Proposta di legge regionale n. 537 presentata il 30 aprile 2008
Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex strade militari.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo delle ex strade militari quali percorsi storico-culturali e turistico-sportivi e ne prevede, attraverso specifici interventi ed iniziative, il recupero, il sostegno, la valorizzazione, nonché l'inserimento nei circuiti escursionistici.
Art. 2 
(Iniziative per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle strade militari)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 promuove:
a) 
interventi per il recupero delle ex strade militari, con particolare attenzione alla regolarizzazione del sedime stradale, alla regolamentazione delle acque, al rifacimento delle cunette e a tutte le opere accessorie necessarie per contenerne il degrado;
b) 
azioni volte al recupero ai fini turistici, storici e culturali delle ex strade militari;
c) 
progetti mirati ad inserire le ex strade militari all'interno dei percorsi escursionistici quale completamento e valore aggiunto per gli ambienti nei quali si trovano;
d) 
iniziative finalizzate a far conoscere il valore storico delle ex strade militari, quali la realizzazione di filmati concernenti eventi storici svoltisi in quelle zone, l'allestimento di musei storici ed etnografici, l'organizzazione di rievocazioni di eventi e battaglie che hanno interessato il territorio;
e) 
interventi volti alla tutela ambientale del patrimonio delle ex strade militari;
f) 
creazione di un catasto delle ex strade militari dell'arco alpino occidentale, coinvolgendo le Province, le Comunità montane e le competenti sezioni del Club Alpino Italiano;
g) 
iniziative di formazione ed aggiornamento per gli operatori con specifico riferimento alle problematiche della viabilità alpina e all'uso delle stesse per fini escursionistici.
Art. 3 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente, per materia, che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi a Province e Comunità montane.
Art. 4 
(Relazione al Consiglio)
1. 
La Giunta regionale presenta, con cadenza biennale, alla competente Commissione consiliare una relazione dettagliata concernente gli interventi finanziati ed i risultati raggiunti nel recupero delle ex strade militari.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, sono previsti gli stanziamenti pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA14182 (Opere pubbl.difesa del suolo economia montana e foreste Economia montana Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA14171 (Opere pubbl.difesa del suolo economia montana e foreste Politiche forestali Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.