento dei nuovi organi eletti a norma degli articoli 15 bis e seguenti. Per l'adeguamento degli strumenti di programmazione trova applicazione l' articolo 57 bis, comma 2, della l.r. 16/1999. Ai fini della regolamentazione transitoria degli assetti istituzionali delle Comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell' articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, il decreto di cui al comma 3 indica altresì lo statuto applicabile alla nuova comunità montana tra quelli vigenti adottati dagli enti preesistenti.
6. 
Nelle more dell'adeguamento degli statuti, per le comunità montane aggregate per effetto delle disposizioni dell' articolo 3 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate nel decreto di cui al comma 3.
7. 
Fino all'approvazione dei nuovi statuti, il numero dei componenti l'organo esecutivo è limitato a quattro, oltre al presidente, o al numero inferiore stabilito dallo statuto vigente o applicabile ai sensi del comma 5, indipendentemente dalla fascia di popolazione della comunità montana.
Art. 39 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) 
il comma 2 dell'articolo 1 bis;
b) 
il comma 2 dell'articolo 1 ter;
2. 
Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "i comuni".
3. 
La data di decorrenza dell'abrogazione disposta ai sensi del comma 1, lettera f) è determinata al 30 giugno 2009.
4. 
Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole "delle problematiche".
5. 
Nell'intitolazione del Capo V è soppressa la parola: "Controlli".
Art. 40 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ALLEGATO A. 

Comunità montane della Regione Piemonte costituite al 28 aprile 2008 (art. 38)

 

Provincia di Alessandria

Comunità montana delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

 

Comunità montana della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;

 

Comunità montana dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;

 

Comunità montana dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;

 

Provincia di Asti

Comunità montana della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;

 

Provincia di Biella

Comunità montana della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;

 

Comunità montana della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;

 

Comunità montana della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;

 

Comunità montana dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;

 

Comunità montana della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;

 

Comunità montana delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;

 

Provincia di Cuneo

Comunità montana della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;

 

Comunità montana delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;

 

Comunità montana della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;

 

Comunità montana della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;

 

Comunità montana della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;

 

Comunità montana della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;

 

Comunità montana delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;

 

Comunità montana delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;

 

Comunità montana dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;

 

Comunità montana delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglié, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;

 

Comunità montana dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;

 

Comunità montana Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

 

Provincia di Novara

Comunità montana dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

 

Provincia di Torino

Comunità montana della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;

 

Comunità montana delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;

 

Comunità montana del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;

 

Comunità montana della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;

 

Comunità montana della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;

 

Comunità montana dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;

 

Comunità montana della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;

 

Comunità montana delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;

 

Comunità montana dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

 

Comunità montana delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

 

Comunità montana della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

 

Comunità montana della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

 

Comunità montana della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Comunità montana delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

 

Comunità montana della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

 

Comunità montana della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

 

Comunità montana della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

 

Comunità montana della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

 

Comunità montana del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;

 

Comunità montana della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

 

Comunità montana della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

 

Comunità montana dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

 

Comunità montana della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

 

Provincia di Vercelli

Comunità montana della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.